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D.M. 07/02/2001(G. U. n. 48 del 27-2-2001) Attuazione della Direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione. Il Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato - Vista la legge 5 febbraio 1999, recante: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1998)"; - Vista la Drettiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 maggio 1997, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione; -Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, di attuazione della Drettiva 97123/CE in materia di attrezzature a pressione; - Visto l'art. 12 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e in particolare, il comma 2, che prevede che la designazione degli organismi da notificare viene effettuata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel rispetto dei criteri previsti nell'allegato IV e secondo le linee guida che saranno determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale; -Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Decreta: Criteri per la designazione degli organismi da abilitare alla certificazione dei prodotti ai sensi degli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, di attuazione della Drettiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione. Art.1. Classificazione degli organismi 1. Ai fini dell'autorizzazione all'espletamento di attività di valutazione di conformità e conseguente certificazione CE, in applicazione dei requisiti previsti dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, ed allo scopo di definire un sistema organico di certificazione rispondente alle competenze e specificità contemplate nel campo di applicazione del suddetto decreto, gli organismi ivi indicati agli articoli 11, 12, 13 e 14 vengono suddivisi nelle seguenti specificità operative a) organismi per la valutazione della conformità delle attrezzature a pres sione e degli insiemi di cui all'art. 1 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 b) organismi per l'approvazione europea dei materiali c) organismi per l'approvazione del sistema di qualità del fabbricante dei materiali di cui alla sez. 4.3 dell'allegato I al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 d) entità terze riconosciute per lo svolgimento dei compiti di cui al punto 3.1.2 (giunzioni) e 3.1.3 (prove non distruttive) dell'allegato I al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 e) ispettorati degli utilizzatori per la valutazione della conformità di alcune categorie di attrezzature a pressione e di insiemi di cui all'art. 1 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93. 2. In relazione alla suddivisione di cui al precedente comma 1, sono individuati per gli organismi per la valutazione della conformità di attrezzature a pressione, insiemi, tubazioni, accessori di sicurezza, accessori a pressione, i seguenti settori di attrezzature a pressione cui ciascun organismo dovrà fare esplicito riferimento - ove in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2 del presente decreto - al fine di ottenere l'autorizzazione ad espletare l'attività di valutazione della conformità per il/i settore/i di attrezzature richiesti a) attrezzature a pressione di vapore o di gas di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) del punto 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 b) approvazione dei sistemi di qualità del fabbricante dei materiali (punto 4.3 dell'allegato I del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93) c) attrezzature non previste alle lettere precedenti per le quali la pressione costituisce elemento preponderante per la loro progettazione e fabbricazione. 3. Le entità terze di cui al precedente comma 1, lettera d), al fine di ottenere l'autorizzazione ad espletare l'attività di approvazione di cui ai punti 3.1.2 e 3.1.3, ove in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2, dovranno indicare l'area di propria competenza tra le seguenti a) approvazione delle modalità operative e del personale preposto alla realizzazione delle giunzioni permanenti di cui al punto 3.1.2 dell'allegato I del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 b) approvazione delle modalità operative e riconoscimento dell'idoneità del personale incaricato della effettuazione delle prove non distruttive sulle giunzioni di cui al punto 3.1.3 dell'allegato I del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93. Art. 2. Requisiti degli organismi 1. Nell'ambito dei criteri previsti al comma 2, dell'art. 12 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, rientra anche la partecipazione, in forma diretta o per delega, ai lavori del "Forum" degli organismi notificati, che opera il coordinamento nella materia, su mandato della Commissione europea. In ordine ai suddetti lavori, gli organismi riferiscono, volta per volta, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Ispettorato tecnico dell'industria - Via Molise, 2 - 00187 Roma. 2. Gli organismi per la valutazione della conformità delle attrezzature e insiemi a pressione e gli organismi per l'approvazione dei materiali da impiegare per la loro costruzione di cui agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, fermi restando i requisiti stabiliti dall'allegato IV del suindicato decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e in conformità a quanto previsto dalla Drettiva ministeriale 16 settembre 1998, Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 1998, devono possedere, all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione, i seguenti requisiti essenziali minimi correlati con il settore o i settori di competenza per cui è stata fatta specifica richiesta a) iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato per i soggetti di diritto privato b) una struttura operativa, tecnica ed amministrativa, che oltre a rispondere ai criteri generali previsti per gli organismi di certificazione di prodotti come indicati nella norma europea UNI CEI EN 45011, sia adeguata all'esercizio dell'attività per cui si richiede l'autorizzazione c) personale in numero sufficiente per espletare adeguatamente le mansioni tecniche e amministrative, con le qualifiche e specificità riportate nel successivo art. 3, che risulti da dettagliato organigramma d) locali ed uffici destinati allo svolgimento delle attività di cui alla richiesta, nonchè eventuali laboratori, propri o convenzionati, in conformità a quanto disposto al successivo art. 4, con specificazione dell'eventuale loro dislocazione sul territorio e) macchinari ed attrezzature occorrenti all'espletamento dell'attività di certificazione, di esami e prove, compatibili con i settori per i quali si richiede l'autorizzazione. In mancanza di alcune di tali attrezzature, l'organismo dovrà dimostrare di aver stipulato convenzioni con laboratori o strutture esterne, cosi' come specificato al successivo art. 4. In ogni caso i laboratori di esami e prove devono essere strutturati ed operare in conformità alla norma UNI CEI EN 45001 f) manuale di qualità conforme alla norma UNI CEI EN 45011, contenente, tra l'altro, la specifica sezione attinente le procedure, la strumentazione, le attrezzature e i sistemi operativi con esplicito riferimento alle categorie di attrezzature a pressione oggetto richiesta di autorizzazione. Gli organismi dovranno, altresi', documentare la propria capacità di copertura operativa sul territorio nazionale g) una regolamentazione interna che definisca l'iter procedurale tecnico e amministrativo per il rilascio delle attestazioni e certificati CE, con riferimento ai settori di competenza h) polizza di assicurazione commisurata al volume e al rischio dell'attività da svolgere e comunque con massimale non inferiore a sette miliardi di lire i) ove l'organismo intenda svolgere attività inerenti il campo delle giunzioni, dovrà dimostrare di operare secondo i criteri generali di qualificazione del proprio personale, previsti dalla norma UNI CEI EN 45013. Ove infine, l'organismo intenda operare anche nel campo della certificazione di qualità, secondo la normativa UNI EN ISO 9002, dovrà produrre un manuale di qualita secondo la norma UNI CEI EN 45012 j) inoltre, l'organismo che richieda l'autorizzazione per l'approvazione europea dei materiali per la costruzione di attrezzature in pressione, deve disporre di macchinari, attrezzature e personale qualificato, tali da consentire attività specifiche nei settori della metallurgia in generale ed in particolare nelle aree attinenti a) le proprietà microstrutturali dei materiali e la loro evoluzione nel tempo b) la meccanica della frattura c) la fatica d) la corrosione dei metalli e) le caratteristiche di saldabilità e trattamenti termici degli stessi mate riali, impiegati per la costruzione delle attrezzature in pressione. 3. Gli ispettorati degli utilizzatori che intendono espletare attività di valutazione di conformità di attrezzature ed insiemi a pressione, da utilizzare all'interno del proprio gruppo, nei limiti previsti dall'art. 14, comma 3, del de- creto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, devono: -operare nell'ambito di un gruppo industriale che applichi una politica comune di sicurezza e che sia utilizzatore di attrezzature e insiemi a pressione; - costituire una struttura autonoma non direttamente coinvolta in processi produttivi, di progettazione, di fabbricazione, di fornitura, di montaggio, di funzionamento o di manutenzione delle attrezzature in pressione o degli insiemi. In conformità a quanto disposto nell'allegato V del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, al fine di garantire i requisiti di indipendenza, la struttura gerarchica al di sopra dell'ispettorato non dovrà in ogni caso essere comune a quella dei dipartimenti, o unità produttive, o altre strutture equivalenti coinvolte in processi produttivi, di progettazione, di fabbricazione, di fornitura, di montaggio, di funzionamento o di manutenzione delle attrezzature in pressione o degli insiemi. Inoltre gli ispettorati degli utilizzatori devono possedere a) una struttura operativa tecnica e amministrativa che risponda ai criteri generali per gli organismi di certificazione di prodotto come previsto dalla norma europea UNI CEI EN 45011 b) personale qualificato in numero sufficiente per espletare adeguatamente le mansioni tecniche e gestionali, indicato in dettagliato organigramma in relazione ai settori di competenza c) locali ed uffici destinati allo svolgimento dell'attività di cui alla richiesta, nonchè laboratori propri o convenzionati, in conformità a quanto disposto al successivo art. 4, con specificazione dell'eventuale loro dislocazione sul territorio d) macchinari ed attrezzature occorrenti all'espletamento di attività di valutazione, verifica, esami e prove e) una regolamentazione interna che definisca l'iter procedurale tecnico amministrativo, per il rilascio delle attestazioni in riferimento ai settori di competenza f) polizza di assicurazione commisurata al volume ed al rischio dell'attività da svolgere e comunque con massimale non inferiore a sette miliardi di lire. In mancanza di alcune attrezzature specifiche l'ispettorato dovrà dimostrare di aver stipulato convenzioni con laboratori o strutture esterne. 4. Per il riconoscimento delle entità terze per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 3.1.2 e 3.1.3, dell'allegato I del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, si richiede che le stesse, all'atto della presentazione della domanda di riconoscimento, possiedano i seguenti requisiti, in conformità a quanto previsto dalla Drettiva ministeriale 16 settembre 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 1998), nonchè quelli (Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 1998), nonchè quelli previsti all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 a) iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato b) una struttura operativa, tecnica ed amministrativa che risponda ai criteri generali per gli organismi di certificazione di prodotti come previsto dalla norma europea UNI CEI EN 45011 |
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