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D.M. 01/12/2004 n. 328

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Decreto 1 dicembre 2004 n.328 Regolamento concernente "Integrazioni e modifiche del regolamento recante norme per gli alloggi di servizio del Corpo delle Capitanerie di porto".

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

- Visto il regio decreto 27 febbraio 1921, n. 285, concernente il conferimento degli alloggi erariali in consegna all'Amministrazione militare marittima;

-Visto il regio decreto 29 aprile 1926, n. 866, concernente le modalità di assegnazione dell'alloggio al personale militare delle Capitanerie di porto;

-Visto il decreto ministeriale 28 settembre 2001, n. 414, concernente il regolamento recante norme per gli alloggi di servizio del Corpo delle capitanerie di porto;

- Considerata la necessità di modificare e di integrare il regolamento di cui al decreto ministeriale n. 414 del 2001, innanzi citato, per ottimizzare l'uso degli alloggi di servizio rispetto alle nuove ed accresciute necessità funzionali, anche al fine di soddisfare le esigenze del personale interessato da maggiore mobilità ed impiegato in ragione dell'apporto funzionale fornito dallo stesso personale;

- Ritenuto necessario introdurre nuove tipologie di alloggi in forza delle predette esigenze funzionali generalmente considerate ed emergenti in sede locale, garantendo una maggiore efficienza e nel contempo venendo incontro alle esigenze del personale e delle relative famiglie;

-Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

- Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 luglio 2004;

-Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 15764 del 10 settembre 2004; Adotta il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'alinea dell'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 28 settembre 2001, n. 414, successivamente denominato decreto, è sostituito dal seguente: "2. La Capitaneria di porto, il Reparto di volo e il Reparto Supporto Navale, previa acquisizione del nulla osta del Direttore Marittimo e del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto:".

2. Nell'articolo 3, comma 1, del decreto, dopo le parole "Capitaneria di Porto", sono inserite le seguenti: ", Reparto Supporto Navale".

Art. 2.

1. Nell'articolo 6, comma 1, del decreto, dopo la parola "Capitaneria", sono inserite le seguenti: ", uno per il Reparto di Volo o per il Reparto Supporto Navale".

2. Nell'articolo 6, commi 2 e 5, del decreto, dopo le parole "Reparto di Volo", sono inserite le seguenti: "o del Reparto Supporto Navale".

Art. 3.

1. Nell'articolo 7, comma 1, del decreto, dopo le parole "Reparto di Volo", sono inserite le seguenti: "nonchè Reparto Supporto Navale".

2. Nell'articolo 8, comma 1, del decreto, dopo le parole "uffici marittimi", sono inserite le seguenti: "o dei Comandi interessati".

Art. 4.

1. L'articolo 9, comma 1, del decreto, è sostituito dal seguente: "1. La Capitaneria di Porto, il Reparto di Volo o il Reparto Supporto Navale, qualora l'assegnatario non provveda direttamente alla riparazione dei danni rilevati e nel caso di contestazione, acquisiscono, nelle forme di rito, preventivi di spesa e provvedono, acquisito il nulla osta della Direzione Marittima, al ripristino d'ufficio ed in danno del responsabile.".

Art. 5.

1. L'articolo 10 del decreto è sostituito dal seguente: "Art. 10 (Immobili di proprietà privata). -

1. La consegna e la restituzione degli immobili di proprietà privata è fatta sempre in contraddittorio fra i proprietari o loro delegati autorizzati e il Capo del Compartimento marittimo o Comandante del Reparto di Volo o del Reparto Supporto Navale, ovvero un ufficiale dagli stessi delegato, con l'intervento dell'Ufficiale capo dei servizi di economato che firmeranno i relativi verbali.

2. Il Capo del compartimento marittimo, il Comandante del Reparto di Volo o il Comandante del Reparto Supporto Navale devono informare l'assegnatario dell'alloggio, ubicato all'interno di un immobile privato destinato ad ufficio marittimo, delle particolari condizioni risultanti dal contratto di locazione, affinchè gli assegnatari stessi vi si possano uniformare.".

Art. 6.

1. L'articolo 11 del decreto è sostituito dal seguente: "Art. 11 (Categorie degli alloggi di servizio). -

1. Gli alloggi di servizio assegnati al personale del Corpo delle capitanerie di porto si suddividono nelle seguenti categorie

a) alloggi destinati ad esigenze di servizio connesse ad incarichi di rappresentanza e di comando (ASIR): Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Capi di compartimento marittimo, Capi di ufficio circondariale marittimo. Per detti alloggi è applicabile il regime derogatorio previsto nell'articolo 14, comma 4, ed alle condizioni fissate nel comma 5 dello stesso articolo. In tal caso gli stessi alloggi sono comparati - in via temporanea - alla categoria ASI e possono essere assegnati rispettivamente al personale di cui all'articolo 14, comma 1

b) alloggi di servizio connessi all'incarico (ASI): per il personale a cui sono affidati incarichi continuativi che richiedono l'obbligo di abitare presso la località di servizio per il soddisfacimento delle esigenze di funzionalità ovvero di sicurezza del servizio stesso

c) alloggi collettivi di servizio nell'ambito di caserme asserviti ad immobili in uso agli uffici marittimi periferici per ufficiali, sottufficiali e volontari di truppa in servizio permanente destinati nella sede (ASC): per il personale militare, celibe o coniugato senza famiglia a seguito. In tali alloggi ogni interessato può disporre di una sola camera con o senza bagno

d) alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari (AST): per il personale militare in servizio permanente, coniugato e con famiglia al seguito, che presta effettivo servizio nella sede ove è ubicato l'alloggio ovvero nel Comune limitrofo

e) alloggi di servizio per esigenze logistiche del personale militare imbarcato e relativi familiari di passaggio (SLI): per il personale militare in servizio permanente, coniugato e con o senza famiglia al seguito, che presta servizio a bordo di unità navali del Corpo gestite dal Reparto Supporto Logistico con sede a Messina

f) alloggi di servizio per esigenze logistiche del personale militare in transito (APP): per il personale militare in servizio permanente, celibe o coniugato senza famiglia al seguito, in missione presso comandi, enti e reparti per frequenza di corsi ovvero per attività connesse a motivate esigenze di servizio.".

Art. 7.

1. L'articolo 12 del decreto è sostituito dal seguente: "Art. 12 (Durata delle assegnazioni). -

1. La durata delle assegnazioni degli alloggi è stabilita come segue

a) alloggi di categoria ASIR e ASI: la durata è direttamente connessa e quindi pari al tempo di permanenza nell'incarico e la relativa utilizzazione è consentita con l'assunzione dell'incarico

b) alloggi di categoria ASC: la durata è direttamente connessa e quindi pari al tempo di permanenza nell'incarico che dà titolo all'assegnazione dell'alloggio di servizio

c) alloggi di categoria AST: la durata dell'assegnazione non può essere superiore ai sei anni

d) alloggi di categoria SLI: la durata dell'assegnazione, stabilita dalle disposizioni particolari emanate dal Comando, non può essere superiore a mesi tre, con possibilità di rinnovo salvo che non vi siano domande intese ad ottenerne la fruizione

e) alloggi di categoria APP: la durata dell'assegnazione, stabilita dalle disposizioni particolari emanate dal Comando, non può essere superiore a mesi tre, con possibilità di rinnovo salvo che non vi siano domande intese ad ottenerne la fruizione.".

Art. 8.

1. L'articolo 13, comma 1, del decreto, è sostituito dal seguente: "1. L'assegnazione degli alloggi è disposta

a) per gli ASIR, dal Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, con lo stesso provvedimento che dispone il trasferimento ovvero l'assunzione del comando o l'assegnazione dell'incarico. A tal fine il Comandante Generale, sentito il Direttore Marittimo competente per territorio, con proprio provvedimento individua espressamente gli alloggi da assegnare

b) per gli ASI, AST e SLI dal Direttore Marittimo su proposta del Capo del Compartimento Marittimo, del Comandante del Reparto di Volo e per il Reparto Supporto Navale su proposta del Comandante previa approvazione del Comandante generale, a seguito di istanza formulata in conformità all'allegato "A". Per i titolari degli incarichi indicati nel successivo

articolo 14, comma 1, lettera a), provvede il Direttore Marittimo di Roma su indicazione del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.".

2. Nell'articolo 13, comma 3, del decreto, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli alloggi della categoria APP sono assegnati con apposito atto direttamente dai Comandi in cui sono ubicati detti alloggi.".

Art. 9.

1. L'articolo 14 del decreto è sostituito dal seguente: "Art. 14 (Incarichi cui è connessa l'assegnazione di alloggi della categoria ASI e assegnazione degli alloggi AST). -

1. I seguenti incarichi danno luogo all'assegnazione degli ASI, nei limiti della disponibilità degli alloggi medesimi nella sede, secondo l'ordine di priorità in cui sono elencati

a) Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto: Vice Comandante Generale; Capo della Centrale Operativa; Ufficiale addetto al Comandante Generale; Coordinatore; Capi reparto; Capo del Reparto Ambientale Marino; Assistente del Comandante Generale; Sottufficiale responsabile dell'autoreparto; ulteriore personale militare che ricopre incarichi e ruoli secondo un ordine di priorità funzionale che assicuri l'assolvimento di primarie esigenze stabilite dal Comandante generale, con proprio provvedimento, sentiti i Capi Reparto.

b) Uffici marittimi periferici: Titolare di ufficio locale marittimo; Titolare di delegazione di spiaggia; Titolare di Comando equipollente; Comandante in seconda o Ufficiale in seconda di ufficio marittimo periferico; Capo Sezione Operativa di Capitaneria di Porto e, nelle sedi di Direzione Marittima, del Comandante della Zona Navale; Capo Servizio V.T.S. di area; Capo Servizio V.T.S. locale; Comandante di Unità Navali del Corpo; Direttore di Macchina di Unità Navali del Corpo; Capo Sezione Sicurezza Navigazione ovvero Tecnica; Aiutante Maggiore; 1° Nostromo; Responsabile sezione staccata di Capitaneria di Porto; Consegnatario per debito di vigilanza (capo carico); ulteriore personale militare che ricopra incarichi e ruoli secondo un ordine di priorità funzionale che assicuri l'assolvimento di primarie esigenze, rilevanti a livello locale, stabilite dal Capo del Compartimento con proprio provvedimento motivato, sottoposto all'approvazione del Comando generale.

c) Reparti di Volo (Nuclei Aerei/Sezioni Volo Elicotteri): Comandante; Capo Servizio Operazioni; Piloti; Operatori di Volo; Capo Servizio Tecnico; Comandante in 2ù; Capo servizio sicurezza volo; Capo hangar; Capo magazzino; Addetti ai servizi di volo; ulteriore personale militare che ricopra incarichi e ruoli secondo un ordine di priorità funzionale che assicuri l'assolvimento di primarie esigenze stabilite dal responsa bile del Reparto con proprio provvedimento motivato, sottoposto all'approvazione del Comando generale.

d) Reparto Supporto Navale: Comandante; Capo Ufficio Tecnico- Logistico; Capo Ufficio Amministrativo e Infrastrutture; Capo Ufficio Personale; Consegnatario; Maresciallo addetto Ufficio Tecnico- Logistico; Maresciallo addetto Ufficio Personale; ulteriore personale militare che ricopra incarichi e ruoli secondo un ordine di priorità funzionale che assicuri l'assolvimento di primarie esigenze stabilite dal Comandante del Reparto Supporto Navale con proprio provvedimento motivato, sottoposto all'approvazione del Comando generale.

2. L'assegnazione degli AST, nei limiti della disponibilità degli alloggi della medesima categoria, è stabilita in ragione inversa al reddito del nucleo familiare legalmente riconosciuto, rapportato alla composizione numerica dello stesso, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o modello sostitutivo di ciascuno dei componenti del nucleo familiare. Gli AST non possono essere assegnati al personale che

 

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