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D.M. 08/05/2003
5.2. L'autorità preposta all'omologazione mette a disposizione, senza discriminazioni, di ogni fabbricante di componenti, dispositivi di diagnosi o attrezzature di prova che ne faccia richiesta l'appendice 2 del certificato di omologazione CE, contenente tutte le informazioni utili riguardanti il sistema OBD.
5.2.1. Se l'autorità di omologazione riceve da un fabbricante di componenti, dispositivi di diagnosi o attrezzature di prova una domanda di informazioni circa il sistema OBD di un veicolo che è stato omologato sulla base di una precedente versione della direttiva 70/220/CEE,
- l'autorità di omologazione invita, entro 30 giorni, il costruttore del veicolo in questione a comunicargli le informazioni di cui al punto 3.2.12.2.8.6 dell'allegato II. Le disposizioni del punto 3.2.12.2.8.6, secondo paragrafo, non si applicano,
- il costruttore comunica queste informazioni all'autorità di omologazione entro due mesi dalla domanda,
- l'autorità di omologazione trasmette queste informazioni alle autorità di omologazione degli Stati membri: l'autorità che ha rilasciato l'omologazione iniziale acclude queste informazioni all'allegato II della documentazione di omologazione del veicolo. La disposizione di cui sopra non invalida le omologazioni precedentemente rilasciate in base della direttiva 70/220/CEE nè osta all'estensione di tali omologazioni alle condizioni previste dalla direttiva in base alla quale esse sono state inizialmente rilasciate. 5.2.2. Queste informazioni possono essere richieste soltanto per parti di ricambio o di manutenzione che sono oggetto di un'omologazione CE o per componenti di sistemi che sono oggetto di un'omologazione CE. 5.2.3. Nella domanda di informazioni devono essere indicate con precisione le caratteristiche del modello di veicolo in questione e deve essere specificato che le informazioni sono richieste in vista dello sviluppo di parti o di componenti di ricambio o di adeguamento di dispositivi di diagnosi o attrezzature di prova. " I. L'appendice 1 dell'allegato XI è modificata nel modo seguente:
1) Il punto 3.2 è sostituito dal seguente: "3.2. Carburante Per la prova deve essere utilizzato il carburante di riferimento appropriato specificato nell'allegato IX per la benzina e per il carburante diesel e nell'allegato IXa per i carburanti GPL e GN. Il tipo di carburante per ciascun tipo di guasto da sottoporre a prova (descritto al punto 6.3 della presente appendice) può essere scelto dall'autorità di omologazione tra i carburanti di riferimento specificati nell'allegato IXa per la prova di un veicolo a gas monocarburante e tra i carburanti di riferimento specificati nell'allegato IX o nell'allegato IXa per la prova di un veicolo a gas bicarburante. Il tipo di carburante scelto non deve essere cambiato nel corso di alcuna delle fasi della prova (descritte ai punti 2.1-2.3 della presente appendice). Nel caso sia utilizzato come carburante il GPL o il GN è consentito avviare il motore a benzina passare al GPL o al GN dopo un periodo di tempo predeterminato controllato automaticamente e non modificabile dal guidatore.
2) I punti 6.3.1.4 e 6.3.1.5 sono sostituiti dai seguenti: "6.3.1.4. Disinnesto elettrico di tutti gli altri componenti che interessano le emissioni collegati a un computer di controllo del gruppo propulsore (se attivato col tipo di carburante scelto) 6.3.1.5. Disinnesto elettrico del dispositivo elettronico di spurgo delle evaporazioni (se montato sul veicolo e se attivato col tipo di carburante scelto). La prova di tipo I non è effettuata per questo tipo di guasto specifico.
3) I punti 6.4.1.5 e 6.4.1.6 sono sostituiti dai seguenti: "6.4.1.5. Disinnesto elettrico del dispositivo elettronico di spurgo delle evaporazioni (se montato sul veicolo e se attivato col tipo di carburante scelto) . 6.4.1.6. Disinnesto elettrico di tutti gli altri componenti del gruppo propulsore che interessano le emissioni collegati a un computer, che producano emissioni superiori ai limiti di cui al punto
3.3.2 del presente allegato (se attivato col tipo di carburante scelto). "
4) Il punto 6.5.3 è sostituito dal seguente: "6.5.3. L'accesso al sistema di diagnosi per il controllo delle emissioni deve essere normalizzato e illimitato: il sistema deve essere conforme alle norme ISO e/o alle specifiche SAE sottoindicate. 6.5.3.1. Per i collegamenti tra gli strumenti di bordo e quelli esterni si applica una delle norme seguenti, con le restrizioni indicate: ISO 9141 - 2: 1994 (modifica 1996) "Veicoli stradali - Sistemi di diagnosi -Parte 2: Prescrizioni per lo scambio di dati digitali (CARB)" ; i classe B (SAEJ1850). I messaggi relativi alle emissioni devono utilizzare il controllo di ridondanza ciclica (CRC) e l'intestazione a tre byte e non devono utilizzare separazioni tra i byte nè sommare i controlli; ISO 14230 - Parte 4 "Veicoli stradali - Protocollo "Keyword 2000" per i sistemi di diagnosi -Parte 4: Prescrizioni per i sistemi relativi alle emissioni" datata 1^ novembre 2001; ISO DIS 15765-4 "Veicoli stradali Diagnosi su Controller Area Network (CAN) -Parte 4: Prescrizioni per i sistemi relativi alle emissioni" . 6.5.3.2. L'apparecchiatura di prova e gli strumenti di diagnosi necessari per comunicare con i sistemi OBD devono essere almeno conformi alle specifiche funzionali di cui alla norma ISO DIS 15031- 4 "Veicoli stradali - Comunicazione tra il veicolo e l'apparecchiatura di prova esterna per la diagnosi relativa alle emissioni Parte 4: Apparecchiatura di prova esterna", datata 1^ novembre 2001. 6.5.3.3. I dati diagnostici di base (specificati al punto 6.5.1) e le informazioni per il controllo bidirezionale devono essere forniti utilizzando il formato e le unità descritti nella norma ISO DIS 15031-5 "Veicoli stradali Comunicazione tra il veicolo e l'apparecchiatura di prova esterna per la diagnosi relativa alle emissioni -Parte 5: Servizi di diagnosi relativi alle emissioni" , datata 1^ novembre 2001, ed essere accessibili per mezzo di uno strumento di diagnosi conforme alle prescrizioni della norma ISO DIS 15031-4. Il costruttore del veicolo comunica ad un organismo nazionale di normalizzazione particolari di tutti i dati diagnostici relativi alle emissioni, per es. PID, ID monitor OBD, ID prova non specificati nella norma ISO DIS 15031-5, ma relativi alla presente direttiva. 6.5.3.4. Quando viene memorizzato un codice di guasto, il costruttore deve individuare il guasto servendosi del codice di guasto più appropriato coerente con quelli precisati al punto 6.3 della norma ISO 15031-6 "Veicoli stradali - Comunicazione tra il veicolo e l'apparecchiatura di prova esterna per la diagnosi relativa alle emissioni -Parte 6: Definizioni dei codici diagnostici di guasto" relativi ai "codici diagnostici di guasto del sistema relativi alle emissioni". Se l'identificazione non è possibile, il costruttore può utilizzare i codici diagnostici di guasto di cui ai punti 5.3 e 5.6 della norma ISO DIS 15031-6. I codici di guasto devono essere interamente accessibili utilizzando uno strumento diagnostico standardizzato conformemente alle prescrizioni di cui al punto 6.5.3.2. Il costruttore del veicolo comunica ad un organismo nazionale di normalizzazione particolari di tutti i dati diagnostici relativi alle emissioni, per es. PID, ID monitor OBD, ID prova non specificati nella norma ISO DIS 15031-5, ma relativi alla presente direttiva. 6.5.3.5. L'interfaccia di connessione tra il veicolo e il dispositivo di diagnosi deve essere normalizzata e conforme a tutte le prescrizioni della norma ISO DIS 15031-3 "Veicoli stradali
- Comunicazione tra il veicolo e l'apparecchiatura di prova esterna per la diagnosi relativa alle emissioni - Parte 6: Connettore di diagnosi e relativi circuiti elettrici: caratteristiche e uso", datata 1^ novembre 2001. La posizione di montaggio deve essere approvata dall'autorità di omologazione e deve essere facilmente accessibile al personale tecnico, ma protetta in modo da evitare danni accidentali nelle normali condizioni d'uso. "
5) È aggiunto il punto 6.6 seguente: "6.6. Veicoli a gas bicarburante 6.6.1. Per i veicoli a gas bicarburante, i segnali diagnostici (descritti al punto 6.5 dell'appendice 1 del presente allegato) per il funzionamento a benzina e per il funzionamento a gas sono valutati e trasmessi indipendentemente gli uni dagli altri. Su richiesta di uno strumento di diagnosi, i segnali diagnostici per il veicolo funzionante a benzina sono trasmessi con un indirizzo di partenza e segnali diagnostici per il veicolo funzionante a gas sono trasmessi con un altro indirizzo di partenza. L'uso degli indirizzi di partenza è descritto nella nonna ISO DIS 15031-5 "Veicoli stradali Comunicazione tra il veicolo e l'apparecchiatura di prova esterna per la diagnosi relativa alle emissioni - Parte 5: Servizi di diagnosi relativi alle emissioni", datata 1^ novembre 2001. J. L'allegato XIII è sostituito dal seguente: "ALLEGATO XIII OMOLOGAZIONE CE DI CONVERTITORI CATALITICI DI RICAMBIO QUALI ENTITÀ TECNICHE
1. CAMPO D'APPLICAZIONE Il presente allegato riguarda l'omologazione CE, quali entità tecniche a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 70/156/CEE, di convertitori catalitici destinati ad essere montati su uno più tipi di veicoli a motore o famiglie di veicoli motore delle categorie M1 e N1 (1) quali pezzi di ricambio. 2. DEFINIZIONI Ai fini del presente allegato, s'intende per: 2.1. "convertitore catalitico d'origine": cfr. punto 2.17 dell'allegato I; 2.2. "convertitore catalitico di ricambio": cfr. punto 2.18 dell'allegato I; 2.3. "convertitore catalitico di ricambio d'origine": cfr. punto
2.19 dell'allegato I; 2.4. "tipo di convertitore catalitico", convertitori catalitici che non differiscono in relazione ad aspetti essenziali quali: 2.4.1. numero di substrati rivestiti, struttura e materiale, 2.4.2. tipo di azione catalitica (ossidazione, tre vie, ecc.) 2.4.3. volume, rapporto di area frontale e lunghezza del sostrato, 2.4.4. contenuto materiale del catalizzatore, rapporto materiale del catalizzatore, 2.4.6. densità delle celle, 2.4.7. dimensioni e forma, 2.4.8. protezione termica; 2.5. "tipo di veicolo", cfr. punto 2.1 dell'allegato I; 2.6. "omologazione di un convertitore catalitico di ricambio" , omologazione di un convertitore destinato ad essere montato quale pezzo di ricambio su uno o più tipi specifici di veicoli per quanto riguarda la limitazione delle emissioni di inquinanti, il livello sonoro, l'effetto sulle prestazioni del veicolo e, se del caso, il sistema OBD; 2.7. "convertitore catalitico di ricambio deteriorato", un convertitore invecchiato o deteriorato artificialmente in modo da soddisfare i requisiti di cui all'allegato XI, appendice 1, punto 1, della presente direttiva (2)
3. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE 3.1. La domanda di omologazione CE di un tipo di convertitore catalitico di ricambio è presentata dal costruttore a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE. 3.2. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 1 del presente allegato. 3.3. Nel caso di una domanda di omologazione di un convertitore catalitico di ricambio, al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione deve essere presentato: 3.3.1. Uno o più veicoli dei tipo omologato in conformità della direttiva 70/220/CEE dotato o dotati di un convertitore catalitico d'origine nuovo. Tale veicolo o tali veicoli sono prescelti dal richiedente col consenso del servizio tecnico, e devono soddisfare i requisiti indicati al punto 3 dell'allegato III alla presente direttiva. I veicoli sottoposti a prova non devono avere anomalie nei sistemi di controllo delle emissioni; eventuali parti troppo logore o male funzionanti, che diano luogo ad emissioni non soddisfacenti, devono essere riparate o sostituite. Prima della prova delle emissioni, i veicoli sottoposti a prova devono essere adeguatamente regolati e resi conformi alle specifiche del costruttore. 3.3.2. Un esemplare del tipo di convertitore catalitico di ricambio. Esso reca in modo chiaramente leggibile e indelebile il marchio del richiedente e la propria denominazione commerciale. 3.3.3. Nel caso di un convertitore catalitico di ricambio destinato ad essere montato su un veicolo dotato di un sistema OBD, un esemplare supplementare del tipo di convertitore catalitico di ricambio. Esso reca in modo chiaramente leggibile e indelebile il marchio del richiedente e la propria denominazione commerciale e deve essere stato deteriorato come indicato al punto 2.7. 4. RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE 4.1. Se sono soddisfatti i requisiti del caso, l'omologazione CE viene rilasciata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 70/156/CEE. 4.2. Il modello della scheda di omologazione CE figura nell'appendice 2 del presente allegato. 4.3. A ciascun tipo di convertitore catalitico di ricambio omologato è assegnato un numero d'omologazione conformemente all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE. Lo stesso Stato membro non assegna lo stesso numero ad un altro convertitore catalitico di ricambio. Lo stesso numero d'omologazione può riguardare l'uso di quel tipo di convertitore catalitico di ricambio su diversi tipi di veicolo. 5. MARCHIO DI OMOLOGAZIONE CE 5.1. Ogni convertitore catalitico di ricambio conforme al tipo omologato a norma della presente direttiva quale entità tecnica reca un marchio di omologazione CE. 5.2. Tale marchio è costituito da un rettangolo all'interno del quale è iscritta la lettera "e", seguita dal numero o dalla serie di lettere distintivi dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione: 1 per la Germania 12 per l'Austria 2 per la Francia 13 per il Lussemburgo 3 per l'Italia 17 per la Finlandia 4 per i Paesi Bassi 18 per la Danimarca 5 per la Svezia 21 per il Portogallo 6 per il Belgio 23 per la Grecia 9 per la Spagna 24 per l'lrlanda 11 per il Regno Unito In prossimità del rettangolo figura il "numero dell'omologazione di base" definito nella sezione 4 del sistema di numerazione di cui all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, preceduto da due cifre indicanti il numero progressivo assegnato al più recente adeguamento tecnico significativo della direttiva 76/220/CEE alla data in cui stata concessa l'omologazione CE. Nella presente direttiva, il numero progressivo è 01. 5.3. Il marchio di omologazione CE di cui al punto 5.2 deve essere chiaramente leggibile e indelebile e, per quanto possibile, essere visibile quando il convertitore catalitico di ricambio è installato sul veicolo. 5.4. L'appendice 3 del presente allegato fornisce esempi del marchio di omologazione CE e dei dati relativi all'omologazione sopra menzionati. PRESCRIZIONI 6.1. Prescrizioni generali 6.1.1. Il convertitore catalitico di ricambio deve essere progettato, costruito e suscettibile di essere installato in modo da consentire ad un veicolo di restare conforme alle disposizioni delle presente direttiva, come era originariamente, e da garantire che le emissioni di inquinanti siano efficacemente limitate lungo la durata normale del veicolo in condizioni d'impiego normali. 6.1.2. Il convertitore catalitico di ricambio deve essere installato nell'esatta posizione del convertitore catalitico d'origine, e non deve essere modificata l'ubicazione di eventuali sensori di ossigeno nel condotto di scarico. 6.1.3. Se il convertitore catalitico d'origine comprende una protezione termica, il convertitore catalitico di ricambio deve comprendere una protezione equivalente. 6.1.4. Il convertitore catalitico di ricambio deve essere duraturo, cioè progettato, costruito e suscettibile di essere installato in modo da conseguire una ragionevole resistenza ai fenomeni di corrosione e ossidazione ai quali è esposto, tenuto conto delle condizioni d'impiego del veicolo. 6.2. Prescrizioni relative alle emissioni Il veicolo o i veicoli di cui al punto 3.3.1 del presente allegato, dotati di convertitore catalitico di ricambio del tipo per il quale si richiede l'omologazione, devono essere sottoposti a prova del tipo I alle condizioni descritte nel corrispondente allegato della presente direttiva, al fine di compararne le prestazioni col convertitore catalitico d'origine conformemente alla procedura descritta di seguito. 6.2.1. Determinazione della base per la comparazione Il veicolo o i veicoli devono essere dotati di un convertitore catalitico d'origine nuovo (cfr. punto 3.3.1) che viene fatto funzionare in 12 cicli extraurbani (prova di tipo I, parte 2) . Dopo tale precondizionamento, il veicolo o i veicoli sono tenuti in un locale dove la temperatura rimane relativamente costante tra 293 e 303 K (20 e 30 ^C). Tale condizionamento viene condotto per almeno sei ore e prosegue fino a che la temperatura dell'olio del motore e del fluido di raffreddamento sono a ± 2 K rispetto alla temperatura del locale. In seguito sono effettuate tre prove di tipo I. 6.2.2. Prova sui gas di scarico con convertitore catalitico di ricambio Il convertitore catalitico di origine del veicolo o dei veicoli di prova viene sostituito dal convertitore catalitico di ricambio (cfr. punto 3.3.2) che viene fatto funzionare in 12 cicli extraurbani (prova di tipo I, parte 2) . Dopo tale precondizionamento, il veicolo o i veicoli sono tenuti in un locale dove la temperatura rimane relativamente costante tra 293 e 303 K (20 e 30 ^C). Tale condizionamento viene condotto per almeno sei ore e prosegue fino a che la temperatura dell'olio del motore e del fluido di raffreddamento sono a ± 2 K rispetto alla temperatura del locale. In seguito sono effettuate tre prove di tipo I. 6.2.3. Valutazione delle emissioni di inquinanti di veicoli dotati di convertitori catalitici di ricambio Il veicolo o dei veicoli di prova col convertitore catalitico d'origine devono rispettare i valori limite in base all'omologazione del veicolo o dei veicoli, compresi, se del caso, i fattori di deterioramento applicati in occasione dell'omologazione del veicolo dei veicoli. Le prescrizioni relative alle emissioni del veicolo o dei veicoli dotati di convertitore catalitico di ricambio si ritengono rispettate se per ciascun inquinante regolamentato (CO, HC + NOx e particolati) sono soddisfatte le seguenti condizioni: M ( 0,85 S + 0,4 G M ( G dove: M è il valore medio delle emissioni di un singolo inquinante della somma di due inquinanti (In funzione dei valori limite definiti al punto 5.3.1.4 dell'allegato 1 della direttiva 70/220/CEE, nella versione in base alla quale è stato omologato il veicolo munito del convertitore catalitico d'origine.) ottenuto dalle tre prove di tipo I con il convertitore catalitico di ricambio. S è il valore medio delle emissioni di un singolo inquinante della somma di due inquinanti (In funzione dei valori limite definiti al punto 5.3.1.4 dell'allegato 1 della direttiva 70/220/CEE, nella versione in base alla quale è stato omologato il veicolo munito del convertitore catalitico d'origine.) ottenuto dalle tre prove di tipo I con il convertitore catalitico d'origine. G è il valore medio delle emissioni di un singolo inquinante della somma di due inquinanti (In funzione dei valori limite definiti al punto 5.3.1.4 dell'allegato 1 della direttiva 70/220/CEE, nella versione in base alla quale è stato omologato il veicolo munito del convertitore catalitico d'origine.) in base all'omologazione del veicolo o dei veicoli, diviso, se del caso, per i fattori di deterioramento determinati conformemente al punto 6.4. Qualora la domanda di omologazione riguardi diversi tipi di veicoli dello stesso costruttore di automobili, e purchè diversi tipi di veicoli siano dotati dello stesso tipo di convertitore catalitico d'origine, la prova di tipo I può limitarsi ad almeno due veicoli prescelti con l'accordo del servizio tecnico responsabile dell'omologazione. 6.3. Prescrizioni relative al rumore e alla contropressione allo o Il convertitore catalitico di ricambio deve soddisfare i requisiti tecnici di cui all'allegato II della direttiva 70/157/CEE. 6.4. Prescrizioni relative alla durata Il convertitore catalitico di ricambio deve soddisfare i requisiti di cui al punto 5.3.5 dell'allegato I della presente direttiva, cioè prova di tipo V o fattori di deterioramento come dalla tabella di seguito riportata per i risultati delle prove di tipo I. Tabella XIII.6.4 Fattori di deterioramento Categoria del motore CO HC (1) NOx (1) HC + NOx Particolato Accensione comandata 1,2 1,2 1,2 1,2 (2) --
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