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D.M. 05/03/2007MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE Decreto 05/03/2007 Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993 n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformitą dei «Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni ». il Ministro delle Infrastrutture il Ministro dello Sviluppo Economico il Ministro dell'Interno -Vista la direttiva n. 89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione come modificata, in particolare, dall'art. 4 della direttiva n. 93/68/CEE; -Visto l'art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993 n. 246, per l'attuazione della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro delle attivitą produttive, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno, sono individuati i prodotti determinati dalla Commissione dell'Unione europea; -Visto l'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993 n. 246, per l'attuazione della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro delle attivitą produttive, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno, sono indicati i metodi di controllo della conformitą; - Vista la decisione della Commissione europea 96/577/CE del 24 giugno 1996 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunitą europee serie L n. 254 del 8 ottobre 1996 con la quale č fissato il sistema di attestazione della conformitą per i prodotti oggetto del presente decreto; - Vista la comunicazione della Commissione dell'Unione europea 2002/C 310/02 del 13 dicembre 2002 pubblicata nella Gazzetta delle Comunitą europee serie C310 del 13 dicembre 2002 contenente i riferimenti alle norme europee armonizzate in materia di «Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni» EN 671-1:2001, EN 671-2:2001; -Visto il decreto 7 aprile 2004 relativo alla pubblicazione dei riferimenti delle norme armonizzate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 1 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993 n. 246; - Sentito il parere del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982 n. 577 reso nella seduta del 19 aprile 2005; - Espletata, con notifica 2005/0233/I la procedura d'informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE; Decretano: Art.1 - Metodi di attestazione della conformitą 1. I prodotti-oggetto del presente decreto e i riferimenti alle relative norme armonizzate sono riportati in allegato 1. 2. Gli aggiornamenti delle norme europee armonizzate i cui estremi saranno riportati progressivamente nel Giornale Ufficiale dell'Unione europea e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, costituiscono riferimento per l'aggiornamento della dichiarazione di conformitą, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dall'art. 6, commi 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1993 n. 246. 3. Ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993 n. 246, i sistemi di attestazione della conformitą ai requisiti di cui all'appendice ZA della norma armonizzata, sono dettagliati nell'allegato 2 al presente decreto. 4. I relativi metodi di controllo della conformitą sono indicati nell'appendice ZA - Prospetto ZA.2 - «Sistemi di attestazione della conformita» delle relative norme europee armonizzate elencate nell'allegato 1. Art. 2 - Caratteristiche tecniche 1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, e art. 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246/1993, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunitą Europea di Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni, dichiara le caratteristiche tecniche alle quali risponde il prodotto, secondo quanto riportato negli elenchi di cui all'allegato 3 al presente decreto, nelle forme previste dall'appendice ZA alla norme europee armonizzate di cui all'allegato1. Art. 3 - Termini di impiego per prodotti privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto 1. L'impiego dei prodotti di cui all'art. 1, legalmente immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto, fatto salvo quanto stabilito nelle regolamentazioni tecniche nazionali, č consentito non ol- tre 36 mesi dalla data di scadenza del periodo di coesistenza, ovvero, qualora gią scaduto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione. Roma, 5 marzo 2007 Il Ministro delle infrastrutture: Di Pietro Il Ministro dello sviluppo economico: Bersani Il Ministro dell'interno: Amato Allegati ----> Allegati
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