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D.M. 09/05/2002 n. 153

(GU n. 174 del 26-7-2002)

Regolamento recante disposizioni modificative del Decreto ministeriale 18 febbraio 1998, n. 41, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia.

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

di concerto con

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

-Visto l'articolo 1, comma 1, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, in forza del quale, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 36 per cento delle spese sostenute sino a un importo massimo delle stesse di lire 150 milioni, pari a euro 77.468,53, ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457, sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117, n. 1), del codice civile nonchè per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, possedute o detenute e sulle loro pertinenze

-Visto il regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia, approvato con Decreto 18 febbraio 1998, n. 41

-Visto l'articolo 9, comma 1, della Legge 29 dicembre 2001, n. 448, che consente la detrazione fiscale di cui all'articolo 1 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 anche per le spese sostenute nell'anno 2002

-Visto l'articolo 9, comma 2, della Legge 29 dicembre 2001, n. 448, in base al quale l'incentivo fiscale di cui all'articolo 1 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 si applica anche nel caso degli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c) e d) della Legge 5 agosto 1978, n. 457 riguardanti interi fabbricati, eseguiti entro il 31 dicembre 2002 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2003

-Ritenuto di dover apportare modifiche al regolamento approvato con Decreto 18 febbraio 1998, n. 41 in materia di detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia

-Visto l'articolo 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400

- Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 marzo 2002

-Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata Legge n. 400, del 1988, effettuata con nota n. 3-5062/UCL, del 19 marzo 2002; Adotta il seguente regolamento:

Art.1.

1. Nel regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 in materia di detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia, approvato con Decreto 18 febbraio 1998, n. 41, sono apportate le seguenti modifiche

a) all'articolo 1, comma 1:

1) nell'alinea, dopo le parole: "41 per cento delle spese sostenute" sono inserite le seguenti: "negli anni 1998 e 1999, e del 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2000, 2001 e 2002";

2) nella lettera a) le parole: "al centro di servizio delle imposte dirette e indirette, individuato con Decreto dirigenziale" sono sostituite dalle seguenti: "all'Ufficio delle entrate, individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate"; le parole "medesimo Decreto dirigenziale" sono sostituite dalle seguenti: "medesimo provvedimento"; le parole: "copia delle ricevute di pagamento dell'imposta comunale sugli immobili relativa all'anno 1997, se dovuta" sono sostituite dalle seguenti: "copia delle ricevute di pagamento dell'imposta comunale sugli immobili relativa agli anni a decorrere dal 1997, se dovuta";

3) nella lettera c), le parole: "1998 e 1999" sono sostituite dalle seguenti: "1998, 1999, 2000, 2001 e 2002" e le parole: "ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 600";

1. Ai fini della detrazione dell'articolo 9, comma 2, della Legge 29 dicembre 2001, n. 448, non devono essere effettuati gli adempimenti di cui all'articolo 1 del presente regolamento."

c) all'articolo 2, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La detrazione spettante a partire dall'anno 2002 è da ripartire in dieci quote annuali di pari importo."

d) l'articolo 3 è sostituito dal seguente: "Art. 3.

1. Ai fini dei controlli concernenti la detrazione, le banche presso le quali sono disposti i bonifici trasmettono all' Agenzia delle entrate in via telematica, con le modalità ed entro il termine individuato da apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, i dati identificativi del mittente, dei beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti.". Il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 9 maggio 2002 Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lunari Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 1 luglio 2002 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 169 Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di Legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo:

- Per l'art. 9, commi 1 e 2 della Legge n. 448 del 2001, vedasi in note alle premesse. Note alle premesse:

- Si trascrive il testo dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica": "Art. 1 (Disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio). -

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, una quota delle spese sostenute sino ad un importo massimo delle stesse di lire 150 milioni ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457, sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'art. 1117, n. 1), del codice civile, nonchè per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze. Tra le spese sostenute sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della Legge 5 marzo 1990, n. 46, per quanto riguarda gli impianti elettrici, e delle norme UNI-CIG, di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n. 1083, per gli impianti a metano. La stessa detrazione, con le medesime condizioni e i medesimi limiti, spetta per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune, alla eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, all'adozione 1-bis. La detrazione compete, altresì, per le spese sostenute per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio nonchè per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.

2. La detrazione stabilita al comma 1 è ripartita in quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi d'imposta successivi. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in dieci quote annuali costanti e di pari importo.

3. Con Decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge ai sensi dell'art. 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 nonchè le procedure di controllo, da effettuare anche mediante l'intervento di banche, in funzione del contenimento del fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva, ovvero mediante l'intervento delle aziende unità sanitarie locali, in funzione dell'osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, previste dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni ed integrazioni, prevedendosi in tali ipotesi specifiche cause di decadenza dal diritto alla detrazione. Le detrazioni di cui al presente articolo sono ammesse per edifici censiti all'ufficio del catasto o di cui sia stato richiesto l'accatastamento e di cui risulti pagata l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per gli anni a decorrere dal 1997, se dovuta.

4. In relazione agli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 i comuni possono deliberare l'esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

5. I comuni possono fissare aliquote agevolate dell'I.C.I. anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

6. La detrazione compete, per le spese sostenute nei periodi d'imposta in corso alla data del 1 gennaio degli anni 2000 e 2001, per una quota pari al 41 per cento delle stesse e, per quelle sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1 gennaio 2000, per una quota pari al 36 per cento.

7. In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 le detrazioni previste dai precedenti commi non utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano per i rimanenti periodi di imposta di cui al comma 2 all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare.

8. I fondi di cui all'art. 2, comma 63, lettera c), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, vengono destinati ad incrementare le risorse di cui alla lettera b) del citato comma 63 e utilizzati per lo stesso impiego e con le stesse modalità di cui alla medesima lettera b).

9. I commi 40, 41 e 42 dell'art. 2 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono sostituiti dai seguenti: "40. Per i soggetti o i loro aventi causa che hanno presentato domanda di concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e dell'art. 39 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, il mancato pagamento del triplo della differenza tra la somma dovuta e quella versata nel termine previsto dall'art. 39, comma 6, della Legge n. 724 del 1994, e successive modificazioni, o il mancato pagamento dell'oblazione nei termini previsti dall'art. 39, comma 5, della medesima Legge n. 724 del 1994, e successive modificazioni, comporta l'applicazione dell'interesse legale annuo sulle somme dovute, da corrispondere entro sessanta giorni dalla data di notifica da parte dei comuni dell'obbligo di pagamento. È ammesso il versamento della somma di cui al comma 40 in un massimo di cinque rate trimestrali di pari importo. In tal caso, gli interessati fanno pervenire al comune, entro trenta giorni dalla data di notifica dell'obbligo di pagamento, il prospetto delle rate in scadenza, comprensive degli interessi maturati dal pagamento della prima rata allegando l'attestazione del versamento della prima rata medesima.

 

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