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D.M. 05/07/2005

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Decreto 5 luglio 2005

Approvazione delle variazioni del programma di interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 9 della legge 30 novembre 1998, n. 413, rifinanziate dall'articolo 36, comma 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166, per la realizzazione di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti e approvazione della ripartizione delle risorse.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

- Vista la legge 30 novembre 1998 n. 413, recante «Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore» che all'art. 9, comma 1, prevede l'adozione ed il finanziamento di un programma per opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti e successivi rifinanziamenti disposti con legge 23 dicembre 1999 n. 488, art. 54, comma 1, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)», e con la legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 144, comma 1, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)»;

-Vista la legge 28 gennaio 1994 n. 84, e successive modificazioni, recante «Riordino della legislazione in materia portuale»;

-Vista la legge 11 febbraio 1994 n. 109, e successive modificazioni, recante «Legge quadro in materia di lavori pubblici» che all'art. 14 reca disposizioni in materia di programmazione triennale delle opere pubbliche;

-Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554, recante «Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni»;

-Vista la legge 9 dicembre 1998 n. 426, art. 1, comma 4, lettera d);

-Vista la legge 1° agosto 2002 n. 166 che, all'art. 36, comma 2, dispone che per il proseguimento del programma di ammodernamento e riqualificazione delle infrastrutture portuali di cui all'art. 9 della legge n. 413 del 1998, nonchè per gli interventi nel porto di Manfredonia di cui all'art. 1, comma 4, lettera

d) della legge n. 426 del 1998, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali di 34.000.000,00 di euro per l'anno 2003 e di 64.000.000,00 di euro per l'anno 2004;

-Visto l'art. 60, comma 4 della legge 27 dicembre 2002 n. 289;

- Visto l'art. 4, comma 65, della legge 24 dicembre 2003 n. 350 (Legge finanziaria 2004), che ha istituito l'autorità portuale di Manfredonia;

-Visti i piani triennali delle opere infrastrutturali predisposti dalle autorità portuali ai sensi dell'art. 14 della legge n. 109 del 1994 ed allegati alle delibere di approvazione del bilancio di previsione 2003, approvate da questo Ministero, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;

-Considerato che, con decreto ministeriale del 3 giugno 2004, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2004, registro n. 5, foglio n. 28, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2004, n. 193, è stato approvato da questo Ministero il programma di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti, individuate quali opere prioritarie nell'ambito delle programmazioni triennali adottate dalle autorità portuali ai sensi dell'art. 14 della legge n. 109 del 1994, ed approvato il piano di riparto delle risorse finanziarie disposto dalla citata legge n. 166 del 2002, art. 36, nell'importo complessivo di Euro 1.398.100.005,00;

- Considerato che a valere sui medesimi fondi disposti dall'art. 36 della legge n. 166 del 2002, sono stati altresì disposti, con decreto ministeriale del 3 giugno 2004, ulteriori finanziamenti per la realizzazione di opere infrastrutturali nei porti di Chioggia e Monfalcone a cura delle aziende speciali al porto, dell'importo rispettivamente di Euro 11.400.000,00;

-e sono stati altresì disposti fondi dell'importo di Euro 4.999.995,00 per le finalità indicate dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, art. 1, per il porto di Manfredonia;

- Considerato che ai sensi dell'art. 7 del citato decreto ministeriale 3 giugno 2004, su motivata richiesta da parte delle autorità portuali, si può procedere alla integrazione del programma degli interventi ammessi al finanziamento con il decreto medesimo per meglio soddisfare le attuali esigenze operative, documentate e motivate, che ostacolino od impediscano l'esecuzione di una delle opere di cui al programma delle autorità portuali, individuando nuove opere nell'ambito della programmazione triennale adottata dalle medesime autorità ai sensi dell'art. 14 della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni;

-Considerato che dopo l'approvazione e pubblicazione del programma alcune autorità portuali hanno rappresentato esigenze integrative ed obiettive per ostacoli che impediscono l'attuazione degli interventi programmati;

- Che, pertanto, per la rilevanza delle modifiche, con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti n. 7329 del 21 dicembre 2004, registrato alla Corte dei conti in data 8 febbraio 2005, registro n. 1, foglio n. 237, elenco 56, sono state individuate obiettive motivazioni che possono essere cause idonee di impedimento per l'attivazione degli interventi programmati, apportando modifiche al programma approvato, secondo le obiettive motivazioni individuate;

- Che le motivazioni sopraindicate, in linea generale, sono riconducibili alle obiettive motivazioni ambientali sopravvenute, a individuazioni di nuove priorità per problematiche di cantierabilità dei progetti per difficoltà sopravvenute nel coordinamento temporale tra i diversi interventi insistenti su di una medesima area, nonchè in conseguenza di contenziosi in corso;

- Che ulteriore motivazione obiettiva è costituita dal lungo tempo occorso per il perfezionamento del decreto di approvazione del riparto dei fondi in argomento, previsti dalla citata legge 2 giugno 2002, n. 166, art. 36, durante il quale alcuni interventi programmati sono stati finanziati, per l'urgenza, con ulteriori fondi disponibili;

-Considerato che ulteriori richieste di modifica degli interventi programmati sono state rappresentate da alcune autorità portuali, per le quali costituiscono motivazioni obiettive di modifica ed integrazione del programma individuazioni da parte delle autorità portuali di nuove priorità sulla base anche delle esigenze del mercato, recepite nelle proprie strategie e quindi nelle programmazioni triennali;

- Che gran parte delle richieste pervenute dalle autorità portuali hanno riguardato, comunque, una più esatta quantificazione degli interventi già programmati;

-Che, pertanto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti n. 1967 del 18 aprile 2005, in corso di registrazione alla Corte dei conti, sono state individuate obiettive motivazioni che possono essere cause idonee di impedimento per l'attivazione degli interventi programmati, apportando modifiche al programma approvato, secondo le obiettive motivazioni individuate;

-Considerato che ulteriori richieste di integrazione e modifica del programma approvato, riconducibili alle motivazioni sopra enucleate, sono state ora rappresentate dalle autorità portuali di Olbia - Golfo Aranci, Piombino, e Gioia Tauro per le quali costituiscono motivazioni obiettive di modifica ed integrazione del programma;

- Considerato che l'autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci ha presentato la proposta di modifica dell'intervento di «Escavo del canale di accesso del porto di Olbia» di euro 26.400.000,00 ammesso al finanziamento, in quanto non attualmente cantierabile, come da richiesta del Ministero dell'ambiente e del territorio, derivante dalla procedura di infrazione della Commissione europea n. 1999/2251, per assicurare la valutazione di impatto ambientale nella progettazione di nuove opere nei porti di Olbia e Golfo Aranci nel quadro dell'elaborando nuovo piano regolatore dei due Porti;

- E che, pertanto l'autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci ha rappresentato la necessità di sostituzione dell'intervento di «Escavo del canale di accesso del porto di Olbia» di Euro 26.400.000,00, già programmato, con l'intervento per la realizzazione di «Due nuovi accosti sul lato nord dell'Isola Bianca e relativi escavi per l'accesso» di Euro 26.400.000,00;

-Considerato che l'autorità portuale di Piombino ha presentato la proposta di modifica degli interventi ammessi al finanziamento, in quanto l'intervento quale «Lavori di banchinamento della variante 2 - Fase 2» di Euro 45.600.000,00, non risulta cantierabile a breve termine, per i tempi tecnici necessari al perfezionamento e conclusione delle procedure amministrative, stabilite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ed interventi di messa in sicurezza d'emergenza, bonifica, ripristino ambientale e attività di monitoraggio, in cui questa opera ricade, in quanto lo scalo marittimo di Piombino, ai sensi dell'art. 1, comma 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è inserito nei siti di bonifica di interesse nazionale, e pertanto per tale intervento non essendo ancora stati perfezionati gli atti autorizzativi ed approvativi l'autorità portuale ha ritenuto di riprogrammare e destinare le risorse disponibili per altri interventi, ivi compresi acquisti di aree, proprie per le finalità delle Autostrade del mare, così come previsto nel decreto ministeriale 3 giugno 2004;

- E che, pertanto l'autorità portuale di Piombino ha rappresentato la necessità di sostituzione del citato intervento, definendo così la propria programmazione:

• porto di Cavo - recupero statico del pontile di Euro 1.860.000,00;

• porto di Portoferraio - nuova banchina di riva n. 2 tra il pontile Massimo e Calata Italia di Euro 5.577.600,00;

• porto di Portoferraio - lavori di prolungamento banchina alto fondale di Euro 1.860.000,00;

• acquisto e sistemazione di aree extraportuali e relativi interventi sulla viabilità stradale e ferroviaria in ambito portuale di Euro 22.600.000,00;

• bonifiche ed escavazioni del bacino interno dell'area portuale di Euro 17.000.000,00;

• opere previste dal nuovo piano regolatore del porto di Rio Marina di Euro 6.000.000,00;

• Considerato che l'autorità portuale di Gioia Tauro ha presentato la proposta di modifica degli interventi ammessi al finanziamento, in virtù della necessità di detta autorità portuale di dover procedere ad una diversa programmazione temporale degli interventi per l'avvio, il mantenimento e l'ampliamento di ulteriori traffici, quale quello relativo all'adeguamento della struttura portuale su cui si è focalizzata la richiesta degli operatori del settore, nonchè per la sostituzione di alcune opere finanziate, per l'urgenza, con altri fondi, anche ordinari di questa amministrazione, richiedendo altresì la rimodulazione finanziaria di altri interventi già programmati;

-E che, pertanto l'autorità portuale di Gioia Tauro ha rappresentato la necessità di integrazione e sostituzione degli interventi già inseriti nel programma, quali:

• adeguamento attuale imboccatura portuale e bacino d'espansione di Euro 15.411.021,60;

• piazzale retrostante banchina alti fondali di Euro 6.000.000,00;

• escavo del canale e del bacino di espansione e refluimento a manutenzione del litorale di Euro 4.320.000,00;

• lavori di ampliamento del canale portuale nel tratto compreso tra l'imboccatura e gli scivoli Ro-Ro di Euro 20.880.000,00;

• ampliamento bacino nord con formazione nuova imboccatura portuale e dragaggio fondali di Euro 40.800.000,00, proponendo le seguenti opere: pavimentazione piazzali est II lotto di Euro 28.500.000,00;

• escavo e posa tappetini di Euro 7.417.307,50 (opera cofinanziata con altre risorse a disposizione per Euro 1.782.692,50) di Euro 9.200.000,00;

• esproprio aree per completamento opere infrastrutturali di Euro 1.082.692,50;

• realizzazione sede uffici autorità portuale di Euro 700.000,00;

• opera connessa ad ampliamento del bacino nord con formazione nuova imboccatura portuale - 1° lotto - pavimentazione piazzali nord di Euro 15.500.000,00;

 

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