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D.M. 07/05/1992

(G.U. 22-6-1992, n. 145 - suppl.) Nuove modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui all'art. 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia

Art. 1. Ammissibilità delle iniziative e cumulabilità dei benefici

1. Sono ammissibili ai contributi di cui all'art. 11 della legge 9-1-1991, n. 10, le iniziative intraprese successivamente alla data di entrata in vigore della legge stessa.

2. I limiti di ammissibilità di cui al primo comma non si applicano alle iniziative per le quali sia stato richiesto il contributo ai sensi dell'art. 10 della legge 29-5-1982, n. 308, e successive modificazioni, e del decreto legge 31-8-1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29-10-1987, n. 445, qualora le relative domande non siano state oggetto di apposito provvedimento di accoglimento o di rigetto. I predetti limiti non si applicano altresì alle iniziative di cui all'art. 5, undicesimo comma, del decreto legge 17-3-1992, n. 233.

3. Si applicano i limiti di cumulo dei contributi del presente decreto con quelli previsti da altre leggi, quali determinati con la delibera del CIPE del 26-11-1991, e nel rispetto della vigente normativa Comunitaria.

Art. 2. Modalità e termini di presentazione delle domande di contributo

1. Le domande di contributo devono essere presentate secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con circolare pubblicata sulla stessa Gazzetta Ufficiale del presente decreto.

2. Le domande di cui al primo comma devono essere presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente decreto.

3. Le domande di contributo per realizzazioni o modifiche di impianti devono essere corredate della documentazione di seguito elencata:

a) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b) certificato di vigenza con indicazione dei legali rappresentanti rilasciato dal competente Tribunale;

c) certificato rilasciato dalla competente Prefettura ai sensi della legge 19-3-1990, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni, concernente "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale";

d) delibere, ove necessarie, relative alla progettazione dell'iniziativa e/o alla stesura dello studio di fattibilità e/o alla realizzazione della stessa;

e) dichiarazione del proponente dalla quale risulti lo stato dell'iniziativa;

f) dichiarazione del proponente, da rilasciare anche se negativa, dalla quale risultino i finanziamenti già richiesti o già ottenuti a qualsiasi titolo per la stessa iniziativa; nel caso in cui i predetti finanziamenti risultino incompatibili con i limiti di cumulo di cui alla delibera CIPE 26-11-1991 il proponente dovrà altresì dichiarare il proprio impegno a rinunciare ai finanziamenti in questione prima della concessione dei contributi di cui al presente decreto;

g) scheda tecnica riassuntiva delle caratteristiche dell'iniziativa per cui si richiede il contributo con riferimento ad una delle seguenti "Tipologie di intervento":

- centrali di cogenerazione;

- impianti per la generazione di energia;

- modifica e ristrutturazione di impianti industriali e nuovi impianti;

- altre;

h) relazione che contenga elementi tecnici che illustrino la finalità dell'iniziativa e ne consentano la valutazione;

i) progetto esecutivo nel caso di realizzazioni o modifiche di impianti, che deve contenere almeno i seguenti elementi:

- descrizione generale dell'opera;

-schemi semplificati recanti bilanci di materia e di energia riferiti al sistema e ai singoli apparecchi dell'impianto;

- specifiche dettagliate del macchinario elettrico, termico, meccanico ed elettromeccanico, e specifiche degli altri impianti necessari per la realizzazione dell'opera;

-preventivo di spesa espresso in lire correnti alla data della domanda; tale preventivo deve comprendere tutti i costi dettagliati relativi all'impianto posto in opera, ed elencati in ciascuno dei seguenti raggruppamenti:

1. acquisto di macchinari, impianti e attrezzature poste in opera;

2. opere edili strettamente connesse e dimensionate, anche dal punto di vista funzionale, ai macchinari, agli impianti e alle attrezzature;

3. impianti relativi a servizi generali, altri impianti indispensabili per

4. spese per direzione lavori e collaudi previsti dalla normativa vigente per la parte strettamente afferente le opere e gli impianti;

l) scheda attestante il possesso, da parte del soggetto richiedente il contributo, dei requisiti economico-finanziari necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'iniziativa proposta; su tale scheda dovrà essere evidenziato il rapporto tra fondi propri (riferiti all'ultimo bilancio) ed investimento previsto al netto del contributo. Laddove l'indice prospettico, risultante dal rapporto tra fondi propri ed investimento previsto al netto di contributo, dovesse risultare inferiore a 0,5 a corredo della domanda devono essere allegati gli ultimi tre bilanci depositati, con relativi allegati e ogni altro elemento utile alla definizione delle caratteristiche economiche e finanziarie del soggetto proponente in relazione all'iniziativa oggetto di domanda di contributo;

m) copia autentica delle autorizzazioni o concessioni necessarie alla realizzazione dell'iniziativa ovvero documentazione dell'avvenuta presentazione delle istanze in ordine alle autorizzazioni stesse. Tale documentazione dovrà essere accompagnata da una dichiarazione del legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo attestante che le autorizzazioni acquisite o richieste, cui si riferisce detta documentazione, sono tutte quelle necessarie in base alla normativa vigente. Inoltre per le autorizzazioni o concessioni non ancora ottenute, il proponente dovrà indicare la situazione esatta della procedura, i tempi previsti e le prospettive di esito positivo;

n) copia della ricevuta della comunicazione del nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia ai sensi dell'art. 19 della legge 9-1-1991, n. 10, ovvero dichiarazione che il proponente non è soggetto obbligato alla predetta nomina;

o) dichiarazione di conformità dei dati contenuti nella domanda e nelle schede a quelli risultanti dalla documentazione allegata, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo.

4. In luogo dei certificati di cui alle lettere a), b) e c) del terzo comma, gli interessati possono allegare alla domanda dichiarazioni temporaneamente sostitutive di certificazioni redatte dal richiedente con firma autenticata ai sensi della legge 4-1-1968, n. 15. Le certificazioni temporaneamente sostituite devono comunque essere prodotte entro il medesimo termine di cui all'art. 4, sesto comma.

5. Le domande di contributo per progetti esecutivi devono essere corredate della documentazione indicata nei punti a), b), c), d), e), f), g), h), n), o) del terzo comma del presente articolo e da un elaborato che deve contenere gli elementi indicati nell'allegato B.

6. Le domande di contributo per studi di fattibilità devono essere corredate dalla documentazione indicata nei punti a), b), c), d), e), f), h), n), o) del terzo comma del presente articolo, da una scheda tecnica riassuntiva delle caratteristiche dell'iniziativa e da un elaborato che deve contenere almeno gli elementi indicati nell'allegato A.

7. Le domande devono essere firmate dal legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo e corredate della documentazione attestante il relativo titolo di rappresentanza.

8. I dati riportati nella documentazione allegata alla domanda devono essere adeguatamente giustificati e documentati. La vita dell'iniziativa deve essere calcolata in base alla media ponderata delle aliquote fiscali di ammortamento delle opere da incentivare, raggruppate secondo le voci appresso riportate:

- opere civili 3%;

- apparecchiature e macchinari elettromeccanici e termici 9%;

- apparecchiature e macchinari di impatto ambientale 14%;

- reti di distribuzione energia 5%;

- altre (voci non comprese nelle precedenti) 10%. Qualora i dati derivanti da valutazioni o stime effettuate dal soggetto richiedente non risultassero adeguatamente giustificati e documentati, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può rettificarli in fase di valutazione.

9. Le domande già presentate ai sensi del D.M. 17-7-1991, che non siano state ammesse a contributo perchè non complete e prive della documentazione richiesta dal medesimo D.M. 17-7-1991, nonchè quelle presentate ai sensi dei decreti 17-7-1991, 24-1-1992 e 15-4-1992 s'intendono confermate e possono essere integrate in conformità alle nuove modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi stabilite dal presente decreto ed entro i termini di cui all'art. 2 secondo comma.

10. Nel caso in cui se ne presenti le necessità, a causa di carenze formali, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà a richiedere la regolarizzazione della documentazione presentata.

1. I costi devono essere relativi a spese strettamente connesse al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 della legge 9-1-1991, n. 10.

2. Sono ammissibili i costi, al netto di IVA, relativi a:

a) acquisto dei macchinari, degli impianti e delle attrezzature relative alla realizzazione dell'iniziativa, nonchè le relative spese di trasporto, montaggio e assemblaggio;

b) opere edili strettamente connesse e dimensionate, anche dal punto di vista funzionale, ai macchinari, agli impianti e alle attrezzature di cui alla precedente lettera a) ed esclusivamente dedicate a quest'ultimi;

c) altri impianti indispensabili per l'esercizio nel rispetto delle vigenti norme, nonchè strumentazioni in grado di consentire la misura dei parametri caratterizzanti l'iniziativa, dimensionati alle opere e agli impianti di cui alle precedenti lettere a) e b); d) spese per direzione lavori e collaudi previsti dalla normativa vigente per la parte strettamente afferente le opere e gli impianti di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

3. Non sono ammissibili i costi relativi ad espropri, a oneri di urbanizzazione, ad acquisto di terreni, ad indennizzi, ad oneri finanziari, ad atti amministrativi, a revisione prezzi, ad imprevisti.

Art. 4. Valutazione delle domande di contributo

1. La valutazione delle domande di contributo è svolta dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che a tal fine può avvalersi del supporto tecnico operativo dell'ENEA, ai sensi dell'art. 2 della legge 15-12-1971, n.1240, e successive modifiche ed integrazioni, anche nell'ambito dell'accordo di programma di cui all'art. 3 della legge 9-1-1991, n. 10.

2. Le domande inerenti a realizzazioni o modifiche di impianti vengono valutate in base ai seguenti parametri:

a) quantitativo di energia primaria risparmiata nell'intera vita dell'iniziativa, espressa in tonnellate equivalenti di petrolio (TEP) attualizzate al tasso del 5 per cento annuo, per unità di investimento ammissibile a contributo, espresso in milioni di lire;

b) consegna di una copia delle autorizzazioni e/o concessioni necessarie alla realizzazione dell'iniziativa ovvero documentazione dell'avvenuta presentazione delle istanze in ordine alle autorizzazioni stesse;

c) documentazione sulla dotazione dell'impianto di strumentazione in grado di consentire la misura dei parametri caratterizzanti l'iniziativa, al fine di quantificare i vantaggi energetici connessi;

d) caratteristiche tecniche, economiche e finanziarie del soggetto proponente in relazione all'iniziativa oggetto di domanda di contributo.

3. Ai fini di una positiva valutazione dell'iniziativa, il valore del quantitativo di energia primaria risparmiata, per unità di investimento ammissibile, non deve essere inferiore a 0,2 tonnellate equivalenti di petrolio all'anno, per milione di lire di investimento ammissibile a contributo, con esclusione degli impianti eolici e/o fotovoltaici per i quali non si richiede la suindicata condizione.

 

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