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D.M. 08/05/2003 n. 203

TERRITORIO 8 MAGGIO 2003, N. 203

(GU n. 180 del 5-8-2003)

Norme affinchè gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo.

Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

di concerto con

Il Ministro delle Attività Produttive

e

Il Ministro della Salute

-Vista la Legge 28 dicembre 2001, n. 448 e, in particolare, l'articolo 52, comma 56, che prevede che con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, sentito, il Ministro per gli affari regionali, siano stabilite le metodologie di calcolo, nonchè la definizione di materiale riciclato, al fine di consentire alle regioni di adottare le disposizioni necessarie a garantire che il trenta percento del fabbisogno annuale di manufatti e beni siano realizzati con materiale riciclato;

-Visto il Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e, in particolare, l'articolo 4;

-Visto l'articolo 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400;

- Considerato che la creazione di un mercato per i prodotti derivanti dalle operazioni di riciclaggio rappresenta un obiettivo fondamentale della normativa comunitaria e che l'ampliamento del mercato dei manufatti e beni ottenuti da materiale riciclato è una componente fondamentale delle attività di gestione dei rifiuti;

- Sentito il parere del Ministro per gli affari regionali, reso con nota n. 1728/UL del 2 agosto 2002;

-Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in data 26 settembre 2002;

-Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 27 gennaio 2003;

- Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio, effettuata con nota UL/2003/1933 del 10 marzo 2003; Emana il seguente Decreto:

Art.1. Finalità e destinatari

1. Il presente Decreto individua regole e definizioni affinchè le regioni adottino disposizioni, destinate agli enti pubblici ed alle società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, che garantiscano che manufatti e beni realizzati con materiale riciclato coprano almeno il trenta per cento del fabbisogno annuale. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto all'amininistraziozie competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di Legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legslativi qui trascritti. Note alle premesse:

-Il comma 56, dell'art. 52 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante: «disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2002) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2001, n. 301 (S.O.), è il seguente: «56. Al Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni

a) entro il 31 marzo 2002 le regioni, sulla base delle metodologie di calcolo e della definizione di materiale riciclato stabilite da apposito Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri delle attività produttive e della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali, adottano le disposizioni occorrenti affinchè gli uffici e gli enti pubblici, e le società di prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, coprano il fabbisogno annuale dei manufatti e beni, indicati nel medesimo Decreto, con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo Nella medesima misura è ridotta la parte del contributo spettante ai consorzi che non raggiungono i singoli obiettivi di recupero».

-L'art. 4 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante: «attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/609/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1997, n. 38 (S.O.), è il seguente: «Art. 4 (Recupero dei rifiuti).

1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale di rifiuti attraverso

a) il reimpiego ed il riciclaggio

b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti

c) l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi

d) l'utilizzazione principale dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.

2. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima debbone essere considerati preferibili rispetto alle altre forme di recupero.

3. Al fine di favorire e incrementare le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero le autorità competenti ed i produttori promuovono analisi dei cicli di vita dei prodotti, eco-bilanci, informazioni e tutte le altre iniziative utili.

4. Le autorità competenti promuovono e stipulano accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati al fine di favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti, con particolare riferimento al reimpiego di materie prime e di prodotti ottenuti dalla raccolta differenziata con la possibilità di stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie ed il ricorso a strumenti economici.».

-Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della Legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «3. Con Decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la Legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della Legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente Decreto valgono le seguenti definizioni

a) Materiale riciclato: un materiale che sia realizzato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 9, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo

b) Manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato: un manufatto o un bene realizzato con una prevalenza in peso di materiale riciclato

c) Destinatari: enti pubblici e società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi

d) Categorie di prodotto: tipologie di manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato; l'elenco è predisposto ed aggiornato, almeno una volta l'anno, su proposta del gruppo di lavoro, di cui all'articolo 5, con Decreto di natura non regolamentare

e) Repertorio del riciclaggio (RR): elenco di materiali riciclati e di manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato che verrà definito dal gruppo di lavoro, di cui all'articolo 5

f) Codice repertorio del riciclaggio: codice identificativo dei manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato introdotti nel repertorio del riciclaggio

g) Fabbisogno annuale di manufatti e beni: quantitativo annuo di manufatti e beni delle diverse categorie di cui al punto d).

Art. 3. Obbligo e metodologia di calcolo

1. I destinatari, in ciascun anno solare e per ciascuna categoria di prodotto, sono tenuti a coprire almeno il trenta per cento del fabbisogno annuale di manufatti e beni appartenenti a ciascuna delle citate categorie, con manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato. Per ciascuna categoria di prodotto il quantitativo rappresentante il fabbisogno annuale di manufatti e beni viene espresso nell'unità di misura atta ad identificare l'unità di prodotto; per quelle categorie di prodotto per le quali non è possibile indivi-

2. L'acquisto dei singoli prodotti per un quantitativo superiore al trenta per cento in una categoria non va a compensare il mancato acquisto in altre categorie.

3. I destinatari adottano in sede di formulazione di una gara per la fornitura e l'installazione di manufatti e beni, e nella formulazione di capitolati di opere pubbliche, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. I relativi capitolati non possono prevedere caratteristiche tecniche dei manufatti e beni più restrittive rispetto a quelle previste dalle norme vigenti nazionali e comunitarie.

4. Le disposizioni previste al comma 1, 2 e 3 si applicano ai prodotti elencati nel repertorio del riciclaggio e relativamente ai manufatti e beni di cui sia verificata la disponibilità e la congruità di prezzo; tale congruità si ritiene rispettata se l'eventuale incremento di prezzo non supera quello dei corrispondenti manufatti e beni contenenti materie prime vergini di una percentuale definita dal gruppo di lavoro di cui all'articolo 5.

5. Gli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 decorrono dopo centottanta giorni dalla data di iscrizione sul repertorio del riciclaggio.

Art. 4. Repertorio del riciclaggio

1. È istituito il repertorio del riciclaggio (RR) contenente

a) l'elenco dei materiali riciclati

b) l'elenco dei manufatti e beni in materiale riciclato, indicante l'offerta, la disponibilità e la congruità del prezzo.

2. Il repertorio del riciclaggio è tenuto e reso pubblico a cura dell'Osservatorio nazionale dei rifiuti (ONR), di cui all'articolo 26 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

3. La diffusione via Internet del repertorio del riciclaggio può essere anche consentita a terzi, purchè non a titolo oneroso. L'elenco ufficiale è comunque quello esclusivamente tenuto e diffuso dall'Osservatorio nazionale dei rifiuti. Nota all'art. 4:

-Si riporta il testo dell'art. 26 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio): «Art. 26 (Osservatorio nazionale sui rifiuti).

1. Al fine di garantire l'attuazione delle norme di cui al presente Decreto legislativo, con particolare riferimento alla prevenzione della produzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti ed all'efficacia, all'efficienza ed all'economicità della gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonchè alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente, l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, in appresso denominato Osservatorio. L'Osservatorio svolge, in particolare, le seguenti funzioni

a) vigila sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio

b) provvede all'elaborazione ed all'aggiornamento permanente di criteri e specifici obiettivi d'azione, nonchè alla definizione ed all'aggiornamento permanente di un quadro di riferimento sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti

c) esprime il proprio parere sul Programma generale di prevenzione di cui all'art. 42 e lo trasmette per l'adozione definitiva al Ministro dell'ambiente ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed alla Conferenza Stato-regioni

d) predispone il Programma generale di prevenzione di cui all'articolo 42 qualora il Consorzio nazionale imballaggi non provveda nei termini previsti

e) verifica l'attuazione del Programma generale di cui all'art. 42 ed il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio

f) verifica i costi di recupero e smaltimento

 

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