| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
D.M. 05/09/2001(G. U. n. 266 del 15-11-2001) Ripartizione dei finanziamenti per gli anni 2000, 2001 e 2002 per la realizzazione di strutture per le cure palliative. Il Ministro della Salute - Visto il Decreto-Legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1999, n. 39; - Visto il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni; - Visto l'art. 16, comma 3, della Legge 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni; -Visto l'art. 2, comma 5, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni ed integrazioni; - Visto il Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; - Visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; - Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1998; - Visto il Decreto ministeriale del 29 settembre 1999; -Vista la Legge 29 dicembre 1999, n. 488, che integra, nella tabella F, i finanziamenti della citata Legge n. 39/1999; - Visto l'art. 92, comma 17, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388; - Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 29 maggio 2001; Decreta: Art. 1. 1. Per le finalitą indicate in premessa sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano le risorse finanziarie relative agli anni 2000, 2001 e 2002 nelle misure indicate nell'allegato 1 al presente Decreto, di cui costituisce parte integrante, calcolate in base al tasso di mortalitą regionale per neoplasie e al tasso di mortalitą generale. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione del presente Decreto, presenta- no al Ministero della salute i progetti preliminari, di cui all'art. 16, comma 3, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, per la realizzazione di centri residenziale di cure palliative hospice e i piani per l'integrazione dell'attivitą delle strutture con le altre attivitą di assistenza ai pazienti terminali. 3. I centri sono realizzati prioritariamente attraverso l'adeguamento e la riconversione di strutture, di proprietą di aziende unitą sanitarie locali o di aziende ospedaliere, inutilizzate anche parzialmente, ovvero di strutture che si siano rese disponibili in conseguenza della ristrutturazione della rete ospedaliera secondo i criteri stabiliti dall'art. 2, comma 5, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni ed integrazioni. 4. Il Ministero della salute valuta la congruitą dei progetti e dei piani con i criteri stabiliti dal Decreto ministeriale del 28 settembre 1999, ne verifica la compatibilitą con le risorse assegnate e approva i progetti e i piani. 5. Il Ministero della salute provvede all'erogazione delle risorse finanziarie di cui al comma 1, alle singole regioni e province autonome, a seguito dell'approvazione dei progetti e dei piani. 6. Decorso, senza giustificati motivi, il termine di cui al comma 2, le somme non richieste dalle regioni e dalle province autonome, saranno revocate e riassegnate con successivo provvedimento del Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Art. 2. 1. Il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, procede alla verifica dell'attuazione del programma di cure palliative sulla base di specifici indicatori entro tre anni dalla pubblicazione del presente Decreto. 2. Le aziende unitą sanitarie locali e le aziende ospedaliere individuano e utilizzano strumenti idonei per la valutazione sistematica e continuativa della soddisfazione del servizio da parte dei pazienti e dei loro familiari. Art. 3. 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attivano programmi di comunicazione ai propri cittadini, mirati a diffondere informazioni sull'istituzione, la localizzazione, le finalitą, le caratteristiche e le modalitą di accesso alle strutture dedicate alle cure palliative e alla rete integrata delle altre attivitą di assistenza presenti sul territorio e ne verificano l'efficacia. I programmi regionali di comunicazione sono trasmessi al Ministero della salute contestualmente ai progetti e ai piani di cui all'art. 3. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono programmi di formazione del personale impegnato nella rete di assistenza. Art. 4. 1. Il presente Decreto sarą pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 settembre 2001 Il Ministro: Sirchia Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 236 Allegato 1 Finanziamento per le strutture per le cure palliative (Anni 2000-2002) Regioni Finanziamenti Piemonte ........................................... ................................. 12.827.823.648 Val d'Aosta ........................................ ...................................... 626.701.545 Lombardia.......................................... ................................. 23.790.515.996 Bolzano.............................................. ...................................... 974.840.757 Trento................................................ ................................... 1.219.580.236 Veneto ............................................... ................................. 11.408.639.958 Friuli................................................... ................................... 3.958.731.564 Liguria................................................ ................................... 5.788.358.843 Emilia-Romagna ................................ ................................. 11.943.170.086 Toscana............................................. ................................. 10.771.541.206 Umbria............................................... ................................... 2.337.541.187 Marche .............................................. ................................... 3.824.998.835 Lazio.................................................. ................................. 12.133.813.150 Abruzzo ............................................. ................................... 3.026.096.237 Molise ................................................ ...................................... 788.234.893 Campania .......................................... ................................. 11.079.233.345 Puglia ................................................ ................................... 7.716.875.895 Basilicata ........................................... ................................... 1.247.172.219 Calabria ............................................. ................................... 3.968.022.911 Sicilia ................................................. ................................. 10.627.895.647 Sardegna........................................... ................................... 3.472.211.843 Totale ............................... 143.532.000.000
Pagina 1/1
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact |
2008-2011©
|