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D.M. 08/05/2003

(GU n. 206 del 5-9-2003)

Recepimento della direttiva 2002/80/CE della Commissione del 3 ottobre 2002 che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/220/CEE del Consiglio, relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore.

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

di concerto con

Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

e

Il Ministro della Salute

-Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;

-Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione, ora del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare di concerto con il Ministro dell'ambiente, ora con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, e con il Ministro della sanità, ora con il Ministro della salute, in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi che interessino la protezione dell'ambiente ispirandosi al diritto comunitario;

- Visto il Decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1974, recante prescrizioni generali per l'omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonchè dei loro dispositivi di equipaggiamento, di attuazione della direttiva 70/156/CEE;

- Visto il Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE che modificano la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995;

-Visto il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002, di recepimento della direttiva 2001/116/CE che modifica da ultimo la direttiva 70/156/CEE, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio 2002;

- Visto il Decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 16 aprile 1975, di recepimento della direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore;

-Visto il Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1999, di recepimento della direttiva 98/77/CE che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/220/CEE relativa all'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore;

- Visto il Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 dicembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 2000, di attuazione della direttiva 98/69/CE relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore e recante modificazioni alla direttiva 70/220/CEE;

- Visto il Decreto del Ministro delle intrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 2002, di recepimento della direttiva 2001/100/CE che modifica da ultimo la direttiva 70/220/CEE;

- Vista la direttiva 2002/80/CE della Commissione del 3 ottobre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 291 del 28 ottobre 2002, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/220/CEE del Consiglio relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore; Testo rilevante ai fini dello Spazio economico europeo

Art. 1.

1. L'art. 1 del Decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975, come da ultimo modificato dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2002, è sostituito dal seguente: «Art. 1. Ai fini del presente Decreto, si intende per

a) "veicolo", ogni veicolo quale definito nell'allegato II, parte A, del Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni

b) "veicolo alimentato a GPL o a gas naturale", un veicolo munito d'un dispositivo speciale che permette l'uso del GPL o del gas naturale nel suo sistema di propulsione. I veicoli di questo tipo possono essere concepiti e costruiti come veicoli monocarburante o bicarburante

c) "veicolo monocarburante", un veicolo concepito essenzialmente per funzionare in permanenza a GPL o a gas naturale, ma che può anche essere munito d'un sistema a benzina utilizzato solo in caso di emergenza o per l'avviamento, con un serbatoio della capacità massima di 15 litri

d) "veicolo bicarburante", un veicolo che può funzionare a benzina o in alternativa a GPL o a gas naturale.».

2. Gli allegati I, II, III, VII, IX, IXa, X, XI e XIII al Decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975, come da ultimo modificato dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2002, sono modificati conformemente all'allegato al presente Decreto che fa parte integrante dello stesso.

Art. 2.

1. A decorrere dal 1° luglio 2003, non è consentito

a) rifiutare l'omologazione CE ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni, o b) rifiutare l'omologazione nazionale, o c) vietare l'immatricolazione, la vendita o l'immissione in circolazione di veicoli ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, e successive modificazioni, se i veicoli sono conformi alle prescrizioni del Decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975 come da ultimo modificato dal presente Decreto.

2. A decorrere dal 1° luglio 2003, non è consentito

a) rilasciare l'omologazione CE ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni, o b) rilasciare l'omologazione nazionale, se un nuovo tipo di veicolo non è conforme alle prescrizioni del Decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975 come da ultimo modificato dal presente Decreto; tuttavia, è consentito continuare a rilasciare, su richiesta dei soggetti interessati, le omologazioni di cui all'art. 8, comma 2, del Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni.

3. Se i veicoli non sono conformi alle prescrizioni del Decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975, come da ultimo modificato dal presente Decreto

a) i certificati di conformità di cui sono muniti i veicoli nuovi a norma del Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, e successive modificazioni, non sono più considerati validi ai fini dell'art. 7, comma 1, del Decreto medesimo, e b) non è consentita l'immatricolazione, la vendita e l'immissione in circolazione dei veicoli nuovi che non sono muniti di un certificato di conformità valido a norma del Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, e successive modificazioni, a meno che non siano invocate le disposizioni dell'art. 8, comma 2, del Decreto stesso.

4. Il comma 3, si applica

a) a decorrere dal 1° gennaio 2006, ai veicoli della categoria M, ad eccezione dei veicoli la cui massa massima è superiore a 2500 kg, ed ai veicoli di categoria N1, classe I, ed b) a decorrere dal 1° gennaio 2007, ai veicoli della categoria N1, classi II e III, come definiti nella tabella del punto 5.3.1.4 dell'allegato al Decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975, come modificato dal Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 dicembre 1999, ed ai veicoli della categoria M la cui massa massima è superiore a 2500 kg.

1. A decorrere dal 1° luglio 2003, non è consentito

a) rifiutare l'omologazione CE ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, e successive modificazioni, o b) vietare la vendita o l'installazione su un veicolo, di convertitori catalitici di ricambio nuovi destinati ad essere montati su veicoli che sono stati omologati conformemente al Decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975 come modificato dal presente Decreto.

2. A decorrere dal 1° luglio 2003, non è più consentito rilasciare l'omologazione CE a norma dell'art. 4, comma 1, del Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, e successive modificazioni, per i convertitori catalitici di ricambio nuovi se non sono omologati in conformità del Decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975 come modificato dal presente Decreto.

3. È consentito continuare ad autorizzare la vendita ed il montaggio di convertitori catalitici nuovi, per i quali è stata rilasciata un'omologazione in quanto entità tecnica prima dell'entrata in vigore del presente Decreto, per i veicoli in circolazione.

Art. 4.

1. Entro il 1° luglio 2005 i costruttori adottano disposizioni per fornire informazioni supplementari, o direttamente al punto di vendita o ad ogni distributore, riguardanti tutti i convertitori catalitici di ricambio nuovi immessi in commercio nell'Unione europea prima della data di entrata in vigore del presente Decreto e che non sono conformi alle prescrizioni del Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 maggio 1999.

2. Le informazioni supplementari del comma 1, sono conformi alle disposizioni dell'allegato XIII, punto 7, del Decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975 come da ultimo modificato dal presente Decreto.

Art. 5.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, le disposizioni dettagliate dell'allegato I, punto 7, del Decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975, come modificato dal presente Decreto, relative alla conformità dei veicoli in circolazione, si applicano a tutti i veicoli omologati a norma del Decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975 come modificato dal Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 dicembre 1999 o dai successivi decreti di modifica. Il presente Decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 maggio 2003 Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lunari Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli Il Ministro della salute Sirchia Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2003 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3, foglio n. 167 MODIFICHE DEGLI ALLEGATI I, II, III, VII, IX, IXa, X, XI e XIII AL DECRETO DEL MINISTRO PER I TRASPORTI 7 MARZO 1975 COME DA ULTIMO MODIFICATO DAL DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 5 NOVEMBRE 2002. A. L'allegato I è modificato nel modo seguente:

1) Al punto 1, l'ultimo paragrafo è così modificato: "La presente direttiva si applica inoltre alla procedura di omologazione CE dei convertitori catalitici di ricambio, quali entità tecniche destinate ad essere montate sui veicoli delle categorie M1 e N1. "

2) I punti 2.17 e 2.18 sono formulati come segue e il testo del punto 2.19 è sostituito dal testo seguente: "2.17. Per "convertitore catalitico d'origine" s'intende un convertitore catalitico o un insieme di convertitori catalitici che rientrano nell'omologazione rilasciata per il veicolo e che sono indicati al punto 1.10 dell'appendice dell'allegato X della presente direttiva. 2.18. Per "convertitore catalitico di ricambio" s'intende un convertitore catalitico o un insieme di convertitori catalitici destinato a sostituire un convertitore catalitico d'origine su un veicolo omologato conformemente alla direttiva 70/220/CEE e che può essere omologato come entità tecnica, come definita all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 70/156/CEE. 2.19. Per "convertitore catalitico di ricambio dorigine" s'intende un convertitore catalitico o un insieme di convertitori catalitici i cui tipi sono indicati al punto 1.10 dell'appendice dell'allegato X della presente direttiva, ma che sono commercializzati come entità tecniche separate dal titolare dell'omologazione del veicolo. "

 

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