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D.M. 05/03/2007

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE Decreto 5 marzo 2007

Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993 n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità di «Accessori per serramenti».

il Ministro delle Infrastrutture il Ministro dello Sviluppo Economico il Ministro dell'Interno

-Vista la direttiva n. 89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione come modificata, in particolare, dall'art. 4 della direttiva n. 93/68/CEE;

-Visto l'art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993 n. 246, per l'attuazione della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro delle attività produttive, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno, sono individuati i prodotti determinati dalla Commissione dell'Unione europea;

-Visto l'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993 n. 246, per l'attuazione della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro delle attività produttive, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno, sono indicati i metodi di controllo della conformità;

-Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea 96/577/CE del 24 giugno 1996 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee serie L n. 254 dell'8 ottobre 1996 con la quale è fissato il sistema di attestazione della conformità per le famiglie di prodotti «Accessori per serramenti »;

- Vista la comunicazione della Commissione dell'Unione europea 2005/C319/ 01 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee serie C n. 319 del 14 dicembre 2005 contenente i riferimenti alle norme europee armonizzate EN 1125:1997/A1:2001, EN 179:1997/A1:2001, EN 1935:2002 EN 1154:1996/A1:2002, EN 1155:1997/A1:2002, EN 1158:1997/A1:2002, EN 12209:2003;

-Visto il decreto 12 luglio 2005 relativo alla pubblicazione dei riferimenti delle norme armonizzate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993 n. 246; Sentito il parere del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982 n. 577 reso nella seduta del 19 aprile 2005;

- Espletata, con notifica 2005/0234/I la procedura d'informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE;

Decretano:

Art.1 - Metodi di attestazione della conformità

1. I prodotti oggetto del presente decreto e i riferimenti alle relative norme armonizzate sono riportati in allegato1.

2. Gli aggiornamenti delle norme europee armonizzate i cui estremi saranno riportati progressivamente nel Giornale ufficiale dell'Unione europea e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, costituiscono riferimento per l'aggiornamento della dichiarazione di conformità, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dall'art. 6, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1993 n. 246.

3. Ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993 n. 246, i sistemi di attestazione della conformità ai requisiti di cui all'appendice ZA della norma armonizzata, sono dettagliati nell'allegato 2 al presente decreto.

4. I relativi metodi di controllo della conformità sono indicati nell'appendice ZA - Prospetto ZA.2 - «Sistemi di attestazione della conformita» delle relative norme europee armonizzate elencate nell'allegato 1.

Art. 2 - Caratteristiche tecniche

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1 e art. 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246/1993, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità europea di accessori per serramenti, dichiara le caratteristiche tecniche alle quali risponde il prodotto, secondo quanto riportato negli elenchi di cui all'allegato 3 al presente decreto, nelle forme previste dall'appendice ZA alle norme europee armonizzate di cui all'allegato 1.

Art. 3 - Termini di impiego per prodotti privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto.

1. L'impiego dei prodotti di cui all'art. 1, legalmente immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto, fatto salvo quan- to stabilito nelle regolamentazioni tecniche nazionali, è consentito non oltre sei mesi dalla data di scadenza del periodo di coesistenza, ovvero, qualora già scaduto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione.

Roma, 5 marzo 2007 Il Ministro delle infrastrutture: Di Pietro Il Ministro dello sviluppo economico: Bersani Il Ministro dell'interno: Amato Allegato 1 INDIVIDUAZIONE DEI PRODOTTI E RELATIVE NORME ARMONIZZATE DI RIFERIMENTO Per i prodotti accessori per serramenti le norme europee di riferimento sono: EN 1125:1997/A1:2001 recepita come UNI EN 1125:2002 «Accessori per serramenti - Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale - Requisiti e metodi di prova»; EN 179:1997/A1:2001 recepita come UNI EN 179:2002 «Accessori per serramenti - Dispositivi per uscite di emergenza azionati mediante maniglia a leva o piastra a spinta - Requisiti e metodi di prova»; EN 1935:2002 recepita come UNI EN 1935:2004 «Accessori per serramenti - Cerniere ad asse singolo - Requisiti e metodi di prova»; EN 1154:1996/A1:2002 recepita come UNI EN 1154:2003 «Accessori per serramenti - Dispositivi di chiusura controllata delle porte - Requisiti e metodi di prova»; EN 1155:1997/A1:2002 recepita come UNI EN 1155:2003 «Accessori per serramenti - Dispositivi elettromagnetici fermoporta per porte girevoli - Requisiti e metodi di prova»; EN 1158:1997/A1:2002 recepita come UNI EN 1158:2003 «Accessori per serramenti - Dispositivi per il coordinamento della sequenza di chiusura delle porte - Requisiti e metodi di prova»; EN 12209:2003 recepita come UNI EN 12209:2005 «Accessori per serramenti - Serrature e chiavistelli - Serrature azionate meccanicamente, chiavistelli e piastre di bloccaggio - Requisiti e metodi di prova ». Allegato 2 SISTEMA DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITA' I metodi di attestazione della conformità degli Accessori per serramenti sono quelli riportati nella decisione comunitaria n. 96/577/CE del 24 giugno 1996 indicati nella norma armonizzata di cui all'allegato 1 e dettagliati nella seguente tabella. Sistema di attestazione Prodotto Impiego previsto della conformità Accessori per serramen- Sicurezza all'incendio 1 ti.... Sistema 1: Cfr. allegato III, punto 2i, della direttiva n. 89/106/CEE, senza prove per sondaggio di campioni. Allegato 3 CARATTERISTICHE TECNICHE DA DICHIARARE A CURA DEL FABBRICANTE Il fabbricante di Accessori per serramenti dichiara tutte le caratteristiche di cui alle successive tabelle nelle forme previste dalle appendici ZA della norma armonizzata di cui all'allegato1. Accessori per serramenti - Dispositivi per uscite di emergenza azionati mediante maniglia a leva o piastra a spinta Caratteristiche tecniche Dichiarazione Capacità di aprirsi.... SI Durabilità della capacità di aprirsi (per porte | chiuse da serrature su uscite di sicurezza).... SI Rilascio di sostanze pericolose.... * * Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione. Accessori per serramenti - Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale Caratteristiche tecniche Dichiarazione Capacità di aprirsi... . SI Durabilità della capacità di aprirsi (per porte | chiuse da serratu- SI re su uscite di sicurezza).... Rilascio di sostanze pericolose... . * * Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione. Accessori per serramenti - Cerniere ad asse singolo Caratteristiche tecniche Dichiarazione Chiusura automatica.... SI Durabilità.... SI Rilascio di sostanze pericolose.... * * Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione. Accessori per serramenti - Dispositivi di chiusura controllata delle porte Caratteristiche tecniche Dichiarazione Chiusura automatica... . SI Durabilità della chiusura automatica... . SI Rilascio di sostanze pericolose... . * * Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva si ritengono soddisfate dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione. Accessori per serramenti - Dispositivi elettromagnetici fermoporta per porte girevoli Caratteristiche tecniche Dichiarazione Capacità di rilascio... . SI Durabilità della capacità di rilascio... . SI Rilascio di sostanze pericolose... . * * Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione. Accessori per serramenti - Dispositivi per il coordinamento della sequenza di chiusura delle porte Caratteristiche tecniche Dichiarazione Chiusura automatica.... SI Durabilità della chiusura automatica.... SI Rilascio di sostanze pericolose.... * * Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione. Accessori per serramenti - Serrature e chiavistelli - Serrature azionate meccanicamente, chiavistelli e piastre di blocccaggio Caratteristiche tecniche Dichiarazione Chiusura automatica... . SI Durabilità della chiusura automatica... SI Capacità di mantenere la porta in posizione chiusa e di non con- SI tribuire alla propagazione del fuoco.... Rilascio di sostanze pericolose... . * * Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

 

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