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D.M. 05/04/2006 n. 186MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO Decreto 05/04/2006 n.186 Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22». Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro delle Attivita' Produttive -Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, ed in particolare gli articoli 18, 31 e 33; - Considerato che ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, l'esercizio delle attività di riciclaggio e di recupero dei rifiuti deve assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, e che i rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente; -Considerato che al fine di garantire un elevato livello di tutela dell'ambiente e controlli efficaci l'articolo 33 del predetto decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, stabilisce che le attività di recupero possono essere sottoposte a procedure semplificate sulla base di apposite condizioni e norme tecniche che devono fissare in particolare: a) le quantità massime impiegabili; b) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, nonchè le condizioni di utilizzo degli stessi; c) le prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio dell'ambiente; - Considerato che ai sensi dell'articolo 33, comma 7, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, la procedura semplificata sostituisce l'autorizzazione di cui all'articolo 15, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203, limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative determinate dai rifiuti sottoposti ad attività di recupero semplificate; -Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, recante l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22; -Considerato che la Corte di Giustizia europea, con sentenza del 7 ottobre 2004, ha stabilito che la Repubblica italiana, non avendo precisato nel sopra citato decreto ministeriale 5 febbraio 1998 le quantità massime di rifiuti, per tipo di rifiuti, che possono essere oggetto di recupero in regime di dispensa dall'autorizzazione, è venuta meno agli obblighi che incombono in forza degli articoli 10 e 11, paragrafo 1, della direttiva 75/442/CEE del Consiglio del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti, così come modificata dalla direttiva 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991; - Considerata altresì la necessità di adeguare sollecitamente e compiutamente lo stesso decreto 5 febbraio 1998 alle indicazioni fornite dalla sentenza della Corte di Giustizia europea del 7 ottobre 2004; -Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400; -Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 24 novembre 2005; -Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 gennaio 2006; -Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con la nota del 27 febbraio 2006 n. 1441/UL/2006; Adotta il seguente regolamento: Art. 1. 1. Al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 1, comma 3, lettera a), le parole da «dalla legge 10 maggio 1976 n. 319» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: «dal decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152, e successive modificazioni»; b) all'articolo 5, comma 2, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente lettera d-bis): «d-bis) in ogni caso, il contenuto dei contaminanti sia conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, in funzione della specifica destinazione d'uso del sito.»; c) l'articolo 6 è sostituito dal seguente: «Art. 6 (Messa in riserva). – 1. La messa in riserva dei rifiuti non pericolosi è sottoposta alle dispo- sizioni di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, e successive modificazioni, qualora vengano rispettate le condizioni di cui al presente articolo. 2. La quantità massima dei rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva presso l'impianto di produzione e presso impianti che effettuano, unicamente, tale operazione di recupero è individuata nell'allegato 4 sotto l'attività «Messa in riserva». 3. La quantità massima dei rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva presso l'impianto di recupero coincide con la quantità massima recuperabile individuata nell'allegato 4 per l'attività di recupero svolta nell'impianto stesso. In ogni caso, la quantità dei rifiuti contemporaneamente messa in riserva presso ciascun impianto o stabilimento non può eccedere il 70% della quantità di rifiuti individuata all'allegato 4 del presente regolamento. Il predetto limite, per i rifiuti combustibili, è ridotto al 50% fatta salva la capacità effettiva di trattamento dell'impianto. 4. La quantità di rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva presso l'impianto di produzione del rifiuto non può eccedere la quantità di rifiuti prodotti, in un anno, all'interno del medesimo impianto. I rifiuti prodotti devono essere avviati ad operazioni di recupero entro un anno dalla data di produzione. 5. Fatto salvo il comma 2, la quantità di rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva in impianti che effettuano, unicamente, tale operazione di recupero, non deve in ogni caso eccedere la capacità di stoccaggio autorizzata ai sensi dell'articolo 31, comma 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modificazioni. I rifiuti messi in riserva devono essere avviati ad operazioni di recupero entro un anno dalla data di ricezione. 6. La quantità di rifiuti non pericolosi messi in riserva presso gli impianti che effettuano anche le altre operazioni di recupero previste dal presente decreto, non può eccedere, in un anno, la quantità di rifiuti che, ai sensi dell'articolo 7, può essere sottoposta ad attività di recupero nell'impianto stesso. In ogni caso, i rifiuti messi in riserva devono essere avviati alle altre operazioni di recupero entro un anno dalla data di ricezione. 7. La messa in riserva dei rifiuti non pericolosi deve essere effettuata nel rispetto delle norme tecniche individuate nell'allegato 5 al presente regolamento. 8. Per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1, del presente decreto, il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero «R13 - messa in riserva» è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti.»; d) l'articolo 7 è sostituito dal seguente: «Art. 7 (Quantità impiegabile). - 1. La quantità massima impiegabile di rifiuti non pericolosi è individuata nell'allegato 4 al presente decreto in relazione alle diverse attività di recupero ammesse a procedura semplificata. 2. Fermi i limiti di cui al comma 1, la quantità di rifiuti che può essere sottoposta ad attività di recupero in procedura semplificata non deve in ogni caso eccedere la capacità dell'impianto autorizzata ai sensi dell'articolo 31, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, ovvero, qualora l'autorizzazione rilasciata in base alla normativa vigente non contempli la capacità autorizzata, la quantità impiegabile è determinata dalla potenzialità dell'impianto. Il limite della potenzialità dell'impianto deve essere rispettato anche nell'ipotesi in cui, nello stesso impianto, vengano recuperate più tipologie di rifiuti. 3. Le quantità annue di rifiuti non pericolosi avviati al recupero devono essere indicate nella comunicazione di inizio di attività, precisando il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo. 4. Le quantità massime dei rifiuti non pericolosi individuati nell'allegato 4 al presente decreto possono essere oggetto di aggiornamento annuale, anche per tener conto dell'esigenza di incentivare il recupero dei rifiuti.»; e) l'articolo 8 è sostituito dal seguente: «Art. 8 (Campionamenti e analisi). 1. Il campionamento dei rifiuti, ai fini della loro caratterizzazione chimico fisica, è effettuato sul rifiuto tal quale, in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802, "Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi - Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati". 2. Le analisi sui campioni ottenuti ai sensi del comma 1, sono effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale. 3. Il campionamento e le determinazioni analitiche del combustibile derivato dai rifiuti (CDR) sono effettuate in conformità alla norma UNI 9903. 4. Il campionamento e le analisi sono effettuate a cura del titolare dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostan- ziali nel processo di produzione. 5. Il titolare dell'impianto di recupero è tenuto a verificare la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente regolamento per la specifica attività svolta. 6. Il campionamento, l'analisi e la valutazione delle emissioni in atmosfera devono essere effettuate secondo quanto previsto dagli specifici decreti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203, e successive modifiche ed integrazioni.»; f) l'articolo 9 è sostituito dal seguente: «Art. 9 (Test di cessione). - 1. Ai fini dell'effettuazione del test di cessione di cui in allegato 3 al presente decreto, il campionamento dei rifiuti è effettuato in modo da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802, "Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi -Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati". 2. Il test di cessione sui campioni ottenuti ai sensi del comma 1, ai fini della caratterizzazione dell'eluato, è effettuato secondo i criteri e le modalità di cui all'allegato 3 al presente regolamento. 3. Il test di cessione è effettuato almeno ad ogni inizio di attività e, successivamente, ogni 12 mesi salvo diverse prescrizioni dell'autorità competente e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di recupero.» g) all'articolo 11 sono aggiunti i seguenti commi 4, 5 e 6: «4. Le attività di recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi degli articoli 30, 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, e successive modificazioni si adeguano alle norme tecniche di cui all'Allegato 5 entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. Sino a tale data l'esercizio delle predette attività di recupero continua ad essere consentito secondo le modalità e nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche stabilite dal presente regolamento, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 21 del decreto legislativo 11 maggio 2005 n. 133. 5. I soggetti che effettuano attività di raccolta, trasporto e recupero dei rifiuti non pericolosi ai sensi degli articoli 30, 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, e successive modificazioni e che non soddisfano più, a seguito delle modifiche apportate al presente decreto, i requisiti per l'applicazione della procedura semplificata o per i quali non è stato individuato il parametro quantità, inoltrano richiesta all'ente competente per territorio, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentando domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 28 o iscrizione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, e successive modificazioni. Le attività di raccolta, trasporto e recupero possono essere proseguite fino all'emanazione del conseguente provvedimento da parte dell'ente competente al rilascio delle autorizzazioni o iscrizioni di cui al citato decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22. |
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