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D.Lvo 29/10/1999 n. 490Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre, n. 352 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1999 Supplemento Ordinario n. 229 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352; Visto l'articolo 12, comma 6-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la legge 5 maggio 1999, n. 122; Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 15 gennaio e del 9 luglio 1999; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera del deputati; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale dell' 11 marzo 1999; Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 1999; Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1. 1. E' approvato l'unito testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, composto di 166 articoli e dell'allegato A, vistato dal Ministro proponente. TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352 TITOLO Beni culturali CAPO Oggetto della tutela SEZIONE Tipologia dei beni Articolo 1 Oggetto della disciplina 1. I beni culturali che compongono il patrimonio storico e artistico nazionale sono tutelati secondo le disposizioni di questo Titolo, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione. Articolo 2 Patrimonio storico, artistico, demo-etno-antropologico, archeologico, archivistico, librario Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 1; 2, comma 1; 5, comma 1; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 1; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 148 1. Sono beni culturali disciplinati a norma di questo Titolo: a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, o demo-etno-antropologico; b) le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, rivestono un interesse particolarmente importante; c) le collezioni o serie di oggetti che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico; d) i beni archivistici; e) i beni librari. 2. Sono comprese tra le cose indicate nel comma 1, lettera a): viltą; b) le cose di interesse numismatico; c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunabo li, nonche' i libri, le stampe, le incisioni aventi carattere di rarita' e pregio; d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarita' e di pregio artistico o storico; e) le fotografie con relativi negativi e matrici, aventi carattere di rarita' e di pregio artistico o storico; f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico; 3. Sono comprese tra le collezioni indicate nel comma 1, lettera c), quali testimonianze di rilevanza storico-culturale, le raccolte librarie appartenenti a privati, se di eccezionale interesse culturale. 4. Sono beni archivistici: a) gli archivi e i singoli documenti dello Stato. b) gli archivi e i singoli documenti degli enti pubblici; c) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono notevole interesse storico. 5. Sono beni librari le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato e degli enti pubblici, quelle indicate nel comma 3 e, qualunque sia il loro supporto, i beni indicati al comma 2, lettere c) e d). 6. Non sono soggette alla disciplina di questo Titolo, a norma del comma 1, lettera a), le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni. Articolo 3 Categorie speciali di beni culturali (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 13; legge 28 marzo 1991, n. 112, art. 3, comma 13; decreto legge 9 dicembre 1986, n. 832, art. 4-bis aggiunto dalla legge di conversione con modifiche 6 febbraio 1987, n. 15; legge 30 marzo 1998, n. 88, all. A) 1. Indipendentemente dalla loro inclusione nelle categorie elencate all'articolo 2, sono altresi' beni culturali ai fini delle specifiche disposizioni di questo Titolo che li riguardano: a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista; b) gli studi d'artista definiti nell'articolo 52; c) le aree pubbliche, aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale, individuate a norma dell'articolo 53; d) le fotografie e gli esemplari delle opere cinematografiche, audiovisive o sequenze di immagini in movimento o comunque registrate, nonche' le documentazioni di manifestazioni sonore o verbali comunque registrate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni; e) i mezzi di trasporto aventi piu' di settantacinque anni; f) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi piu' di cinquanta anni. Articolo 4 Nuove categorie di beni culturali Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 148 1. Beni non ricompresi nelle categorie elencate agli articoli 2 e 3 sono individuati dalla legge come beni culturali in quanto testimonianza avente valore di civilta'. SEZIONE II INDIVIDUAZIONE Articolo 5 Beni di enti pubblici e privati (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 4 e 58; decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera a) 1. Le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e le persone giuridiche private senza fine di lucro presentano al Ministero l'elenco descrittivo delle cose indicate all'articolo 2, comma 1, lettera a) di loro spettanza. 2. I predetti enti e persone giuridiche hanno l'obbligo di denunciare le cose non comprese nella prima elencazione nonche' quelle che in seguito verranno ad aggiungersi per qualsiasi titolo al loro patrimonio, inserendole nell'elenco. 3. Gli elenchi e i successivi aggiornamenti nella parte concernente i beni indicati all'articolo 2, comma 1, lettera e), sono comunicati dal Ministero alla Regione competente. 4. In caso di omessa presentazione ovvero di omesso aggiornamento dell'elenco, il Ministero assegna all'ente un termine perentorio per provvedere. Qualora l'ente non provveda nel termine assegnato, il Ministero dispone la compilazione dell'elenco a spese dell'ente medesimo. I beni elencati nell'articolo 2, comma 1, lettera a) che appartengono ai soggetti indicati al comma 1 sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo anche se non risultano compresi negli elenchi e nelle denunce previste dai commi 1 e 2. Articolo 6 Dichiarazione (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 2, comma 1; 3, comma 1; 5, comma 1; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 36, comma 1; decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera b) 1. Salvo quanto disposto dal comma 4, il Ministero dichiara l'interesse particolarmente importante delle cose indicate all'articolo 2, comma 1, lettera a) appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 5, comma 1. 2. Il Ministero dichiara altresi' l'interesse particolarmente importante delle cose indicate all'articolo 2, comma 1, lettera b), l'eccezionale interesse delle collezioni o serie di oggetti indicati all'articolo 2, comma 1, lettera c) e il notevole interesse storico del beni indicati all'articolo 2, comma 4, lettera c). 3. Gli effetti della dichiarazione sono stabiliti dall'articolo 10. 4. La Regione competente per territorio dichiara l'interesse particolarmente importante delle cose indicate nell'articolo 2, comma 2, lettera c) di proprieta' privata. In caso di inerzia della Regione, il Ministero procede a norma dell'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3. Articolo 7 Procedimento di dichiarazione (Legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 7, comma 1; 8) 1. Il Ministero avvia il procedimento di dichiarazione previsto dall'articolo 6 direttamente o su proposta formulata dal soprintendente, anche su richiesta della Regione, della Provincia o del Comune, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore. 2. La comunicazione ha per oggetto gli elementi identificativi del bene e la sua valutazione risultante dall'atto di iniziativa o dalla proposta, l'indicazione degli effetti previsti dal comma 4 nonche' l'indicazione del termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni. 3. Allorche' il procedimento riguardi complessi immobiliari, la comunicazione e' inviata anche al Comune interessato. 4. La comunicazione comporta l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dalla sezione I del Capo II e dalla sezione I del Capo III di questo Titolo. 5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del procedimento di dichiarazione che il Ministero stabilisce a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 6. Le regioni applicano le disposizioni indicate ai commi precedenti nell'esercizio delle funzioni indicate all'articolo 6, comma 4. Articolo 8 Notificazione della dichiarazione (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 2 e 3, comma 1) 1. La dichiarazione prevista dall'articolo 6 e' notificata al proprietario, possessore o detentore delle cose che ne formano oggetto. 2. Ove si tratti di cose soggette a pubblicita' immobiliare la dichiarazione, su richiesta del Ministero, e' trascritta nei registri immobiliari ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo. 3. Le dichiarazioni adottate dalle regioni a norma dell'articolo 6, comma 4, sono trasmesse al Ministero. Articolo 9 Accertamento dell'esistenza di beni archivistici (Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 37, commi 1 e 2) 1. I privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi dei quali facciano parte documenti anteriori all'ultimo settantennio sono tenuti, entro novanta giorni dall'acquisizione, a farne denuncia al soprintendente archivistico. 2. Il soprintendente archivistico accerta d'ufficio l'esistenza di archivi o di singoli documenti, anche di data piu' recente, del quali siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati e di cui sia presumibile il notevole interesse storico. I DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE Articolo 10 Ambito di applicazione 1. Le disposizioni dei Capi seguenti di questo Titolo si applicano: a) alle cose e ai beni indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera a), salvo il disposto del comma 2 del presente articolo; b) alle cose indicate nell'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), dichiarate a norma dell'articolo 6, comma 2; c) ai beni archivistici; d) ai beni librari. 2. Le disposizioni del Capo II, sezioni I e II, e del Capo III, sezioni I e II, di questo Titolo si applicano alle cose indicate nell'articolo 2, comma 1, lettera a) di proprieta' privata, nonche' ai beni indicati nell'articolo 2, comma 4, lettera c), solo se sia intervenuta la notifica della dichiarazione prevista dall'articolo 6. Articolo 11 Coordinamento con funzioni e competenze di regioni ed enti locali 1. Restano ferme: a) le competenze attribuite in tutte le materie disciplinate da questo Testo Unico alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione; b) le funzioni attribuite alle regioni a statuto ordinario dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3; |
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