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D.M. 09/05/2001

(GU n. 117 del 21-5-2002- Suppl. Ordinario n.107)

Procedure e modalitā per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla Legge 14 novembre 2000 n. 338 - (Decreto n. 116)

Il Ministro

-Vista la Legge 14.11.2000, n. 338, recante "disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari", la quale all'articolo 1, comma 3, prevede che con Decreto del Ministro dell'Universitā e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, sentite la Conferenza dei Rettori delle Universitā italiane e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite, le procedure e le modalitā per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei cofinanziamenti previsti dalla Legge stessa;

- Visto l'articolo 144, comma 18, della Legge 23.12.2000, n. 388, il quale dispone un ampliamento delle categorie dei soggetti nei riguardi dei quali trova applicazione quanto previsto dall'articolo 1 della Legge n. 338/2000, nonchč un incremento delle risorse finanziarie da destinare al riguardo;

- Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano, espresso il 19 aprile 2001;

- Visto il parere della Conferenza dei Rettori delle Universitā italiane, espresso nell'assemblea del 19 aprile 2001; Decreta

Art. 1 (Oggetto del Decreto)

1. Il presente Decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della Legge n. 338/2000, le procedure e le modalitā per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari, da cofinanziare con i fondi previsti dallo stesso articolo 1, commi 1 e 2, e dall'articolo 144, comma 18, della Legge n. 388/2000.

2. La procedura di selezione degli interventi č diretta alla formazione di un Piano triennale, integrato ed unitario, costituito dagli interventi individuati a norma della Legge n. 338/2000 e del presente Decreto.

3. Il Piano triennale assume come riferimento la programmazione degli interventi per il diritto allo studio universitario, nel rispetto delle competenze attribuite alle Regioni ed alle Provincie autonome dalla normativa vigente in materia.

4. Le modalitā di presentazione delle richieste di cofinanziamento, le condizioni di ammissibilitā ed i criteri di selezione degli interventi sono indicati negli articoli successivi.

Art. 2 (Soggetti che possono presentare richieste di cofinanziamento)

1. I soggetti che possono presentare richieste di cofinanziamento sono

a) le regioni

b) le province autonome di Trento e di Bolzano

c) gli organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario, di cui all'articolo 25 della Legge 2 dicembre 1991, n. 390

d) le universitā statali, ovvero le fondazioni di cui all'articolo 59, comma 3, della Legge n. 388/2000

e) le universitā non statali legalmente riconosciute, ovvero le fondazioni e le associazioni senza scopo di lucro promotrici delle universitā e ad esse stabilmente collegate

f) i collegi universitari legalmente riconosciuti di cui all'articolo 33 della Legge 31 ottobre 1966, n. 942

g) i consorzi universitari costituiti ai sensi degli articoli 60 e 61 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592

h) le cooperative di studenti senza fini di lucro, costituite ai sensi articolo 2511 e ss. del Codice Civile, il cui statuto preveda tra gli scopi la costruzione e/o la gestione di residenze ed alloggi o servizi da destinare agli studenti universitari

i) le organizzazioni non lucrative di utilitā sociale operanti nel settore del diritto allo studio provviste di riconoscimento giuridico, il cui statuto preveda tra gli scopi la costruzione e/o la gestione di residenze ed alloggi o servizi da destinare agli studenti universitari

l) le fondazioni e le Istituzioni senza scopo di lucro operanti nel settore del diritto allo studio, provviste di riconoscimento giuridico, il cui statuto preveda tra gli scopi la costruzione e/o la gestione di residenze ed alloggi o servizi da destinare agli studenti universitari.

2. I requisiti dei soggetti di cui alle lettere g), h), i), l) del comma precedente devono essere validamente documentati, a pena di esclusione.

1. Sono ammissibili ai benefici di cui all'articolo 1 del presente Decreto:

A) i seguenti interventi su immobili giā esistenti, adibiti o da adibire ad alloggi o residenze per studenti universitari:

1) abbattimento delle barriere architettoniche;

2) adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di igiene e sicurez za, ivi compresa la rimozione dell'amianto e di altri materiali nocivi;

3) manutenzione straordinaria;

4) recupero, ristrutturazione edilizia ed urbanistica, restauro, risana mento;

B) gli interventi di nuova costruzione o ampliamento di alloggi o residenze per studenti universitari, compresa l'acquisizione delle aree necessarie;

C) l'acquisto di edifici da adibire ad alloggi o residenze per studenti universitari, con esclusione dell'acquisto, da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, lettere g), h), i), l), di edifici giā adibiti a tale scopo.

2. Le spese tecniche e generali diverse da quelle di intervento e di acquisto di cui al comma precedente sono escluse dal cofinanziamento. Le spese per le attrezzature didattiche e scientifiche sono ammesse al cofinanziamento limitatamente agli interventi di cui al precedente comma 1, lettere A4, B, C, mentre le spese per arredi sono ammesse al cofinanziamento limitatamente agli interventi di cui alle lettere B e C del precedente comma, sino ad un massimo di tre milioni per posto alloggio.

3. Sono ammesse al cofinanziamento le spese previste nella richiesta presentata, effettivamente sostenute in data successiva a quella del Decreto di assegnazione del cofinanziamento previsto all'art. 8, comma 1 del presente Decreto. Nel caso di interventi di cui al comma 1, lettera A, sono ammesse al cofinanziamento anche le spese effettivamente sostenute in data successiva a quella di presentazione della richiesta di cofinanziamento.

4. Gli alloggi e le residenze di cui al comma 1 hanno la finalitā di ospitare gli studenti universitari, nonchč di offrire anche agli altri iscritti alle universitā servizi di supporto alla didattica e alla ricerca e attivitā culturali e ricreative. Pertanto nei casi di interventi di cui al comma 1 del presente articolo, lettere A4, B, C, le aree di servizio, come determinate nel Decreto sugli standard, devono essere utilizzabili anche dagli studenti universitari non residenti nelle strutture.

5. Gli alloggi e le residenze realizzati con i benefici indicati all'articolo 1 del presente Decreto sono destinati prioritariamente al soddisfacimento delle esigenze degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, sulla base dei criteri di valutazione della condizione economica e del merito stabiliti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell'articolo 4 della Legge 2 dicembre 1991, n. 390. Pertanto per gli interventi di cui al comma 1, lettere A4, B, C, vige l'obbligo di destinare i posti alloggio a studenti capaci e meritevoli privi di mezzi idonei al conseguimento della borsa e dei prestiti d'onore ai sensi del citato Decreto, sulla base delle graduatorie definite dagli organismi regionali di gestione, con le modalitā e le tariffe stabilite dalle Regioni e dalla Province autonome, in percentuale non inferiore al settanta per cento sul totale, ridotta al venticinque per cento per i soggetti di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettere e), f),

h), i), l), a pena di decadenza dal beneficio, come da condizione specificata nella apposita convenzione. La Scuola normale superiore di Pisa e la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento "S. Anna" di Pisa destinano i posti alloggio sulla base delle graduatorie del concorso nazionale di ammissione alle stesse.

6. Sulla struttura cofinanziata gravano i seguenti obblighi, che saranno riportati nella apposita convenzione da sottoscrivere con i soggetti destinatari: (a) costituzione di vincolo di mantenimento della destinazione d'uso per non meno di venti anni; (b) obbligo di destinare i posti alloggio a studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, come indicato al precedente comma; (c) divieto di alienazione per venti anni, salvo preventiva restituzione allo Stato dell'importo del contributo erogato maggiorato degli interessi legali; (d) costituzione di diritto di prelazione a favore dei soggetti di cui al precedente

articolo 2, comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), che abbiano competenza o sede per la localitā ove l'immobile/i č posto. Questi, in caso di alienazione, potranno acquisire l'immobile/i e/o l'area/e, corrispondendo il prezzo di offerta notificata. La notifica dovrā essere fatta alla Regione o Provincia autonoma di competenza, ed ai relativi organismi di gestione del diritto allo studio universitario, che provvedono a convocare i predetti soggetti aventi titolo ad esercitare il diritto di prelazione; (e) nel caso di alienazione prima del periodo di 20 anni di cui alla lettera

c) e nel caso di esercizio della prelazione di cui alla lettera d), in alternativa alla restituzione allo Stato del contributo erogato maggiorato degli interessi legali viene corrisposto il prezzo di offerta notificato diminuito dello stesso importo; controllo della Regione o della Provincia autonoma competente per territorio sul rispetto del vincolo di destinazione d'uso e della riserva di destinazione della quota parte di posti alloggio a studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, ai sensi del precedente comma 5.

7. La violazione delle condizioni poste al comma precedente darā luogo a sanzioni stabilite nella convenzione, oltre che al ripristino delle originarie condizioni di diritto.

8. Ogni spesa necessaria e conseguente per la stipula della convenzione, la iscrizione nei registri immobiliari e la attuazione delle condizioni specificate č a carico del soggetto beneficiario del cofinanziamento.

Art. 4 (Formulazione delle richieste di cofinanziamento)

1. Le richieste da parte dei soggetti di cui all'articolo 2 del presente Decreto, ai fini del cofinanziamento degli interventi indicati al precedente articolo 3, devono essere formulate mediante compilazione di apposito modello informatizzato, atto ad una valutazione in parte automatizzata della domanda, e contenente i principali dati significativi ai fini della valutazione per ammissione, selezione, graduatoria prioritā. Tale modello, con le note per la compilazione, č adottato con separato Decreto ministeriale, č reso disponibile presso il sito Internet del Ministero dell'Universitā e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (www.murst.it), e deve essere spedito debitamente compilato, entro il termine indicato al successivo articolo 5, comma 1, per posta elettronica al Ministero dell'Universitā e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (residuniv@murst.it).

2. A pena di esclusione, il corrispondente modello cartaceo, sottoscritto pagina per pagina dal legale rappresentante del soggetto richiedente, deve essere inviato entro il termine indicato al predetto articolo 5, comma 1, per raccomandata, al Ministero dell'Universitā e della Ricerca Scientifica e Tecnologica - Dipartimento per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici - Servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti - Ufficio VII, Piazza Kennedy n. 20, 00144 Roma. Copia del medesimo modello deve essere trasmessa, entro gli stessi termini, alle Regioni o Province autonome competenti per territorio in relazione alla localizzazione degli interventi, le quali forniscono alla Commissione, entro e non oltre il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di cui all'articolo 5, comma 1, l'indicazione del grado di coerenza degli interventi con la propria programmazione sulla base di tre possibili livelli: non coerente, coerente, particolarmente coerente. Tale indicazione costituisce elemento di valutazione degli interventi da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera a), del presente Decreto. La busta contenente la richiesta deve riportare la dicitura "Richiesta di sta deve riportare la dicitura "Richiesta di cofinanziamento per alloggi e residenze per studenti universitari".

 

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