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D.M. 02/04/2002 n. 601. Ai fini del presente Decreto si intende per a) aria ambiente: l'aria esterna presente nella troposfera, ad esclusione di quella presente nei luoghi di lavoro b) inquinante: qualsiasi sostanza immessa direttamente o indirettamente dall'uomo nell'aria ambiente che può avere effetti dannosi sulla salute umana o sull'ambiente nel suo complesso c) livello: concentrazione nell'aria ambiente di un inquinante o deposito di questo su una superficie in un dato periodo di tempo d) valutazione: impiego di metodologie per misurare, calcolare, prevedere o stimare il livello di un inquinante nell'aria ambiente e) valore limite: livello fissato in base alle conoscenze scientifiche al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana o per l'ambiente nel suo complesso, tale livello deve essere raggiunto entro un dato termine e in seguito non superato f) valore obiettivo: livello fissato al fine di evitare, a lungo termine, ulteriori effetti dannosi per la salute umana o per l'ambiente nel suo complesso; tale livello deve essere raggiunto per quanto possibile nel corso di un dato periodo g) soglia di allarme: livello oltre il quale vi è un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata e raggiunto il quale si deve immediatamente intervenire a norma del presente Decreto h) margine di tolleranza: la percentuale del valore limite nella cui misura tale valore può essere superato alle condizioni stabilite dal presente Decreto i) zona: parte del territorio nazionale delimitata ai fini del presente Decreto l) agglomerato: zona con una popolazione superiore a 250.000 abitanti o, se la popolazione è pari o inferiore a 250.000 abitanti, con una densità di popolazione per km (elevato a) 2 tale da rendere necessaria la valutazione e la gestione della qualità dell'aria ambiente a giudizio dell'autorità competente m) soglia di valutazione superiore: un livello al di sotto del quale le misurazioni possono essere combinate con le tecniche di modellizzazione al fine di valutare la qualità dell'aria ambiente n) soglia di valutazione inferiore: un livello al di sotto del quale è consentito ricorrere soltanto alle tecniche di modellizzazione o di stima oggettiva al fine di valutare la qualità dell'aria ambiente". Articolo 2 (Definizioni) 1. Ai fini del presente Decreto s'intende per a) "ossidi di azoto": la somma di monossido e biossido di azoto effettuata in parti per miliardo ed espressa come biossido di azoto in microgrammi per metro cubo b) PM10: la frazione di materiale particolato sospeso in aria ambiente che passa attraverso un sistema di separazione in grado di selezionare il materiale particolato di diametro aerodinamico di 10 µm, con una efficienza di campionamento pari al 50% c) PM2,5: la frazione di materiale particolato sospeso in aria ambiente che passa attraverso un sistema di separazione in grado di seleziona- e) evento naturale: eruzioni vulcaniche, attività sismiche, attività geotermiche, incendi spontanei, eventi di elevata ventosità, risospensione atmosferica (quale si verifica ad esempio in condizioni di persistente siccità accompagnata da stabilità atmosferica) e trasporto di materiale particolato naturale da regioni aride f) livello: concentrazione nell'aria ambiente di un inquinante in un dato periodo di tempo, espressa secondo l'unità di misura indicata negli allegati da I a VI. 2. Per quanto non indicato al comma 1, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351. Articolo 3 (Valutazione dei livelli) 1. I criteri per determinare l'ubicazione dei punti di campionamento per le misurazioni nei siti fissi degli inquinanti biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, materiale particolato, piombo, benzene e monossido di carbonio sono stabiliti nell'allegato VIII. 2. Il numero minimo dei punti di campionamento per le misurazioni nei siti fissi degli inquinanti di cui al comma 1, da installare in ciascuna zona o agglomerato al cui interno tale misurazione è obbligatoria ed è la sola fonte di dati, è stabilito nell'allegato IX. 3. Nelle zone e negli agglomerati in cui l'informazione proveniente dai punti di campionamento in siti fissi è completata da altre fonti di informazione, come inventari delle emissioni, metodi indicativi di misurazione e modellizzazione, il numero di punti di campionamento in siti fissi da installare, anche quando inferiore al numero minimo di cui al comma 2, e la risoluzione spaziale delle altre tecniche devono, in ogni caso, consentire di determinare i livelli degli inquinanti di cui al comma 1, nel rispetto dell'allegato VIII, sezione I, e dell'allegato X, sezione I. 4. Per le zone e gli agglomerati per le quali la misurazione non è obbligatoria ai sensi dell'articolo 6 del Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, è consentito ricorrere a tecniche di modellizzazione o di stima obiettiva. 5. Nelle more dell'emanazione dei criteri di cui all'articolo 4, comma 3; lettera b), del Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, possono essere utilizzate tecniche di modellizzazione e di stima obiettiva validate secondo procedure documentate o certificate da agenzie, organismi o altre istituzioni scientifiche riconosciute a livello nazionale o internazionale. 6. Gli obiettivi per la qualità dei dati da utilizzare nei programmi di assicurazione di qualità sono stabiliti nell'allegato X, sezione I. Nota all'art. 3: -La lettera b) comma 3, dell'art. 4 del Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 è riportato nelle note alle premesse. Articolo 4 (Criteri di verifica della classificazione delle zone e degli agglomerati) 1. La verifica della classificazione delle zone e degli agglomerati ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, commi 2, 3, 4 e 5, del Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, è effettuata in base ai requisiti dell'allegato VII, sezione II. 2. La classificazione di cui al comma 1 è riesaminata almeno ogni 5 anni. Il riesame è anticipato nel caso di cambiamenti significativi delle attività che influenzano i livelli nell'aria ambiente di biossido di zolfo, di biossido di azoto, di benzene o di monossido di carbonio, oppure, se del caso, di ossidi di azoto, di materiale particolato o di piombo. Nota all'art. 4: - I commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 sono riportati nelle note alle premesse. Note all'art. 5: - L'art. 5 del citato Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 è il seguente: "Art. 5 (Valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente). - 1. Entro dodici mesi dalla data di emanazione del Decreto di cui all'art. 4, comma 1, in continuità con l'attività di elaborazione dei piani di risanamento e tutela della qualità dell'aria di cui all'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ove non siano disponibili misure rappresentative, dei livelli degli inquinanti di cui all'allegato 1 per tutte le zone e gli agglomerati, le regioni e le province autonome provvedono ad effettuare misure rappresentative, utilizzando i dispositivi di misurazione previsti dalla normativa vigente, nonchè indagini o stime, al fine di valutare preliminarmente la qualità dell'aria ambiente ed individuare, in prima applicazione, le zone di cui agli articoli 7, 8 e 9, tenendo conto delle direttive tecniche emanate con Decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza unificata, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto.". L'art. 12 del citato Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 è il seguente: "Art. 12 (Trasmissione delle informazioni). 1. Le regioni trasmettono al Ministero dell'ambiente e al Ministero della sanità, per il tramite dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), secondo il formato stabilito ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera e) a) per le zone di cui all'art. 8, comma 1: 1) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, il rilevamento di livelli che superano i valori limite oltre il margine di tolleranza, le date o i periodi in cui il superamento si è verificato, nonchè i valori registrati. La medesima comunicazione deve essere trasmessa con riferimento al superamento del valore limite per gli inquinanti per i quali non è stato stabilito un margine di tolleranza; 2) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, i motivi di ciascun superamento; 3) entro diciotto mesi dalla fine dell'anno durante il quale sono stati registrati i livelli di cui al numero 1), i piani e i programmi di cui all'art. 8, comma 3; 4) ogni tre anni a decorrere dalla prima comunicazione di cui al numero 3), l'andamento del piano o del programma in corso di attuazione b) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, l'elenco delle zone e degli agglomerati di cui all'art. 8, commi 1 e 2, e all'art. 9. L'ANPA trasmette tali informazioni al Ministero dell'ambiente e al Ministero della sanità. 2. Il Ministero dell'ambiente comunica alla Commissione europea a) entro nove mesi dalla fine di ciascun anno le informazioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b) b) entro due anni dalla fine dell'anno in cui si sono registrati i livelli di cui al comma 1, lettera a), numero 1), i piani e i programmi di cui al comma 1, lettera a), numero 3) c) ogni tre anni dalla prima comunicazione l'andamento del piano o programma in corso di attuazione d) ogni tre anni e non oltre nove mesi dalla fine di ciascun triennio, le informazioni che sintetizzano i livelli rilevati o valutati, a seconda dei casi, nelle zone e negli agglomerati di cui agli articoli 8 e 9, nel quadro della relazione settoriale di cui all'art. 4 della direttiva 91/692/CEE del Consiglio del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente e) i metodi utilizzati per la valutazione della qualità dell'aria ambiente di cui all'art. 5. 3. Il Ministero dell'ambiente, di intesa con il Ministero della sanità, comunica alla Commissione europea i laboratori e gli organismi incaricati di a) approvare i dispositivi di misurazione b) garantire la qualità delle misurazioni effettuate dai dispositivi di misurazione, accertando il rispetto di tale qualità, in particolare mediante controlli effettuati nel rispetto, tra l'altro, dei requisiti delle norme europee in materia di garanzia della qualità c) effettuare l'analisi dei metodi di valutazione d) coordinare sul territorio italiano i programmi di garanzia della qualità su scala comunitaria organizzati dalla Commissione europea. Tali informazioni devono essere rese accessibili al pubblico". Nota all'art. 9: -L'art. 9 del Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 è riportato nelle note all'art. 2. Articolo 5 (Trasmissione delle informazioni) 1. Le regioni comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e al Ministero della salute, per il tramite dell'agenzia nazionale dell'ambiente, di seguito denominata ANPA, i metodi seguiti per la valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente, a norma dell'articolo 5 del Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, entro a) 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto per biossido di azoto, ossidi di azoto, biossido di zolfo, materiale particolato e piombo b) il 13 dicembre 2002 per il benzene e il monossido di carbonio. 2. Contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), punto 1, del Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, le regioni comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per il tramite dell'ANPA, le informazioni di cui all'allegato X, sezione II. 3. La prima trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 12, comma 1, del Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, integrata come previsto al comma 2, è relativa a) all'anno 2001 per biossido di azoto, ossidi di azoto, biossido di zolfo, materiale particolato e piombo b) all'anno 2003 per il benzene e il monossido di carbonio. 4. Nell'allegato XII è riportato il formato per la comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), e lettera b) del Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, integrate come previsto dal comma 2, nonchè delle informazioni di cui agli articoli 12 e 24 del presen- Capo II (Biossido di zolfo) |
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