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D.M. 02/04/2002 n. 60

Articolo 6 (Valori limite, margini di tolleranza e soglia di allarme e termini)

1. Nell'allegato I, sezione I, sono indicati

a) i valori limite per la protezione della salute umana per il biossido di zolfo, i margini di tolleranza, le modalità di riduzione di tale margine e la data alla quale i valori limite devono essere raggiunti

b) il valore limite per la protezione degli ecosistemi e la data alla quale tale valore limite deve essere raggiunto.

2. Nell'allegato I, sezione II, è indicata la soglia di allarme per il biossido di zolfo.

Articolo 7 (Misurazione delle medie su dieci minuti)

1. I Ministeri dell'ambiente e della tutela dei territorio e il Ministero della salute, di intesa con le regioni, individuano alcuni punti di campionamento, in siti fissi rappresentativi della qualità dell'aria ambiente in zone abitate vicine alle sorgenti di emissione, i quali misurino i livelli orari di biossido di zolfo, al fine di registrare, fino al 31 dicembre 2003, anche i dati sui livelli di biossido di zolfo espressi come media su dieci minuti.

Articolo 8 (Metodo di riferimento)

1. Il metodo di riferimento per l'analisi del biossido di zolfo è indicato nell'allegato XI, paragrafo 1, sezione I.

Articolo 9 (Soglie di valutazione)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 6 del Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, le soglie di valutazione superiore e inferiore per il biossido di zolfo sono individuate nell'allegato VII, sezione I, lettera a).

Articolo 10 (Regime delle deroghe per i piani o i programmi)

1. Le regioni possono designare zone o agglomerati nei quali i valori limite di biossido di zolfo indicati nell'allegato I, sezione I, sono superati a causa di livelli di biossido di zolfo nell'aria ambiente dovuti a fonti naturali di emissione.

2. L'obbligo di adottare i piani o i programmi di cui all'articolo 8, comma 3, del Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, si applica nelle zone o agglomerati di cui al comma 1 solo nel caso in cui i valori limite di cui all'allegato I, sezione I, siano superati a causa di emissioni di origine antropica. Nota all'art. 10:

-L'art. 8 del Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 è il seguente: "Art. 8 (Misure da applicare nelle zone in cui i livelli sono più alti dei valori limite).

1. Le regioni provvedono, sulla base della valutazione preliminare di cui all'art. 5, in prima applicazione, e, successivamente, sulla base della valutazione di cui all'art. 6, alla definizione di una lista di zone e di agglomerati nei quali

a) i livelli di uno o più inquinanti eccedono il valore limite aumentato del margine di tolleranza

b) i livelli di uno o più inquinanti sono compresi tra il valore limite ed il valore limite aumentato del margine di tolleranza.

2. Nel caso che nessun margine di tolleranza sia stato fissato per uno specifico inquinante, le zone e gli agglomerati nei quali il livello di tale inquinante supera il valore limite, sono equiparate alle zone ed agglomerati di cui al comma 1, lettera a).

3. Nelle zone e negli agglomerati di cui al comma 1, le regioni adottano un piano o un programma per il raggiungimento dei valori limite entro i termini stabiliti ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c). Nelle zone e negli agglomerati in cui il livello di più inquinanti supera i valori limite, le regioni predispongono un piano integrato per tutti gli inquinanti in questione.

4. I piani e programmi, devono essere resi disponibili al pubblico e agli organismi di cui all'art. 11, comma 1, e riportare almeno le informazioni di cui all'allegato V.

5. Con Decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza unificata, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, sono stabiliti i criteri per l'elaborazione dei piani e dei programmi di cui al comma 3.

6. Allorchè il livello di un inquinante è superiore o rischia di essere superiore al valore limite aumentato del margine di tolleranza o, se del caso, alla soglia di allarme, in seguito ad un inquinamento significativo avente origine da uno Stato dell'Unione europea, il Ministero dell'ambiente, sentite le regioni e gli enti locali interessati, provvede alla consultazione con

7. Qualora le zone di cui ai commi 1 e 2 interessino più regioni, la loro estensione viene individuata d'intesa fra le regioni interessate che coordinano i rispettivi piani.".

Articolo 11 (Informazione al pubblico)

1. Le regioni provvedono affinchè il pubblico e le categorie interessate siano informati, ai sensi dell'articolo 11 del Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, sui livelli di biossido di zolfo nell'aria ambiente e affinchè tali informazioni siano aggiornate con frequenza almeno giornaliera e, nel caso dei valori orari, se possibile, ogni ora. Le regioni forniscono, inoltre, in caso di superamento della soglia di allarme, le informazioni di cui all'allegato I, sezione III, ai sensi dell'articolo 10 del Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351. Note all'art. 11:

-L'art. 11 del Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 è il seguente: "Art. 11 (Informazione al pubblico).

1. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali garantiscono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, che informazioni aggiornate sulla qualità dell'aria ambiente relativamente agli inquinanti normati ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, siano messe regolarmente a disposizione del pubblico, nonchè degli organismi interessati.

2. Le informazioni di cui al comma 1 devono essere chiare, comprensibili e accessibili.".

-L'art. 10 del Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 è il seguente: "Art. 10 (Misure applicabili in caso di superamento delle soglie d'allarme).

1. Qualora le soglie d'allarme vengano superate, le autorità individuate dalle regioni ai sensi dell'art. 7 garantiscono che siano prese le misure necessarie per informare la popolazione secondo i criteri stabiliti ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera d). Inoltre trasmettono immediatamente a titolo provvisorio, i dati relativi ai livelli registrati e alla durata degli episodi di inquinamento al Ministero dell'ambiente che provvede a trasmetterli alla Commissione europea entro tre mesi dal rilevamento e al Ministero della sanità.".

Articolo 12 (Trasmissione delle informazioni)

1. Le regioni, contestualmente alle informazioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), punto 1), del Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e al Ministero della salute, per il tramite dell'ANPA, per i punti di campionamento di cui all'articolo 7, il numero dei superamenti del valore di 500 µg/m3, espresso come media su dieci minuti, il numero di giorni nell'anno civile in cui i superamenti sono avvenuti, il numero dei giorni in cui simultaneamente i livelli orari di biossido di zolfo hanno superato i 350 µg/m3, nonchè il massimo livello registrato su dieci minuti.

2. Le regioni, contestualmente alle informazioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), del Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e al Ministero della salute, per il tramite dell'ANPA, un elenco delle zone e degli agglomerati di cui all'articolo 10, comma 1, e le informazioni sui livelli e sulle fonti di emissione di biossido di zolfo, fornendo le necessarie giustificazioni a riprova del fatto che i superamenti sono dovuti a fonti naturali di emissione. Capo III (Biossido di azoto e ossidi di azoto)

Articolo 13 (Valori limite, margini di tolleranza, soglia di allarme e termini)

1. Nell'allegato II, sezione I, sono indicati

a) i valori limite per la protezione della salute umana per il biossido di azoto, i margini di tolleranza, le modalità di riduzione di tale margine e la data alla quale i valori limite devono essere raggiunti

b) il valore limite per la protezione della vegetazione per gli ossidi di azoto e la data in cui tale valore limite deve essere raggiunto.

2. Nell'allegato II, sezione II, è indicata la soglia di allarme per il biossido di azoto.

Articolo 14 (Metodo di riferimento)

1. Il metodo di riferimento per l'analisi del biossido di azoto e degli ossidi di azoto è indicato nell'allegato XI, paragrafo 1, sezione II.

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 6 del Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, le soglie di valutazione superiore e inferiore per il biossido di azoto e gli ossidi di azoto sono individuate nell'allegato VII, sezione I, lettera b). Nota all'art. 15:

-L'art. 6 del Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 è riportato nelle note all'art. 2.

Articolo 16 (Informazione al pubblico)

1. Le regioni provvedono affinchè il pubblico e le categorie interessate siano informate, ai sensi dell'articolo 11 del Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, sui livelli di biossido e ossidi di azoto nell'aria ambiente e affinchè tali informazioni siano aggiornate con frequenza almeno giornaliera e, nel caso dei valori orari del biossido di azoto, se possibile, ogni ora. Le regioni forniscono, inoltre, in caso di superamento della soglia di allarme, i dettagli di cui all'allegato II, sezione III, ai sensi dell'articolo 10 del Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351. Note all'art. 16:

-L'art. 11 del Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 è riportato nelle note all'art. 11.

-L'art. 10 del Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 è riportato nelle note all'art. 11. Capo IV (Materiale particolato)

Articolo 17 (Valore limite, margine di tolleranza e termini per il PM10)

1. I valori limite per la protezione della salute umana per il PM10, il margine di tolleranza, le modalità di riduzione di tale margine e la data alla quale i valori limite devono essere raggiunti, sono indicati nell'allegato III.

Articolo 18 (Misurazione del PM2,5)

1. Le regioni installano punti di campionamento in siti fissi per fornire dati sui livelli di PM2,5. Il numero e l'ubicazione degli stessi sono determinati, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministero della sanità, in modo da garantire la massima rappresentatività dei livelli di PM2,5 sul territorio nazionale. Ove possibile, tali punti di campionamento devono avere la stessa ubicazione di quelli previsti per il PM10.

Articolo 19 (Metodo di riferimento)

1. Il metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del PM10 è indicato nell'allegato XI, paragrafo 1, sezione IV.

2. I metodi provvisori per il campionamento e la misurazione del PM2,5 sono indicati nell'allegato XI, paragrafo 1, sezione V.

Articolo 20 (Soglie di valutazione)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 6 del Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, le soglie di valutazione superiore e inferiore per il PM10 sono individuate nell'allegato VII, sezione I, lettera c). Nota all'art. 20:

-L'art. 6 del Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 è riportato nella nota all'art. 2.

Articolo 21 (Piani di riduzione dei livelli del PM2,5)

1. I piani previsti dall'articolo 8 del Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, hanno anche lo scopo di ridurre i livelli in aria ambiente di PM2,5. Nota all'art. 21:

-L'art. 8 del Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 è riportato nella nota all'art. 10.

1. Le regioni possono designare zone o agglomerati nei quali i valori limite di PM10, indicati nell'allegato III, sono superari a causa di livelli di PM10 nell'aria ambiente dovuti a eventi naturali che determinano livelli significativamente superiori ai normali livelli di fondo dovuti a fonti naturali.

2. Le regioni possono designare zone o agglomerati nei quali i valori limite di PM10, indicati nell'allegato III, sono superati a causa di livelli di PM10 nell'aria ambiente dovuti alla risospensione di materiale particolato a seguito dello spargimento invernale di sabbia sulle strade.

3. L'obbligo di adottare i piani o i programmi di cui all'articolo 8, comma 3, del Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, si applica nelle zone o agglomerati di cui ai precedenti commi 1 e 2 solo nel caso in cui i valori limite, di cui all'allegato III, siano superati per cause diverse da eventi naturali o dallo spargimento invernale di sabbia sulle strade. Nota all'art. 22:

 

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