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D.M. 07/01/2005MINISTERO DELL'INTERNO Decreto 7 gennaio 2005 Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili di incendio. IL MINISTRO DELL'INTERNO -Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, concernente l'ordinamento dei servizi antincendio e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; -Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, concernente la disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento; -Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.577, recante l'approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendio; -Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818, concernente, tra l'altro, il nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi; -Visto il decreto del Ministro dell'interno 26 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 95 del 22 aprile 1985, concernente le procedure e i requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione di enti e laboratori negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818; -Visto il decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998, concernente i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro; -Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, concernente l'attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione; -Vista la legge 10 agosto 2000, n. 246, concernente il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; - Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398 «Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero» con il quale sono costituite le direzioni centrali ed in particolare la direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica; -Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 marzo 2002 e successive modifiche, con il quale sono istituite le aree delle direzioni centrali ed in particolare l'Area protezione attiva della direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica; -Vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti; -Vista la norma tecnica UNI EN3/7:2004, concernente gli estintori portatili di incendio; - Ritenuto necessario provvedere al recepimento di norme europee per la caratterizzazione tecnica e la classificazione degli estintori portatili di incendio ai fini della prevenzione incendi; -Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; -Espletata la procedura d'informazione, di cui alla direttiva 98/34/CE; Decreta: Art. 1. Scopo e campo di applicazione 1. Il presente decreto aggiorna le disposizioni tecniche e disciplina le procedure per la classificazione e l'omologazione degli estintori portatili di incendio ai fini della prevenzione incendi. 2. Gli aspetti relativi ai rischi dovuti alla pressione sono rimandati alle procedure e verifiche previste dalla direttiva 97/23/CE concernente «equipaggiamenti a pressione» attuata in Italia con il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93. Art. 2. Classificazione 1. La valutazione delle caratteristiche e delle prestazioni, nonchè la classificazione degli estintori portatili di incendio, si effettua secondo quanto specificato nella norma UNI EN3/7:2004, o da altra norma tecnica a questa equivalente adottata da un ente di normazione nazionale di un Paese del'Unione europea ovvero contraente l'accordo SEE. 2. L'Area protezione attiva della Direzione centrale prevenzione e sicurezza tecnica del Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - cura gli adempimenti di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 5, comma 2, del decreto del Ministro dell'interno 26 marzo 1985, predisponendo la modulistica occorrente per il rilascio del certificato di prova. Art. 3. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni a) Per «Omologazione» si intende l'atto conclusivo attestante il positivo espletamento della procedura tecnico-amministrativa finalizzata al riconoscimento dei requisiti previsti dalle disposizioni di settore. Con tale riconoscimento è autorizzata la riproduzione del prototipo omologato e la connessa commercializzazione sul territorio nazionale secondo le procedure regolamentate dall'Autorità competente; b) Per «Prototipo omologato» si intende l'esemplare di estintore portatile d'incendio uguale a tutti gli esemplari sottoposti alle prove i cui esiti hanno determinato la costituzione del certificato di prova positivo e il rilascio della corrispondente omologazione; c) Per «Produttore» dell'estintore portatile d'incendio, si intende il fabbricante residente in uno dei Paesi dell'Unione europea, ovvero in uno dei Paesi costituenti l'accordo SEE, nonchè ogni persona che, avanzando l'istanza per l'effettuazione delle prove ai fini della conseguente richiesta di omologazione, si presenti come fabbricante dello stesso purchè residente in uno dei Paesi dell'Unione europea, ovvero in uno dei Paesi costituenti l'accordo SEE; d) Per «Laboratorio» si intende il competente ufficio del Ministero dell'interno o altro Laboratorio autorizzato dal Ministero dell'interno ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 26 marzo 1985, che provvede alla esecuzione delle prove e all'emissione del certificato di prova ai fini dell'omologazione dell'estintore portatile di incendio; e) Per «Certificato di prova» si intende il documento, rilasciato dal Laboratorio, nel quale si certifica la conformità alla norma di cui all'art. 2, comma 1 f) Per «Dichiarazione di conformita» si intende la dichiarazione, rilasciata dal produttore, attestante la conformità dell'estintore portatile d'incendio al prototipo omologato e contenente, tra l'altro, i seguenti dati: 1) dati riportati nella marcatura di cui alla norma EN3/7 punto 16.2 figura 2; 2) anno di costruzione, numero di matricola progressivo e codice costruttore, punzonati sull'estintore portatile d'incendio; g) Per «libretto uso e manutenzione» si intende il documento, allegato ad ogni singola fornitura di estintori portatili d'incendio, che riporta i seguenti contenuti: 1) modalità ed avvertenze d'uso; 2) periodicità dei controlli, delle revisioni e dei collaudi; 3) dati tecnici necessari per il corretto montaggio e smontaggio e precisamente pressione di esercizio, carica nominale, tipologia di agente estinguente, tipologia di propellente, coppia di serraggio dei gruppi valvolari, controllo per pesata o per misura di pressione; 4) elenco delle parti di ricambio con codice, descrizione e materiale; 5) le avvertenze importanti a giudizio del produttore. Art. 4. Utilizzazione 1. Gli esemplari di estintori portatili di incendio commercializzati, installati e mantenuti in servizio, salvo diverse disposizioni di legge concernenti impieghi particolari specificati, devono essere conformi ai rispettivi prototipi omologati. 2. L'estintore in esercizio deve essere mantenuto in efficienza mediante verifiche periodiche da parte di personale esperto come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dal decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998 e secondo le procedure indicate dalla norma UNI 9994 sulla base delle indicazioni di uso e manutenzione riportate sul libretto di cui all'art. 3, lettera g). 3. L'utilizzatore è tenuto a conservare la dichiarazione di conformità di cui al precedente art. 3, lettera f), per gli eventuali accertamenti dei competenti organi di controllo. 4. La costruzione, il collaudo e l'utilizzo dei recipienti e dei relativi accessori, che possono impiegarsi per la fabbricazione degli estintori portatili d'incendio, devono avvenire in conformità alla legislazione vigente in materia di apparecchi a pressione e, in particolare, alla direttiva 97/23/CE recepita con decreto legislativo n. 93/2000. Art. 5. Procedure per il rilascio dei certificati di prova 1. Il certificato di prova ai fini dell'omologazione del prototipo è rilasciato secondo la seguente procedura a) il produttore trasmette l'istanza e la documentazione tecnica relativa al prototipo dell'estintore portatile d'incendio da omologare; b) il laboratorio, verificata la correttezza della documentazione di cui alla lettera a), richiede, entro trenta giorni, l'invio della campionatura di prova e comunica l'importo della somma occorrente per l'esecuzione delle prove; c) il produttore invia la campionatura di prova richiesta e la ricevuta relativa al pagamento di cui alla precedente lettera b) entro sessanta giorni dalla data della comunicazione del laboratorio; d) il laboratorio iscrive la pratica nello specifico elenco cronologico, dandone comunicazione al richiedente; e) il produttore, sotto la propria responsabilità civile e penale, presenta al laboratorio apposita dichiarazione attestante che la campionatura di prova è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I della direttiva 97/23/CE recepita con decreto legislativo n. 93/2000; f) in caso di mancato invio di quanto richiesto alla precedente lettera c), la pratica viene archiviata per decorrenza dei termini; g) il laboratorio provvede al rilascio del certificato di prova entro centoventi giorni dalla data di iscrizione nel suddetto elenco cronologico. 2. E' consentita la modifica o la sostituzione di parti degli apparecchi in prova; in questo caso il richiedente presenta una nuova documentazione inerente il modello modificato di estintore portatile d'incendio. La constatazione della validità della modifica o sostituzione comporterà la nuova iscrizione nell'elenco cronologico. I termini per il rilascio del certificato di prova decorreranno dalla data di nuova iscrizione nell'elenco predetto. 3. L'istanza con i relativi allegati e gli attestati dei versamenti di cui al precedente comma debbono essere inviati tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Art. 6. Procedura per il rilascio del documento di omologazione 1. Il documento di omologazione del prototipo è rilasciato secondo la seguente procedura: a) il produttore inoltra al Ministero dell'interno apposita domanda corredata dal certificato di prova rilasciato dal laboratorio; b) il Ministero dell'interno, valutata la documentazione e la certificazione presentata, provvederà, entro centoventi giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, a rilasciare all'interessato l'atto di omologazione dell'estintore portatile d'incendio, motivando l'eventuale diniego. 2. Gli esemplari del prototipo omologato, punzonati dal laboratorio che ha emesso il certificato di prova, devono essere conservati per dieci anni, in numero di tre a cura del produttore e in numero di tre a cura del laboratorio, per i controlli di cui al successivo art. 9 del presente decreto. 3. Il Ministero dell'interno rende noto, annualmente, attraverso apposita circolare da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, l'elenco aggiornato degli estintori portatili d'incendio omologati ai sensi del presente decreto. Art. 7. Commercializzazione in ambito comunitario 1. Gli estintori portatili di incendio legittimamente commercializzati in uno dei Paesi dell'Unione europea, ovvero in uno dei Paesi contraenti l'accordo SEE, sulla base della norma tecnica indicata nell'art. 2, comma 1 del presente decreto, possono essere commercializzati in Italia a decorrere da sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto secondo le procedure in esso specificate. 2. Ai fini del comma precedente, la domanda di omologazione è corredata da: a) certificazione di prova riportante le risultanze riscontrate sulla base della specifica tecnica di cui al precedente comma; |
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