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D.M. 05/08/2005

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Decreto 5 agosto 2005

Individuazione delle reti ferroviarie e dei criteri relativi alla determinazione dei canoni di accesso ed all'assegnazione della capacità di infrastruttura da adottarsi riguardo alle predette reti, dei criteri relativi alla gestione delle licenze e delle modalità di coordinamento delle funzioni dello Stato e delle Regioni con riguardo alle questioni inerenti alla sicurezza della circolazione ferroviaria (attuativo dell'articolo 1, comma 5, decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188).

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

-Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, concernente l'attuazione delle direttive 201/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria;

-Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;

- Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli altri enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

-Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli altri enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

-Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 riguardante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

- Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 settembre 2003 recante l'individuazione delle funzioni e compiti degli Uffici speciali per il trasporto ad impianti fissi (USTIF);

-Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 2 luglio 2004, n. 184, concernente la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

-Ritenuto necessario promuovere la sollecita attuazione delle norme comunitarie in materia ferroviaria secondo le linee-guida dettate dall'art. 1 comma 5 del citato decreto legislativo n. 188/2003;

-Acquisita l'intesa della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (repertorio atti n. 2310 del 16 giugno 2005);

Decreta:

Art. 1. Oggetto

1. Il presente decreto individua le reti ferroviarie di cui all'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, i criteri relativi alla determinazione dei canoni di accesso ed all'assegnazione della capacità di infrastruttura da adottarsi riguardo alle predetti reti, i criteri relativi alla gestione delle licenze, le modalità di coordinamento delle funzioni dello Stato e delle Regioni con riguardo alle questioni inerenti alla sicurezza della circolazione ferroviaria, nonchè i criteri di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 188/2003.

Art. 2. Definizioni

1. In aggiunta alle definizioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 188/2003, ai fini del presente decreto, si intende per:

a) rete regionale: rete ferroviaria per la quale sono attribuite alle regioni o alle province autonome le funzioni e i compiti di programmazione e amministrazione, in virtù dell'art. 8 del decreto legislativo n. 422/1997;

b) interconnessione: connessione tra la rete ferroviaria regionale a scartamento ordinario e la rete nazionale che consente tecnicamente e funzionalmente l'interscambio;

c) rete non isolata: rete a scartamento ordinario che presenti almeno una interconnessione con la rete nazionale;

d) stazione di collegamento reti: la stazione ove si realizza un'interconnessione;

e) punto di sutura: punto che individua il confine gestionale fra la rete ferroviaria regionale non isolata e la rete ferroviaria nazionale;

f) sistema di gestione della sicurezza: sistema di organizzazione aziendale inerente il controllo, la verifica e la definizione delle necessarie procedure atte a mantenere un elevato livello di sicurezza durante tutta la vita operativa della impresa ferrovia- ria. Tale sistema è soggetto a verifica, da parte del gestore dell'infrastruttura, per il rilascio ed il mantenimento del certificato di sicurezza.

Art. 3. Campo di applicazione procedure

1. Rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 188/2003 e delle presenti norme le reti regionali non isolate individuate nell'allegato 1 del presente decreto. Ferme restanti tutte le disposizioni del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta delle regioni, può procedere a revisione del citato allegato, nell'ipotesi in cui le Regioni interessate vogliano estendere il campo di applicazione del presente decreto a nuove reti regionali non isolate.

2. Le regioni recepiscono nel proprio ordinamento i contenuti del decreto legislativo n. 188/2003 e del presente decreto.

3. Le regioni individuano i soggetti responsabili dell'assegnazione della capacità, i gestori di ciascuna rete e l'organismo di regolazione.

Art. 4. Accesso all'infrastruttura ferroviaria regionale

1. L'utilizzo delle reti individuate all'art. 3 del presente decreto è consentito alle imprese ferroviarie e alle associazioni internazionali di imprese ferroviarie come disposto dal decreto legislativo n. 188/2003.

2. Le imprese ferroviarie, per accedere alle infrastrutture regionali di cui all'art. 3 del presente decreto, per l'espletamento di servizi nazionali merci, nazionali passeggeri ed internazionali passeggeri, in aggiunta alla licenza devono possedere il titolo autorizzatorio di cui all'art. 3, comma 1, lettera

r) del decreto legislativo n. 188/2003.

3. Ove l'espletamento di servizi ferroviari, realizzati all'interno di una rete regionale fra quelle precedentemente individuate, sia regolamentato da contratto di servizio stipulato fra la regione o la provincia autonoma e l'impresa ferroviaria ai sensi del decreto legislativo n. 422/1997, per l'impresa medesima l'accesso alla rete regionale è disciplinato dalla regione o dalla provincia autonoma anche nell'ambito del contratto stesso, fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza di cui al successivo art. 6.

Art. 5. Obblighi del gestore dell'infrastruttura regionale non isolata

1. Il gestore dell'infrastruttura di cui all'art. 3 del presente decreto deve uniformarsi ai principi enunciati nell'art. 11 del decreto legislativo n. 188/2003.

2. Il gestore dell'infrastruttura si avvale di un direttore di esercizio, ai sensi degli articoli 89 e 90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980, che è responsabile della sicurezza per l'infrastruttura e per la gestione della circolazione relativamente a tutte le imprese ferroviarie che accedono all'infrastruttura.

3. Il gestore dell'infrastruttura rilascia i certificati di sicurezza di cui all'art. 6 del presente decreto alle imprese ferroviarie circolanti sulla propria infrastruttura. Il certificato contiene specifiche attestazioni circa la rispondenza ai requisiti previsti dal citato art. 6 per quanto riguarda il personale ed il materiale rotabile.

4. Il gestore dell'infrastruttura, ai sensi dell'art. 10, comma 6 del decreto legislativo n. 188/2003, tramite il direttore di esercizio, controlla periodicamente la sussistenza dei requisiti di sicurezza di ogni impresa ferroviaria e può revocare in tutto o in parte il certificato di sicurezza, informandone immediatamente l'Ufficio speciale per i trasporti ad impianti fissi competente per territorio (in seguito denominato USTIF) e l'organismo che ha rilasciato la licenza.

5. Il gestore dell'infrastruttura è tenuto a rilasciare all'impresa ferroviaria copia di tutta la documentazione relativa alle verifiche ed alle prove effettuate in sede del rilascio del certificato di sicurezza e dei controlli periodici.

6. Ai sensi dell'art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980, il direttore di esercizio risponde agli organi di vigilanza dello Stato, delle regioni e delle province autonome dell'efficienza del servizio ai fini della sicurezza e della regolarità, ed ha il compito di emanare le disposizioni indicate dall'art. 102 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica che le imprese ferroviarie, che operano sulla rete medesima, sono tenute ad osservare.

7. Il gestore dell'infrastruttura, sulla base delle eventuali indicazioni e prescrizioni dell'organismo di regolazione regionale e della regione competente, elabora ed aggiorna un prospetto informativo della rete che contiene i dati richiesti all'art. 13, comma 2 del decreto legislativo n. 188/2003.

8. Il gestore dell'infrastruttura provvede alla pubblicazione ed alla diffusione del proprio prospetto informativo, con le modalità stabilite nei commi 3 e 4 dell'art. 13 del decreto legislativo n. 188/2003.

9. Il gestore dell'infrastruttura predispone e pubblica un catalogo delle tracce, approvato dalla Regione o dalla provincia autonoma competente, per l'utilizzo ottimale ed efficace dell'infrastruttura ferroviaria. La pianificazione dell'orario, da parte del gestore regionale deve tenere conto delle scadenze previste per la formazione degli orari dei Paesi europei.

Art. 6. Certificato di sicurezza

1. Il certificato di sicurezza è rilasciato dal gestore dell'infrastruttura regionale, ai fini dell'utilizzo della propria rete, ad ogni impresa ferroviaria che intende realizzare attività di trasporto. Il certificato di sicurezza può essere limitato a singole linee o a singoli servizi ed è subordinato alla adozione, da parte delle imprese ferroviarie, di un idoneo sistema di gestione della sicurezza che assicuri il rispetto delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980 e permetta un'efficace attività di controllo da parte del direttore di esercizio e dei preposti organi ministeriali.

2. Ai fini del rilascio del certificato di sicurezza, le imprese ferroviarie devono soddisfare i requisiti di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 188/2003 e sono tenute ad ottemperare alle prescrizioni del gestore dell'infrastruttura. In particolare, riguardo la rispondenza a quanto previsto dall'art. 10, comma 4 dello stesso decreto legislativo, si rinvia ai successivi comma 3, paragrafo c), comma 6 e 9 del presente articolo.

3. Il rilascio del certificato di sicurezza è assoggettato al preventivo assenso da parte degli USTIF competenti per territorio, che deve essere reso entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta e della documentazione completa che attesti quanto segue:

a) il direttore di esercizio rende all'USTIF competente motivato parere riguardo l'idoneità dell'impresa ferroviaria richiedente ad espletare servizi sulla rete del gestore dell'infrastruttura;

b) il personale dell'impresa ferroviaria incaricato della condotta dei convogli deve possedere la formazione e competenza necessaria, come disposto dall'art. 10, comma 3 del decreto legislativo n. 188/2003. Il personale deve conseguire la prevista abilitazione ministeriale alla mansione, con le modalità specificate dal decreto ministeriale n. 513/1998

c) il materiale rotabile dell'impresa ferroviaria, in esecuzione di quanto previsto dall'art. 10, comma 4 del decreto legislativo n. 188/2003, deve essere singolarmente assoggettato all'immissione in servizio sull'infrastruttura regionale, secondo le modalità previste a riguardo dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (vigente circolare n. 201 del 16 settembre 1983), con la verifica della circolabilità dei rotabili e della loro rispondenza ai requisiti indicati dal Ministero con proprie disposizioni.

4. Il gestore attiva, sotto la vigilanza del competente organo del Ministero, le procedure, di cui all'art. 10, comma c del decreto legislativo n. 188/2003, per verificare periodicamente la sussistenza, da parte delle imprese ferroviarie, dei requisiti per il rilascio del certificato di sicurezza, così come individuati dal medesimo articolo, informando prontamente le competenti autorità nel caso che sia accertata la perdita dei previsti requisiti.

 

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