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D.M. 08/06/2001DELL'ARTIGIANATO 8 GIUGNO 2001 (G.U. n. 217 del 18-09-2001) Modalità e criteri di accesso alle agevolazioni per la ristrutturazione e la modifica strutturale degli ambienti di lavoro nelle cave, localizzate in giacimenti di calcare metamorfico con sviluppo a quote di oltre 300 metri, di cui all'art. 114, comma 4, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato di concerto con Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale - Visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59; - Visto il regolamento CE n. 69/2001 del 12 gennaio 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, L 10 del 13 gennaio 2001), relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato di importanza minore (de minimis); - Visto il regolamento CE n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, L 10 del 13 gennaio 2001), relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato in favore delle piccole e medie imprese, come definite dall'allegato 1 del citato regolamento CE n. 70/2001; - Visto l'art. 114, comma 4, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede agevolazioni per il sostegno di programmi di particolare valenza e qualità finalizzati all'ottimale ripristino ambientale e all'incremento dei livelli di sicurezza contro gli infortuni, mediante la ristrutturazione e la modifica strutturale degli ambienti di lavoro, nelle cave localizzate in giacimenti di calcare metamorfico con sviluppo a quote di oltre 300 metri, che per i loro sistemi di fratturazione e per la elevata pendenza presentino situazioni di pericolosità potenziale di particolare rilevanza ai fini della sicurezza dei lavoratori; - Visto l'art. 114, comma 6, della stessa Legge 23 dicembre 2000, n. 388, che dispone vengano definiti con Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale le modalità e i criteri di accesso alle agevolazioni di cui al citato art. 114, comma 4, della Legge n. 388/2000; - Considerato che è necessario pertanto definire le modalità di gestione dello strumento agevolativo, nonchè stabilire i criteri per l'ammissibilità e la valutazione dei programmi; Decreta: Art. 1.Oggetto 1. Con il presente Decreto vengono stabiliti, ai sensi dell'art. 114, comma 6, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, le modalità e i criteri di accesso alle agevolazioni finalizzate all'ottimale ripristino ambientale e all'incremento dei livelli di sicurezza contro gli infortuni, mediante la ristrutturazione e la modifica strutturale degli ambienti di lavoro in particolari siti di cava previsti dall'art. 114, comma 4, della stessa Legge n. 388/2000. 2. Tali agevolazioni sono riferite a siti di cava localizzati in giacimenti di calcare metamorfico con sviluppo a quote di oltre 300 metri, che per i loro sistemi di fratturazione e per la elevata pendenza presentino situazioni di pericolosità potenziale di particolare rilevanza ai fini della sicurezza dei lavoratori. Art. 2. Definizioni 1. Per i fini di cui all'art. 1 si intende a) giacimento di calcare metamorfico: calcare compatto cristallino o semi cristallino, in funzione del grado di metamorfismo, utilizzato per la produzione di pietre ornamentali b) sito di cava: luogo di lavoro con quota media del piazzale di cava esistente, sia all'aperto sia in sotterraneo, ovvero del ciglio superiore del fronte di cava, superiore a 300 metri, caratterizzato da una situazione dell'ammasso roccioso che, per sistemi di fratturazione e per elevate pendenze interessanti i luoghi di lavoro ed i versanti limitrofi circostanti, può determinare rischi per i lavoratori, connessi a fenomeni di instabilità dell'ammasso roccioso stesso e/o dei fronti di scavo. Art. 3. Programmi agevolabili e ambito d'applicazione 1. Per l'ottimale ripristino ambientale e l'incremento dei livelli di sicurezza contro gli infortuni mediante la ristrutturazione e la modifica strutturale degli ambienti di lavoro di cui all'art. 2, le disponibilità finanziarie previste sono destinate al sostegno di programmi di particolare valenza e qualità mirati prioritariamente al miglioramento delle condizioni di stabilità dell'ammasso roccioso e/o dei fronti di scavo - ai fini del ripristino e ai fini di prevenzione, approvati dal comune interessato, in conformità al parere dell'A.S.L. competente. 2. Gli interventi agevolabili possono riguardare sia singoli siti di cava che insiemi di siti contigui senza soluzione di continuità ed interessanti lo stesso giacimento di minerale. Art. 4. Soggetti beneficiari 1. Possono beneficiare degli incentivi previsti dall'art. 1, i seguenti soggetti a) società di persone o di capitali, imprese individuali e società cooperative titolari di autorizzazione, nel seguito definiti operatori, esercenti attività estrattive negli ambienti di lavoro di cui all'art. 2 b) associazioni temporanee dei soggetti di cui alla lettera a) e/o consorzi titolari di autorizzazione, nel seguito definite associazioni di operatori, esercenti attività estrattive negli ambienti di lavoro di cui all'art. 2. Art. 5. Interventi ammissibili alle agevolazioni 1. Per essere ammessi al contributo, i programmi degli interventi di cui all'art. 3 devono essere ricompresi in uno dei seguenti assi a) risanamento ambientale b) miglioramento dell'ambiente e della sicurezza. 2. Nell'asse per il risanamento ambientale ricadono gli interventi riferiti ai progetti esecutivi o ai lavori per la bonifica ambientale ai fini della sicurezza dei luoghi di lavoro. 3. L'asse per il miglioramento dell'ambiente e della sicurezza è riservato alle piccole e medie imprese; nello stesso ricadono gli interventi riferiti a a) sviluppo di sistemi di gestione aziendale integrata per la tutela ambientale e per la sicurezza b) lavori e tecnologie mirati al miglioramento della sicurezza nel luogo di lavoro, anche attraverso azioni pilota dimostrative c) sistemi di monitoraggio per la prevenzione e/o protezione dei rischi. Art. 6. Aiuti per il risanamento ambientale 1. Per gli interventi di cui all'art. 5, comma 2, il contributo in conto capitale può essere concesso fino al 65% delle spese ammissibili di cui all'art. 8, secondo le modalità del regolamento CE n. 69/2001 del 12 gennaio 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 10 del 13 gennaio 2001), relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato di importanza minore (de minimis). 2. L'importo complessivo degli aiuti de minimis accordati ad una medesima impresa non può superare 100.000 euro su un periodo di tre anni. Art. 7. Aiuti per il miglioramento dell'ambiente e della sicurezza 1. Per gli interventi di cui all'art. 5, comma 3, il contributo in conto capitale, riferito all'investimento in immobilizzazioni materiali ed immateriali, è concesso secondo le modalità del regolamento CE n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 10 del 13 gennaio 2001), relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato in favore delle piccole e medie imprese, come definite dall'allegato 1 del citato regolamento CE n. 70/2001. 2. L'aiuto, calcolato in percentuale delle spese di investimento ammissibili di cui all'art. 8, ha una intensità lorda non superiore a) al 15% per le piccole imprese b) al 7,5% per le medie imprese. 3. Per gli investimenti effettuati nelle aree depresse rientranti nelle fattispecie dell'art. 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE, definite ai sensi dell'art. 1, comma 1, del Decreto-Legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla Legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, la misura dell'aiuto, riferita alle spese di investimento ammissibili di cui all'art. 8, è elevabile secondo lo schema riportato nella seguente tabella: Piccole imprese Medie imprese -- -- Molise ed Abruzzo fino al 30% fino al 30% Centro-Nord fino al 18% fino al 14% 4. Per gli investimenti effettuati nelle regioni rientranti nelle fattispecie dell'art. 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE, la misura dell'aiuto, riferita alle spese di investimento ammissibili di cui all'art. 8, è elevabile secondo lo schema riportato nella seguente tabella: Piccole e medie imprese -- Calabria fino al 65% Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia, Sardegna fino al 50% 5. Per la quota parte d'investimento ammissibile riferito a servizi forniti da consulenti esterni, il contributo in conto capitale è riconoscibile fino al 50% dei costi dei servizi stessi. Tali servizi non devono essere continuati- vi o periodici, nè essere connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa. 6. L'investimento deve essere conservato nella regione beneficiaria per un periodo di almeno 5 anni e l'apporto finanziario di mezzi propri da parte del beneficiario non deve essere inferiore al 25% delle spese d'investimento ammissibili. 7. Gli aiuti esentati in virtù del citato regolamento CE n. 70/2001 del 12 gennaio 2001, non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87, paragrafo 1 del trattato CE, nè con altre misure di sostegno comunitario e in relazione agli stessi costi ammissibili, quando tale cumulo darebbe luogo ad un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dallo stesso regolamento. 8. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si fa comunque riferimento alle disposizioni del citato regolamento CE n. 70/2001 del 12 gennaio 2001. Art. 8. Spese ammissibili 1. Per le diverse tipologie d'intervento previste per entrambi gli assi indicati nell'art. 5, comma 1, sono concesse agevolazioni per i costi sostenuti successivamente alla data della domanda e riguardanti a) spese per servizi relative a studi ambientali, geotecnici e tecnologici, indagini geognostiche, geomeccaniche, geofisiche ed ambientali, progettazione di sistemi e metodi b) spese di investimento per lavori relative a progettazione esecutiva e opere, compresa la relativa direzione dei lavori, di movimento terra e di scavo, infrastrutturali interne ai siti di cava, di presidio idraulico e di rinaturazione, strettamente connesse agli interventi. 2. Sono escluse le spese generali ed amministrative dell'impresa e tutte le spese riconducibili al funzionamento dell'attività, nonchè all'acquisto di macchine operatrici e di mezzi di trasporto. 3. Le spese di cui al comma 1, lettera a), sono ammissibili solo se riferite a servizi forniti da consulenti esterni. Possono essere altresì considerate ammissibili le spese sostenute dal soggetto beneficiario con risorse proprie, da rendicontare per mezzo di commesse interne di lavorazione, relativamente al comma 1, lettera b). 4. Per gli interventi ricadenti nell'asse per il miglioramento dell'ambiente e della sicurezza sono ammissibili altresì le spese di investimento per l'acquisto di tecnologie, attrezzature e dispositivi elettronici, nonchè software specificamente destinati agli interventi. 5. Tutti i pagamenti non possono essere regolati per contanti. 6. Dal totale delle spese ammissibili dovranno essere detratti i ricavi derivanti dalla eventuale commercializzazione del minerale abbattuto, sia in blocchi che come materiale tal quale. Art. 9. Modalità di gestione 1. Gli interventi agevolativi sono attuati con l'adozione di procedura valutativa e procedimento a graduatoria, secondo quanto previsto dall'art. 5 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. 2. Le agevolazioni ai programmi approvati dal comune competente, in conformità al parere dell'A.S.L., sono concesse ed erogate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Art. 10. Durata dei programmi 1. I programmi hanno una durata non superiore a tre anni dalla data del Decreto di concessione dell'agevolazione di cui all'art. 12, salvo casi particolari per i quali, in relazione alla particolare complessità e difficoltà tecnica, su richiesta del soggetto beneficiario, e previa approvazione del comune competente, in conformità al parere dell'A.S.L., il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre, per una sola volta, una proroga non superiore a 12 mesi. |
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