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D.M. 02/05/2006MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO Decreto 02/05/2006 Disciplina delle modalità e dei termini di aggiudicazione della gestione del Servizio idrico integrato, ai sensi dell'articolo 150, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO -Visto l'art. 117 della Costituzione, il quale, fra l'altro, stabilisce che lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di tutela della concorrenza; -Visto l'art. 113 del decreto legislativo n. 267/2000; -Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e, in particolare, l'art. 150, comma 2; Decreta: Art. 1. - Oggetto 1. Il presente decreto disciplina le modalità ed i termini secondo i quali le Autorità di ambito (nel seguito AATO) di cui all'art. 148, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (nel seguito decreto legislativo n. 152/2006) aggiudicano, a norma dell'art. 113, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (nel seguito decreto legislativo n. 267/2000), la gestione del Servizio idrico integrato (nel seguito S.I.I.), così come definito dall'art. 141, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, nel territorio ricompreso nell'Ambito territoriale ottimale (nel seguito ATO) sulla base del Piano d'ambito e del principio di unicità della gestione per ciascun ATO. 2. La gestione del servizio di cui al precedente comma 1 è aggiudicata mediante gara ad evidenza pubblica disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, in conformità ai criteri di cui all'art. 113, comma 7, del decreto legislativo n. 267/2000 e secondo modalità e termini disciplinati dal presente decreto. 3. La disciplina di cui al presente decreto si applica anhe per la scelta del socio privato preventiva alla costituzione delle società miste di cui all'art. 113, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 267/2000. Art. 2. - Procedura di affidamento con gara della gestione del S.I.I. 1. Le AATO sono soggetti aggiudicatori e procedono all'affidamento della gestione del S.I.I. mediante gara pubblica, da espletarsi con il sistema della procedura aperta, adottando per l'aggiudicazione il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata secondo le modalità di cui al presente decreto. Art. 3. - Ammissione alla gara 1. Possono partecipare alla gara i seguenti soggetti, che abbiano sede in uno dei Paesi dell'Unione europea e nei cui confronti non sussistano le cause di esclusione di cui al successivo art. 4 a) le società di capitali, costituite anche in forma consortile b) le associazioni temporanee di imprese e i consorzi, costituiti dai soggetti di cui alla precedente lettera a) c) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991 n. 240. 2. Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile. Le AATO escludono altresì dalla gara i concorrenti per i quali accertano che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 3. L'ammissione dei concorrenti alla gara è subordinata alla verifica del possesso dei seguenti requisiti a) aver gestito segmenti del S.I.I. (captazione, adduzione, distribuzione di acqua ad usi civici, fognatura e depurazione delle acque reflue) con una popolazione servita pari almeno a quella risultante dal calcolo indicato in allegato A, punto 1, considerando, in caso di gestione di più segmenti, la popolazione di quello con il maggior numero di abitanti serviti b) avere realizzato un fatturato medio annuo, nell'ultimo biennio, non inferiore a quello risultante dal calcolo indicato in allegato A, punto 2, rapportato al segmento gestito, come verrà specificato nel bando di gara c) possedere specifiche capacità tecnico-organizzative attestate in conformità a quanto indicato all'allegato C al presente decreto. 4. Le AATO possono introdurre ulteriori requisiti, qualora ritenuti indispensabili in relazione alla tipologia dei servizi da gestire, al migliore svolgimento degli stessi ed al sistema tariffario più economico per gli utenti, con particolare riferimento alle capacità economico-patrimoniali e di accesso al credito e a condizione che ciò non comporti eccessive restrizioni alla par- tecipazione alla gara del maggiore numero possibile di soggetti interessati. 5. Per le imprese associate o consorziate o che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), i requisiti di cui al comma 3 e gli ulteriori requisiti eventualmente richiesti nel bando possono essere posseduti cumulativamente, fermo restando l'obbligo per almeno una di esse di detenerne non meno del 50%. In tale evenienza non è obbligatorio il possesso di una quota dei requisiti da parte di tutti gli associati. 6. I concorrenti possono attestare il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, in cui indicare anche le eventuali condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione, fatto comunque salvo l'obbligo di depositare, all'atto dell'aggiudicazione, la relativa documentazione. 7. Le AATO riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea. Art. 4. - Cause di esclusione 1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento oggetto del presente decreto i soggetti a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, di amministrazione controllata o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, della direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti degli aniministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche in caso di soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 del codice penale e dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo 1990 n. 55 e) che hanno commesso gravi infrazioni accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro f) che, secondo motivata valutazione dell'AATO, hanno commesso grave negligenza o agito in malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'AATO che bandisce la gara o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'AATO medesima g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti l) che non presentino la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68 m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione. 2. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'art. 43, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, fermo restando l'obbligo dell'affidatario di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'art. 2, del decretolegge 25 settembre 2002 n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002 n. 266, e di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996 n. 494, e successive modificazioni ed integrazioni. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1, le AATO chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente all'affidatario, il certificato del casellario giudiziale di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002 n. 313, oppure le visure di cui all'art. 33, comma 1, del decreto medesimo. 3. Le condizioni di esclusione di cui al presente articolo sussistono nei riguardi di società, di consorzi o di associazioni temporanee di imprese o che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) anche qualora le stesse riguardino solo una delle aziende associate, o anche uno solo dei soci o dei componenti. 4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo nei confronti di concorrenti non stabiliti in Italia, le AATO chiedono ai concorrenti, in caso di aggiudicazione, di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere, se del caso, la cooperazione delle autorità competenti. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza. 5. Nel caso di mancata attestazione o di mancata produzione della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti o di non ammissione alla gara a motivo di una causa di esclusione di cui al presente articolo, l'AATO dovrà darne comunicazione motivata al soggetto non ammesso entro quindici giorni, onde consentire, nel primo caso, l'integrazione della documentazione medesima entro i successivi quindici giorni. Art. 5. - Termini e bando di gara 1. Il bando di gara deve necessariamente contenere tutti gli elementi riportati all'allegato B del presente decreto, specificando a) il termine entro il quale devono pervenire le offerte, che dovrà essere congruo con le caratteristiche complessive della gara, ma comunque non inferiore a cinquatadue giorni b) il divieto di subaffidamento, salvo espressa autorizzazione c) l'importo della cauzione, che dovrà risultare non inferiore al 10% del fatturato previsto per il primo anno di gestione. 2. La cauzione, che può essere prestata anche sotto forma di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa a prima richiesta rilasciata da soggetti all'uopo abilitati, sarà restituita ai non aggiudicatari a conclusione della gara non oltre trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva. |
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