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D.M. 08/05/2003

3) Il punto 1.2 è sostituito dal seguente: "3.2. Il modello della scheda informativa per quanto riguarda le emissioni di gas allo scarico, le emissioni per evaporazione, la durata ed il sistema di diagnosi di bordo /OBD/ figura nell'allegato II. Le informazioni di cui al punto 3.2.12.2.8.6 dell'allegato II devono essere incluse nell'appendice 2 "Dati relativi al sistema OBD" del certificato di omologazione CE figurante nell'allegato X. "

4) Il punto 5.2.2 è sostituito dal seguente: "5.2.2. I veicoli con motore ad accensione comandata alimentati a GPL o a GN (veicoli monocarburante o bicarburante) sono sottoposti alle seguenti prove: Tipo I (controllo delle emissioni medie dallo scarico dopo una partenza a freddo) , Tipo II (emissioni di monossido di carbonio con regime al minimo) Tipo III (emissioni dal basamento) Tipo IV (emissioni per evaporazione), se del caso, Tipo V durata dei dispositivi antinquinamento) Tipo VI (controllo delle emissioni medie dallo scarico di monossido di carbonio e idrocarburi dopo una partenza a freddo bassa temperatura ambiente) , prova OBD, se del caso. "

5) La tabella I.5.2 è sostituita dalla tabella seguente:

----> vedere tabella a pag. 57 della G.U. <---

6) Nella nota (1) del punto 5.3.7.3, la definizione dei valori Hcv e Hcv è modificata nel modo seguente: "Mcv = rapporto atomico idrogeno/carbonio [1,73], per il GPL [2,53], per il GN [4,0] Ocv = rapporto atomico ossigeno/carbonio [0,02], per il GPL [zero], per il GN [zero] "

7) Il punto 5.3.8. è sostituito dal seguente: "5.3.8. Convertitori catalitici di ricambio e convertitori catalitici di ricambio d'origine. 5.3.8.1 I convertitori catalitici di ricambio destinati a essere montati su veicoli omologati CE devono essere sottoposti a prova conformemente all'allegato XIII. 5.3.8.2. I convertitori catalitici di ricambio d'origine di un tipo di cui al punto 1.10 dell'appendice dell'allegato X e che sono destinati a essere montati su un veicolo cui si riferisce il documento di omologazione possono non essere conformi alle prescrizioni dell'allegato XIII della presente direttiva purchè rispondano ai requisiti di cui ai punti 5.3.8.2.1 e 5.3.8.2.2. 5.3.8.2.1. Marcatura I convertitori catalitici di ricambio d'origine recano almeno le seguenti identificazioni: 5.3.8.2.1.1. nome o marchio commerciale del costruttore del veicolo. 5.3.8.2.1.2. marca e numero di identificazione della parte del convertitore catalitico di ricambio d'origine indicati nelle informazioni di cui al punto 5.3.8.3. 5.3.8.2.2. Documentazione I convertitori catalitici di ricambio d'origine sono corredati delle informazioni seguenti: 5.3.8.2.2.1. nome o marchio commerciale del costruttore del veicolo. 5.3.8.2.2.2. marca e numero di identificazione della parte del e informazioni di cui al punto 5.3.8.3. 5.3.8.2.2.3. i veicoli per i quali il convertitore catalitico di ricambio d'origine è di un tipo di cui al punto 1.10 dell'appendice dell'allegato X, se del caso con un'indicazione precisante se il convertitore catalitico di ricambio d'origine può essere montato su un veicolo dotato di sistema di diagnosi di bordo (OBD) . 5.3.8.2.2.4. le istruzione per il montaggio, se necessario. 5.3.8.2.2.5. Tali informazioni sono fornite:

- su un foglio accluso al convertitore catalitico di ricambio, oppure

- sull'imballaggio in cui il convertitore catalitico di ricambio è venduto, oppure

- in altro modo appropriato. In ogni caso, tali informazioni devono figurare nel catalogo dei prodotti distribuito ai punti di vendita dal costruttore del veicolo. 5.3.8.3. Il costruttore del veicolo fornisce al servizio tecnico e/o all'autorità di omologazione le informazioni necessarie in una forma elettronica che permetta il collegamento tra i numeri delle parti in questione e la documentazione di omologazione. Tali informazioni contengono:

- la marca (le marche) e il tipo (i tipi) del veicolo,

- la marca (le marche) e il tipo (i tipi) del convertitore catalitico di ricambio d'origine,

- il numero (i numeri) della parte del convertitore catalitico di ricambio d'origine,

- il numero di omologazione del tipo (dei tipi) di veicolo in questione. "

8) Il punto 7.1.1 è sostituito dal seguente: "7.1.1. La verifica della conformità dei veicoli in circolazione da parte delle autorità di omologazione è effettuata in base alle pertinenti informazioni di cui dispone il costruttore, conformemente a procedure analoghe a quelle di cui all'articolo 10, paragrafi 1 e 2 della direttiva 70/156/CEE e all'allegato X, punti 1 e 2 di tale direttiva. Le figure 1.8 e 1.9 riportate all'appendice 4 del presente allegato schematizzano la procedura di verifica della conformità dei veicoli in circolazione. 7.1.1.1. Parametri che definiscono la famiglia in circolazione La famiglia in circolazione può essere definita attraverso parametri progettuali di base comuni a tutti i veicoli che ne fanno parte. Di conseguenza, i tipi di veicoli che hanno in comune, entro i limiti di tolleranza ammessi, almeno i parametri di seguito specificati, possono essere considerati appartenenti alla stessa famiglia in circolazione:

- processo di combustione (2-tempi, 4-tempi, rotativo)

- numero di cilindri,

- configurazione del blocco cilindri (in-linea, a V, radiale, cilindri contrapposti, altro; l'inclinazione o l'orientamento dei cilindri non costituisce un criterio valido)

- metodo di alimentazione del motore (ad es. iniezione indiretta diretta) ,

- tipo di sistema di raffreddamento (aria, acqua, olio)

- metodo di aspirazione (aspirazione naturale, sovralimentazione)

- carburante di alimentazione benzina, diesel, GN, GPL, ecc.). veicoli a doppia alimentazione possono far parte di una categoria di veicoli monoalimentati a condizione che uno dei due carburanti utilizzati sia di uso comune,

- tipo di convertitore catalitico (catalizzatore a tre vie altro/i) ,

- tipo di filtro per particolato (se presente o meno)

- ricircolo del gas di scarico (se presente o meno)

- cilindrata del motore pile potente della famiglia meno il 30 . 7.1.1.2. La verifica della conformità in circolazione è condotta dalle autorità di omologazione in base alle informazioni fornita dal costruttore. Tali informazioni devono comprendere i seguenti elementi: 7.1.1.2.1. nome e indirizzo del costruttore. 7.1.1.2.2. Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica del suo rappresentante autorizzato nella zone contemplate dalle informazioni fornite dal costruttore. 7.1.1.2.3. Nome del modello o dei modelli di veicoli contemplati dalle informazioni fornite dal costruttore. 7.1.1.2.4. Ove opportuno, elenco dei tipi di veicoli contemplati dalle informazioni fornite dal costruttore, cioè della famiglia di veicoli in circolazione ai sensi del punto 7.1.1.1. 7.1.1.2.5. Numeri di identificazione dei veicoli (codici VIN) applicabili ai tipi di veicoli all'interno della famiglia in circolazione (prefisso VIN) . 7.1.1.2.6. Numeri di omologazione applicabili ai tipi di veicoli all'interno della famiglia in circolazione, nonchè delle eventuali estensioni dell'omologazione, riparazioni non urgenti o richiami (per la correzione di difetti in fabbrica) 7.1.1.2.7. Dettagli delle estensioni delle omologazioni, delle riparazioni non urgenti o dei richiami effettuati per i veicoli contemplati dalle informazioni fornita dal costruttore (se richiesti dalle autorità di omologazione) 7.1.1.2.8. Arco di tempo nel quale la informazioni fornite dal costruttore sono state raccolte. 7.1.1.2.9. Periodo di produzione considerato nelle informazioni fornite dal costruttore (ad esempio veicoli prodotti nell'anno solare 2001) . 7.1.1.2.10. Procedura di controllo della conformità dei veicoli in circolazione applicata dal costruttore, tra cui: Metodo di individuazione dei veicoli. 7.1.1.2.10.2. Criteri di selezione ed esclusione dei veicoli. 7.1.1.2.10.3. Tipo delle prove e procedure applicate. 7.1.1.2.10.4. Criteri applicati dal costruttore per inserire o escludere i veicoli dalla famiglia in circolazione. 7.1.1.2.10.5. Area o aree geografiche in cui il costruttore ha raccolto le informazioni. 7.1.1.2.10.6. Dimensioni del campione e piano di campionamento. 7.1.1.2.11. Risultati della procedura di controllo della conformità dei veicoli in circolazione applicata dal costruttore, ivi compresi: 7.1.1.2.11.1. Identificazione dei veicoli inseriti nel programma (che siano stati sottoposti a prova o meno). L'identificazione comprende:

- nome del modello,

- numero di identificazione del veicolo (VIN) ,

- numero di immatricolazione del veicolo,

- data di fabbricazione,

- regione di utilizzo (se nota) ,

- pneumatici montati. 7.1.1.2.11.2. Motivi per cui un veicolo è stato escluso dal campione. 7.1.1.2.11.3. Antecedenti di manutenzione di ciascun veicolo facente parte del campione (comprese le eventuali correzioni di difetti in fabbrica) . 7.1.1.2.11.4. Antecedenti di riparazione di ciasun veicolo facente parte del campione (se noti) . 7.1.1.2.11.5. Dati sulle prove, comprendenti:

- data in cui la prova è stata svolta,

- luogo in cui la prova è stata svolta,

- chilometraggio indicato sul contachilometri,

- specifiche del carburante ad esempio carburante di riferimento per prove o normale carburante in commercio) ,

- condizioni della prova (temperatura, umidità, e massa del veicolo) ,

- regolazioni dinamometriche (ad esempio regolazione della potenza) ,

- risultati della prova (su almeno tre veicoli diversi per famiglia) . 7.1.1.2.12. Registrazione delle indicazioni fornite dal sistema OBD. "

9) Il punto 7.1.2 è sostituito dal seguente. "7.1.2. Le informazioni raccolte dal costruttore devono essere sufficientemente esaurienti, così da garantire che le prestazioni dei veicoli in circolazione possano essere valutate relativamente alle condizioni normali di utilizzazione definite al punto 7.1 e in modo rappresentativo della penetrazione geografica del mercato da parte del costruttore. Ai fini della presente direttiva, il costruttore non è tenuto ad effettuare una verifica della conformità dei veicoli in circolazione per un tipo di veicolo se è in grado di dimostrare, in modo giudicato soddisfacente dall'autorità di omologazione, che le vendite di tale tipo di veicolo nella Comunità non superano i 5 000 esemplari all'anno. "

10) Il punto 7.1.7 è sostituito dal seguente. I punti da 7.1.7.1 a 7.1.7.5 restano invariati. "7.1.7. In base alla verifica di cui al punto 7.1.1, le autorità di omologazione:

- decidono che la conformità di un tipo o di una famiglia di veicoli in circolazione è soddisfacente e non prendono ulteriori provvedimenti, oppure

- decidono che le informazioni fornite dal costruttore sono insufficienti e richiedono a questi ulteriori informazioni ulteriori dati relativi alle prove, oppure

- decidono che la conformità del tipo o dei tipi di veicoli facenti parte di una famiglia di veicoli in circolazione è insoddisfacente e provvedono a farli sottoporre a prove ai sensi dell'appendice del presente allegato. Qualora il costruttore sia stato autorizzato a non effettuare verifiche per un determinato tipo di veicolo conformemente al punto

7.1.2, l'autorità di omologazione può provvedere a farli sottoporre a prove ai sensi dell'appendice 3 del presente allegato.

11) Il punto 2.6 dell'appendice 3 è sostituito dal seguente: "2.6. Il tenore di piombo e il tenore di zolfo del campione di carburante prelevato dal serbatoio del veicolo devono soddisfare le norme applicabili fissate dalla direttiva 98/70/CE (GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58.") e non si deve constatare l'uso di un combustibile inadeguato. Possono essere effettuati controlli sul tubo di scappamento o su altre parti. .spr; 12) Il punto 6.1 dell'appendice 3 è sostituito dal seguente: "6.1. Qualora più veicoli siano considerati fonti di emissioni fuori linea che:

- rispondono alle condizioni di cui al punto 3.2.3 dell'appendice 4 l'autorità di omologazione e il costruttore convengano che l'eccesso di emissioni è dovuto alla stessa causa, oppure

- rispondono alle condizioni di cui al punto 3.2.3 dell'appendice 4 l'autorità di omologazione abbia determinato che l'eccesso di emissioni è dovuto alla stessa causa, l'autorità di omologazione chiede al costruttore di presentare un programma degli interventi necessari per ripristinare la conformità del veicolo. " :

 

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