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D.M. 09/01/1998 n. 65MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI Decreto 9 gennaio 1998 n. 65 Regolamento recante norme per la ripartizione del fondo interno concernente gli incentivi per la progettazione di cui all'articolo 18, comma 1-bis , della legge 11 febbraio 1994 n. 109. IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI -Visto il decreto-legge 14 dicembre 1974 n. 657, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1975 n. 5, concernente l'istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali; -Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975 n. 805, recante: "Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali"; -Vista la legge 11 febbraio 1994 n. 109, e successive modificazioni, concernente: "Legge quadro in materia di lavori pubblici" ed in particolare l'articolo 18, comma 1-bis, come aggiunto dall'articolo 6, comma 13, della legge 15 maggio 1997 n. 127, che demanda ad un regolamento dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione la ripartizione del fondo di cui al comma 1 del citato articolo 18; -Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 1 dicembre 1997; -Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 effettuata con nota n. 5471/97 del 7 gennaio 1998; Adotta il seguente regolamento: Norme per la ripartizione del fondo interno concernente gli incentivi per la progettazione Art. 1 1. Il fondo di cui all'articolo 18, comma 1-bis, della legge 11 febbraio 1994 n. 109, per quanto attiene alla progettazione dei lavori è riferito alla sola progettazione esecutiva e, comunque ai soli lavori effettivamente appaltati con esclusione di tutte le altre attività connesse all'esecuzione dei lavori stessi, compresa l'eventuale redazione di perizie di variante o suppletive. Per i lavori di manutenzione o di scavi archeologici il fondo può essere riferito, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19, comma 5-bis, della legge 11 febbraio 1994 n. 109, alla progettazione definitiva. 2. Il personale degli uffici tecnici destinatario del compenso è individuato tra coloro che hanno concorso o comunque contribuito alla formazione degli elaborati progettuali, ovvero degli atti di pianificazione. Art. 2 1. L'importo così accantonato è ripartito dal titolare dell'ufficio centrale o dell'istituto periferico, tra il personale dell'ufficio tecnico che ha concorso alla elaborazione del progetto o del piano in una quota compresa tra il 90 per cento ed il 95 per cento - in relazione alla complessità dell'attività svolta - secondo la seguente suddivisione: a) coordinatore unico dall'1 al 5 per cento; b) responsabile del procedimento dal 5 al 10 per cento; c) progettisti (tecnici che nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assumono la responsabilità della progettazione firmandone i relativi elaborati) dal 50 al 64 per cento; d) collaboratori (tecnici che redigono elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto, su disposizione del progettista o dei progettisti e che, firmandoli assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, ecc. nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale) dal 25 al 39 per cento. 2. La restante quota è ripartita tra i componenti dell'ufficio tecnico che hanno contribuito al progetto o al piano, pur non sottoscrivendo gli elaborati progettuali. Art. 3 1. La ripartizione della somma accantonata è effettuata in due fasi: la prima, pari al 30 per cento dell'importo dovuto, ad avvenuta approvazione del progetto e la seconda a saldo ad avvenuta emissione del certificato di ultimazione dei lavori. Art. 4 1. Nessuna ripartizione viene operata qualora il progetto di cui all'articolo 1 non venga approvato o nel caso in cui, ai fini della sua utilizzazione, debba essere modificato o integrato a cura di altri uffici dell'amministrazione o da terzi. 2. Il comma 1 non si applica alle varianti apportate al progetto in conseguenza del risultato della conferenza dei servizi di cui all'articolo 7, comma 4sexies, della legge 11 febbraio 1994 n. 109. 3. Le somme di cui all'articolo 1 non sono ripartite o se ripartite sono in ogni caso recuperate, qualora nel corso dei lavori si renda necessario apportare al progetto le varianti di cui all'articolo 25, comma 1, lettera d), della legge 11 febbraio 1994 n. 109, che incidano in misura superiore al 15 per cento dell'importo contrattuale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 9 gennaio 1998 Il Ministro: Veltroni Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1998 Registro n. 1 Beni culturali e ambientali, foglio n. 48
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