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D.M. 06/10/2003

DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 6 OTTOBRE 2003

(GU n. 239 del 14-10-2003)

Approvazione della regola tecnica recante l'aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attivitā ricettive turistico-alberghiere esistenti di cui al Decreto 9 aprile 1994.

Il Ministro dell'Interno

-Vista la Legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

-Visti gli articoli 1 e 2 della Legge 13 maggio 1961, n. 469;

-Visto l'art. 2 della Legge 26 luglio 1965, n. 966;

-Visto l'art. 1 della Legge 31 dicembre 2001, n. 463;

-Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

- Visto il Decreto ministeriale 9 aprile 1994, con cui č stata approvata la regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attivitā ricettive turistico-alberghiere;

-Rilevata la necessitā di aggiornare le disposizioni di cui al citato Decreto ministeriale 9 aprile 1994 per le attivitā ricettive esistenti;

-Vista la regola tecnica elaborata dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

- Visto l'art. 11 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

- Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE;

Decreta:

Articolo unico Per le finalitā stabilite dall'allegato alla Legge 31 dicembre 2001, n. 463, sono approvate, per le attivitā ricettive turistico-alberghiere esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto 9 aprile 1994: le misure di sicurezza contenute nell'allegato A, alternative a quelle indicate nell'allegato al Decreto 9 aprile 1994 -Titolo II - Parte seconda - Attivitā esistenti (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 116 del 20 maggio 1994); le disposizioni contenute nell'allegato B, integrative dell'allegato al Decreto 9 aprile 1994 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 116 del 20 maggio 1994). Il presente Decreto sarā pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 ottobre 2003 Il Ministro: Pisanu D.M.I. 6-10-2003 – Prevenzione incendi per le attivitā ricettive turistico-alberghiere. (*) in presenza di impianto di rivelazione e di segnalazione d'incendio esteso all'intera attivitā; (**) in presenza di impianto di rivelazione e di segnalazione d'incendio esteso all'intera attivitā e di un servizio interno di sicurezza permanentemente presente nell'arco delle ventiquattro ore costituito da un congruo numero di addetti che consenta di promuovere un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all'esodo. Gli addetti, che non possono essere in numero inferiore a due, devono avere conseguito l'attestato di idoneitā tecnica di cui all'art. 3 della Legge 28 novembre 1996, n. 609 (Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 1996) a seguito del corso di tipo C di cui all'allegato IX del Decreto 10 marzo 1998 (s.o. n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998). La preparazione di tali addetti, ivi compreso l'uso delle attrezzature di spegnimento, deve essere verificata ogni due anni da Allegato A Misure di sicurezza alternative a quelle indicate nell'allegato al Decreto ministeriale 9 aprile 1994 - Titolo II - Parte seconda attivitā esistenti.

18. Ubicazione. In alternativa a quanto stabilito al punto 5.2, capoverso 1, lettera d), č consentito mantenere locali o camere con finestre che si attestano su corti interne (chiostrine) anche se queste non hanno il requisito di spazio scoperto a condizione che detti locali o camere siano realizzati con strutture di separazione verso la restante attivitā alberghiera (pareti, solai e porte dotate di autochiusura) con caratteristiche REI congruenti con la classe di resistenza al fuoco dei locali o camere interessate.

19. Caratteristiche costruttive. 1 - In alternativa a quanto stabilito al punto 19.1, č consentito che gli elementi strutturali portanti e separanti garantiscano una resistenza al fuoco R/REI secondo quanto indicato nella seguente tabella: Altezza antincendio dell'edificio R/REl (*) R/REI (**) Superiore a 12 m fino a 24 m 45 30 Superiore a 24 m fino a 54 m 45 Oltre 54 m 60 parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco secondo le modalitā di cui alla predetta Legge 28 novembre 1996, n. 609. Č comunque fatta salva la facoltā di ricorrere all'istituto della deroga di cui all'art. 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 (Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 1998) per l'approvazione di misure alternative diverse od aggiuntive a quelle indicate, quali ad esempio l'installazione di un impianto di spegnimento automatico, che rendano ammissibili classi di resistenza al fuoco inferiori a quelle riportate. 2 - In alternativa a quanto stabilito al punto 19.2 e con riferimento al punto 6.2 lettera a), negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, č consentito mantenere in opera materiali di classe 1 di reazione al fuoco in misura superiore al 50% della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale) in presenza di impianto di rivelazione e di segnalazione d'incendio esteso all'intera attivitā, ad esclusione delle camere degli alberghi fino a 100 posti letto giā dotate di porte RE 15 con dispositivo di autochiusura. Č consentito nei predetti ambienti mantenere in opera materiali non classificati ai fini della reazione al fuoco, compresi i rivestimenti lignei posti in opera anche non in aderenza a supporti incombustibili, fino ad un massimo del 25% della superficie totale in presenza di un carico di incendio limitato a 10 kg/mq, di impianto di rivelazione e di segnalazione d'incendio esteso all'intera attivitā, ad esclusione delle camere degli alberghi fino a 100 posti letto giā dotate di porte RE 15 con dispositivo di autochiusura, e di un servizio interno di sicurezza permanentemente presente nell'arco delle ventiquattro ore costituito da un congruo numero di addetti che consenta di promuovere un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all'esodo. Gli addetti, che non possono essere in numero inferiore a due, devono avere conseguito l'attestato di idoneitā tecnica di cui all'art. 3 della Legge 28 novembre 1996, n. 609, a seguito del corso di tipo C di cui all'allegato IX del Decreto 10 marzo 1998. La preparazione di tali addetti, ivi compreso l'uso delle attrezzature di spegnimento, deve essere verificata ogni due anni da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco secondo le modalitā di cui alla predetta Legge 28 novembre 1996, n. 609. 3 -In alternativa a quanto stabilito al punto 19.6, capoverso 4, č ammessa la comunicazione diretta di camere con il vano scala purchč il carico di incendio delle stesse non superi 20 kg/mq e le caratteri- stiche di resistenza al fuoco della porta d'ingresso siano congrue con quelle del vano scala.

20. Misure per l'evacuazione in caso di incendio. 1 - In alternativa a quanto stabilito al punto 20.1 e con riferimento al punto 7.2, č consentito adottare capacitā di deflusso non superiori a 37,5 per i piani superiori al terzo fuori terra in presenza di impianto di rivelazione e segnalazione d'incendio esteso all'intera attivitā tranne che nelle camere degli alberghi fino a 100 posti letto giā dotate di porte RE 15 con dispositivo di autochiusura. Č consentito adottare, per ogni piano diverso dal piano terra, capacitā di deflusso non superiori a 50 alle seguenti condizioni

a) installazione di impianto di rivelazione e di segnalazione d'incendio esteso all'intera l'attivitā

b) adozione di scale protette

c) uscita verso l'esterno direttamente dalla scala protetta. In alternativa al punto c) puō essere adottata una delle seguenti condizioni: realizzazione delle scale e dei corridoi che adducono alle scale con materiali di classe 0 di reazione al fuoco, ad eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale ammesse in classe 1 di reazione al fuoco, ed installazione di porte almeno RE 15 a protezione delle camere; installazione nelle camere di coperte e copriletto di classe 1 di reazione al fuoco e di guanciali, sedie imbottite, poltrone, poltrone letto, divani, divani letto e sommier di classe 1IM; realizzazione delle scale e dei corridoi che adducono alle scale con materiali di classe 0 di reazione al fuoco, eliminazione completa dalle scale stesse e corridoi di ogni altro materiale combustibile, ad eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale, ammesse in classe 1 di reazione al fuoco; installazione di porte almeno RE 15 a protezione delle camere. 2 -In alternativa a quanto stabilito al punto 20.4.2, capoverso 1, per le attivitā ricettive ubicate in edifici aventi altezza antincendio non superiore a 32 m č consentita l'installazione di una sola scala a condizione che

a) la scala sia di tipo a prova di fumo od esterna, oppure b) la scala sia di tipo protetto e sia installato un impianto di spegnimento automatico esteso all'intera attivitā. 3 -In alternativa a quanto stabilito al punto 20.4.2, capoverso 1, per le attivitā ricettive ubicate in edifici aventi altezza antincendio non superiore a 24 m, limitate ai primi 6 piani fuori terra, e gli ulteriori piani oltre il 6°, comunque pertinenti, non adibiti ad alloggio per gli ospiti e/o per il personale dipendente, nč a spazi comuni per il pubblico, č consentita l'installazione di una sola scala a condizione che

a) la scala sia protetta ed abbia caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto stabilito al punto 19.1.

b) il solaio comune tra il 6° e 7° piano sia resistente al fuoco con caratteristiche congrue con quanto stabilito al punto 19.1

c) sia previsto un impianto automatico di rivelazione e di segnala zione d'incendio esteso all'intera attivitā. Per le attivitā ricettive, ubicate in edifici aventi altezza antincendio non superiore a 24 m, estese oltre il 6° piano fuori terra č consentita l'installazione di una sola scala a condizione che

a) la scala sia protetta ed abbia caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto stabilito al punto 19.1 se č garantito l'accostamento dell'autoscala dei vigili del fuoco, oppure a prova di fumo di pari caratteristiche di resistenza al fuoco

b) la superficie lorda di ciascun piano servito dalla scala (escluso il piano terra ed il piano primo qualora adibito a sala ristorante, soggiorno o spazi comuni) non sia superiore a 350 m2, calcolata detraendo la superficie di terrazzi e del vano scala

c) il percorso di piano tra le porte delle camere e la scala sia limitato a 20 metri a condizione che lungo tali percorsi i materiali installati su solai, pareti e pavimenti siano di classe 0 di reazione al fuoco

d) le porte delle camere oltre il 6° piano abbiano caratteristiche RE 30 con dispositivo di autochiusura

e) sia installato un impianto automatico di rivelazione e segnalazione d'incendio esteso all'intera attivitā

f) i so6 ottobre 2003lai di piano abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto stabilito al punto 19.1.

21. Altre disposizioni. 1 - In alternativa a quanto stabilito al punto 21.1 e con riferimento al punto 8.2.2.1, capoverso 3, č consentito ridurre la superficie di aerazione dei locali fino ad 1/100 della superficie in pianta del locale a condizione che quest'ultimo sia dotato di un sistema di rivelazione e di segnalazione d'incendio in grado di arrestare il funzionamento dell'impianto. 2 - In alternativa a quanto stabilito al punto 21.1 e con riferimento al punto 11.3.2.3, capoverso 2, č consentita l'alimentazione del gruppo di pompaggio della rete antincendio con linea preferenziale qualora l'ente distributore dell'energia elettrica garantisca la continuitā di erogazione mediante manovra sulla linea stessa ovvero, per gli alberghi fino a 200 posti letto, una indisponibilitā complessiva annua non superiore a 60 ore. Allegato B Integrazioni alle misure di sicurezza indicate nell'allegato al Decreto ministeriale 9 aprile 1994. Titolo I

 

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