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D.M. 04/02/1998

Decreto Ministeriale 04 febbraio 1998

Modalitā e termini per il versamento dell'oblazione per la definizione delle violazioni edilizie da parte dei soggetti non residenti in Italia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI e IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

-Visti i decreti ministeriali del 31 agosto 1994 e del 13 ottobre 1994 pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 207 del 5 settembre 1994, e n. 244 del 18 ottobre 1994, concernenti le modalitā di riscossione e versamento delle oblazioni previste dall'art. 1, commi 6 e 7, del decreto-legge 26 luglio 1994 n. 468;

-Visto l'art. 39 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica, nel testo modificato dall'art. 14, comma 1-bis, della legge 22 marzo 1995 n. 85;

- Visto l'art. 2, comma 45, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, con la quale si stabilisce che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro del tesoro, sono regolate le modalitā ed i termini per il versamento dell'oblazione per la definizione della violazione edilizia da parte dei soggetti non residenti in Italia;

Decreta:

Art. 1

1. I soggetti non residenti nel territorio dello Stato italiano possono effettuare il pagamento per la definizione delle violazioni edilizie di cui all'art. 39 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, secondo le modalitā stabilite nei decreti ministeriali del 31 agosto 1994 e del 13 ottobre 1994, citati nelle premesse, ovvero tramite vaglia internazionale ordinario o vaglia internazionale di versamento in conto corrente. In ogni caso vanno eseguiti tanti versamenti quante sono le domande anche se le unitā immobiliari sono ubicate sul territorio dello stesso comune e devono essere disposti in lire italiane, per un importo pari all'oblazione dovuta, a favore dell'"Ufficio P.T. di Roma EUR"; per i vaglia postali emessi negli Stati Uniti d'America il versamento deve essere disposto per un importo corrispondente alla somma dovuta in lire italiane. Agli effetti della tempestivitā del versamento dell'oblazione da parte del richiedente si ha riguardo alla data di emissione all'estero dei predetti vaglia.

2. Nella causale di versamento dei moduli di vaglia di cui al comma 1, devono essere indicati, oltre al predetto Ente Poste italiane, quale beneficiario, ed alla sua sede in Roma, i seguenti elementi: l'importo versato; il cognome e il nome ovvero la ragione sociale o denominazione del richiedente; lo Stato estero di residenza con la specificazione della relativa localitā ed indirizzo; il codice fiscale italiano del richiedente ovvero, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto; la causale del versamento usando la frase "Oblazione abusivismo edilizio"; il comune ove č ubicato l'immobile e il suo indirizzo; se trattasi di versamento in acconto o in unica soluzione e in caso di versamento rateale, il numero della rata.

3. Il costo delle operazioni postali di cui al comma 1 č a carico del richiedente.

Art. 2

1. La corresponsione dell'acconto dell'oblazione per la definizione delle violazioni edilizie da parte dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato italiano, pari al 30 per cento dell'importo dovuto, deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto. La restante parte dell'oblazione deve essere versata in rate di uguale importo entro 60, 90, 120, 180 e 210 giorni dalla data di scadenza per il pagamento dell'acconto. E' comunque in facoltā dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato italiano di effettuare l'intero versamento in unica soluzione entro il termine di pagamento dell'acconto, ovvero di versare la parte restante entro il termine dei 210 giorni previsto per il pagamento rateizzato.

2. Copia dell'attestazione di pagamento relativa al pagamento dell'acconto o dell'intera somma dovuta, versata in unica soluzione, č allegata alla copia della domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria giā presentata dal soggetto richiedente entro il termine del 31 marzo 1995 al comune ove č ubicato l'immobile, ovvero č allegata ad una dichiarazione del soggetto stesso che richiami gli estremi di invio della predetta domanda. Tali documenti devono essere presentati al comune competente entro D.M. 04/02/1998 – Modalitā versameno oblazione di violazioni di soggetti non residenti in Italia. il mese successivo al termine ultimo previsto per la corresponsione dell'acconto dell'oblazione.

Art. 3

1. Entro i cinque giorni successivi alla data di ricevimento del vaglia internazionale ordinario o del vaglia internazionale di versamento in conto corrente, l'ufficio postale di Roma Eur, ovvero l'Ente Poste italiane, provvede alla commutazione dei titoli ed al versamento delle relative somme sul conto corrente postale di servizio intestato all'Ente Poste italiane n. 255000, di cui al decreto ministeriale 31 agosto 1994 citato nelle premesse.

2. Per quanto concerne le modalitā di versamento, le informazioni e il controllo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale 31 agosto 1994, citato nelle premesse. Il presente decreto sarā pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 1998 Il Ministro delle Finanze: Visco Il Ministro dei Lavori Pubblici: Costa Il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Progr. Economica: Pennacchi

 

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