Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









D.M. 07/05/1992

(G.U. 22-6-1992, n. 145-suppl.) Nuove modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui all'art. 12 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia

Art. 1. Ammissibilità delle iniziative e cumulabilità dei benefici

1. Sono ammissibili ai contributi di cui all'art. 12 della legge 9-1-1991, n.10, le iniziative intraprese successivamente alla data di entrata in vigore della legge stessa.

2. I limiti di ammissibilità di cui al primo comma non si applicano alle iniziative per le quali sia stato richiesto il contributo ai sensi dell'art. 11 della legge 308/1982 e successive modificazioni, e del decreto legge 31-8-1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29-10-1987, n. 445 qualora le relative domande non siano state oggetto di apposito provvedimento di accoglimento o di rigetto.

3. Si applicano i limiti di cumulo dei contributi del presente decreto con quelli previsti da altre leggi, quali determinati con la delibera del CIPE del 26-11-1991 e nel rispetto dei vincoli della vigente normativa Comunitaria.

Art. 2. Modalità e termini di presentazione delle domande di contributo

1. Le domande per la concessione dei contributi di cui al presente decreto devono essere presentate secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato con circolare pubblicata sulla stessa Gazzetta Ufficiale del presente decreto.

2. Le domande di cui al primo comma devono essere presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente decreto e devono essere corredate della documentazione di seguito elencata:

a) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

b) certificato di vigenza con indicazione dei legali rappresentanti rilasciato dal competente Tribunale;

c) certificato rilasciato dalla competente Prefettura ai sensi della legge 19-3-1990, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni, concernente "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafio so e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale";

d) delibere, ove necessarie, relative alla progettazione dell'iniziativa e alla realizzazione della stessa;

e) dichiarazione del proponente dalla quale risulti lo stato dell'iniziativa;

f) dichiarazione del proponente, da rilasciare anche se negativa, dalla quale risultino i finanziamenti già richiesti o già ottenuti a qualsiasi titolo per la stessa iniziativa; nel caso in cui i predetti finanziamenti risultino incompatibili con i limiti di cumulo di cui alla delibera CIPE 26-11-1991 il proponente dovrà altresì dichiarare il proprio impegno a rinunciare ai finanziamenti in questione prima della concessione dei contributi di cui al presente decreto;

g) dichiarazione che i costi imputabili ad acquisti in Paesi esterni alla Comunità economica europea di macchinari, di materiali e/o servizi non siano globalmente superiori alla metà dei costi imputabili all'iniziativa;

h) scheda tecnica riassuntiva delle caratteristiche dell'iniziativa per cui si richiede il contributo;

i) relazione che contenga elementi tecnici che illustrino la finalità dell'iniziativa e ne consentano la valutazione;

l) progettazione eseguita al fine della realizzazione dell'iniziativa proposta;

m) scheda attestante il possesso, da parte del soggetto richiedente il contributo, dei requisiti economici finanziari necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'iniziativa proposta; su tale scheda dovrà essere evidenziato il rapporto tra fondi propri (riferiti all'ultimo bilancio) e investimento previsto al netto del contributo. Laddove l'indice prospettico, risultante dal rapporto tra fondi propri ed investimento previsto al netto di contributo, dovesse risultare inferiore a 0,5 a corredo della domanda devono essere allegati gli ultimi tre bilanci depositati, con relativi allegati e ogni altro elemento utile alla definizione delle caratteristiche economiche e finanziarie del soggetto proponente in relazione all'iniziativa oggetto di domanda di contributo;

n) copia autentica delle autorizzazioni o concessioni necessarie alla realizzazione dell'iniziativa ovvero documentazione dell'avvenuta presentazione delle istanze in ordine alle autorizzazioni o concessioni stesse. Tale documentazione dovrà essere accompagnata da una dichiarazione del legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo attestante che le autorizzazioni acquisite o richieste, cui si riferisce detta documentazione, sono tutte quelle necessarie in base alla normativa vigente. Inoltre per le autorizzazioni o concessioni non ancora ottenute, il proponente dovrà indicare la situazione esatta della procedura, i

o) copia della ricevuta o della lettera di comunicazione del nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia ai sensi dell'art. 19 della legge 9-1-1991, n. 10, ovvero dichiarazione che il proponente non è soggetto obbligato alla predetta nomina;

p) dichiarazione di conformità dei dati contenuti nella domanda e nella scheda a quelli risultanti dalla documentazione allegata, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo.

3. In luogo dei certificati di cui alla lettera a), b) e c) del secondo comma, gli interessati, possono allegare alla domanda, dichiarazioni temporaneamente sostitutive di certificazioni, redatte dal richiedente, con firma autenticata ai sensi della legge 4-1-1968, n. 15. Le certificazioni temporaneamente sostituite devono comunque essere prodotte, entro il medesimo termine di cui all'art. 4, sesto comma.

4. Le domande devono essere firmate dal legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo e corredate della documentazione attestante il relativo titolo di rappresentanza.

5. I dati, riportati nella documentazione allegata alla domanda, devono essere adeguatamente giustificati e documentati. La vita dell'iniziativa deve essere calcolata in base alla media ponderata delle aliquote fiscali di ammortamento delle opere da incentivare, raggruppate secondo le voci appresso riportate:

- opere civili 3%;

- apparecchiature elettromeccaniche e termiche 9%;

- apparecchiature di impatto ambientale 14%;

- reti di distribuzione energia 5%;

- altre (voci non comprese nelle precedenti) 10%. Qualora i dati derivanti da valutazioni o stime effettuate dal soggetto richiedente non risultassero adeguatamente giustificati e documentati, il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, si riserva di rettificarli in fase di valutazione.

6. Le domande già presentate ai sensi del decreto ministeriale 17-7-1991 che non siano state ammesse a contributo perchè non complete e prive della documentazione richiesta dal medesimo decreto ministeriale 17-7-1991 nonchè quel-le presentate ai sensi dei decreti 17-7-1991, 24-1-1992 e 15-4-1992 s'intendono confermate e possono essere integrate in conformità alle nuove modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi stabiliti dal presente decreto ed entro i termini di cui all'art. 2 secondo comma.

7. Nel caso in cui se ne presenti la necessità, a causa di carenze formali, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà a richiedere la regolarizzazione della documentazione presentata.

Art. 3. Costi ammissibili

1. I costi devono essere relativi a spese strettamente connesse al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 della legge 9-1-1991, n. 10.

2. Sono ammissibili i costi, al netto di IVA, relativi a:

a) progettazione dell'iniziativa;

b) acquisto dei macchinari, degli impianti e delle attrezzature relative alla realizzazione dell'iniziativa, nonchè le relative spese di trasporto, montaggio e assemblaggio;

c) opere edili strettamente connesse e dimensionate, anche dal punto di vista funzionale, ai macchinari, agli impianti e alle attrezzature di cui alla precedente lettera b) ed esclusivamente dedicate a quest'ultimi;

d) altri impianti indispensabili per l'esercizio, nel rispetto delle norme vigenti;

e) strumentazioni in grado di consentire le misure necessarie alla fase di dimostrazione e valutazione dei risultati;

f) spese per direzione lavori e collaudi previsti dalla normativa vigente per la parte strettamente afferente le opere e gli impianti di cui alle precedenti lettere b), c), d) ed e);

g) fase operativa necessaria per la caratterizzazione dell'iniziativa e per la valutazione dei risultati ottenuti;

h) divulgazione.

3. Non sono ammissibili i costi relativi ad espropri, a oneri di urbanizzazione, ad acquisto di terreni, ad indennizzi, ad oneri finanziari, ad atti amministrativi, a revisione prezzi, ad imprevisti.

Art. 4. Valutazione delle domande di contributo

1. La valutazione delle domande di contributo è svolta dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che a tal fine può avvalersi del supporto tecnico operativo dell'ENEA, ai sensi dell'art. 2 della legge 15-12-1971, n. 1240, e successive modifiche ed integrazioni, anche nell'ambito dell'accordo di programma di cui all'art. 3 della legge 9-1-1991, n. 10.

2. Le domande vengono valutate in base ai seguenti parametri:

b) vantaggio energetico connesso alla diffusione dell'iniziativa, quantificato in termini di energia primaria risparmiata in condizione di diffusione media dell'iniziativa stessa;

c) grado d'innovazione dell'iniziativa per aspetti tecnici e/o gestionali e/o organizzativi;

d) idoneità delle operazioni occorrenti alla caratterizzazione dell'iniziativa e alla valutazione dei risultati;

e) consegna di una copia delle autorizzazioni e/o concessioni necessarie alla realizzazione dell'iniziativa ovvero documentazione dell'avvenuta presentazione delle istanze in ordine alle autorizzazioni stesse;

f) caratteristiche tecniche, economiche e finanziarie del soggetto proponente in relazione all'iniziativa oggetto di domanda di contributo;

g) costi relativi ad acquisti in paesi esterni ai paesi appartenenti alla Comunità europea; tali costi devono essere inferiori al 50% dei costi imputabili all'iniziativa.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini della valutazione delle caratteristiche economico-finanziarie di cui al secondo comma, lettera e), del presente articolo potrà anche avvalersi degli istituti di credito e degli istituti e delle società finanziarie ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della legge 9-1-1991, n. 10.

4. Le iniziative per le quali siano state espresse valutazioni positive, vengono poste in una graduatoria unica determinata dai punteggi conseguiti, in base ad una valutazione comparativa dei parametri di cui ai punti a), b) e

c) del secondo comma, nelle seguenti tre graduatorie:

i) la prima effettuata ordinando le iniziative in base al quantitativo di energia primaria risparmiata nell'intera vita dell'iniziativa, espressa in GJ, per unità di investimento ammissibile a contributo, espresso in milioni di lire. Le iniziative verranno poste in graduatoria in ordine decrescente del suddetto parametro attribuendo a ciascuna un punteggio pari al numero d'ordine della graduatoria; ii) la seconda effettuata ordinando le iniziative in base al quantitativo di energia primaria risparmiata connessa alla diffusione dell'iniziativa nelle condizioni di cui al precedente secondo comma lettera b). Le iniziative verranno poste in graduatoria in ordine decrescente del suddetto parametro attribuendo a ciascuna un punteggio pari al numero d'ordine della graduatoria; iii) la terza effettuata ordinando le iniziative in base al grado di innovazio ne dell'iniziativa. Ai fini della formazione della graduatoria vengono considerati, in ordine di merito, i seguenti tre livelli:

- il primo è relativo ad iniziative che utilizzano componenti innovativi rispetto a quelli commercialmente disponibili nei Paesi della Comunità europea. A tali iniziative viene attribuito un punteggio unico pari alla metà delle domande rientranti nel livello;

 

Pagina 1/3 - pagine: [1] [2] [3]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional