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D.Lvo 26/03/2008 n. 63

Decreto Legislativo 26 marzo 2008 n. 63

Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, in relazione al paesaggio

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

-Visti gli articoli 76, 87, 117 e 118 della Costituzione;

-Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988 n. 400;

- Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998 n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59, e successive modificazioni;

-Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137, e successive modificazioni;

- Visto l'articolo 10, comma 4, della legge 6 luglio 2002 n. 137, come modificato dall'articolo 1 della legge 23 febbraio 2006 n. 51;

-Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2008;

-Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281;

- Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

-Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2008;

-Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali; Emana il seguente decreto legislativo:

Art.1 - Modifiche alla Parte prima.

1. Alla Parte prima del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 42 del 2004», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 6, dopo le parole: «del presente codice» sono aggiunte le seguenti: «, in modo che sia sempre assicurato un livello di governo unitario ed adeguato alle diverse finalità perseguite»;

b) all'articolo 6, comma 1, ultimo periodo, le parole: «In riferimento ai beni paesaggistici» sono sostituite dalle seguenti: «In riferimento al paesaggio,»

Art. 2 - Modifiche alla Parte terza.

1. Alla Parte terza del decreto legislativo n. 42 del 2004 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 131 è sostituito dal seguente: «Art. 131 - Paesaggio.

1. Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni.

2. Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali.

3. Salva la potestà esclusiva dello Stato di tutela del paesaggio quale limite all'esercizio delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sul territorio, le norme del presente Codice definiscono i principi e la disciplina di tutela dei beni paesaggistici.

4. La tutela del paesaggio, ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. I soggetti indicati al comma 6, qualora intervengano sul paesaggio, assicurano la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari.

5. La valorizzazione del paesaggio concorre a promuovere lo sviluppo della cultura. A tale fine le amministrazioni pubbliche promuovono e sostengono, per quanto di rispettiva competenza, apposite attività di conoscenza, informazione e formazione, riqualificazione e fruizione del paesaggio nonchè, ove possibile, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. La valorizzazione è attuata nel rispetto delle esigenze della tutela.

6. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonchè tutti i soggetti che, nell'esercizio di pubbliche funzioni, intervengono sul territorio nazionale, informano la loro attività ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità.»

b) l'articolo 132 è sostituito dal seguente: «Articolo 132 - Convenzioni internazionali.

1. La Repubblica si conforma agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati fissati dalle convenzioni internazionali in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio.

2. La ripartizione delle competenze in materia di paesaggio è stabilita in conformità ai principi costituzionali, anche con riguardo all'applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, e delle relative norme di ratifica ed esecuzione.».

c) l'articolo 133 è sostituito dal seguente: «Art. 133 - Cooperazione tra amministrazioni pubbliche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio..

1. Il Ministero e le regioni definiscono d'intesa le politiche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio tenendo conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, istituito con decreto del Ministro, nonchè dagli Osservatori istituiti in ogni regione con le medesime finalità.

2. Il Ministero e le regioni cooperano, altresì, per la definizione di indirizzi e criteri riguardanti l'attività di pianificazione territoriale, nonchè la gestione dei conseguenti interventi, al fine di assicurare la conservazione, il recupero e la valorizzazione degli aspetti e caratteri del paesaggio indicati all'articolo 131, comma1. Nel rispetto delle esigenze della tutela, i detti indirizzi e criteri considerano anche finalità di sviluppo territoriale sostenibile.

3. Gli altri enti pubblici territoriali conformano la loro attività di pianificazione agli indirizzi e ai criteri di cui al comma 2 e, nell'immediato, adeguano gli strumenti vigenti.».

d) all'articolo 134:

1) al comma 1, lettera a), la parola: «indicati» è sostituita dalle seguenti: «di cui»;

2) al comma 1, lettera b), la parola: «indicate» è sostituita dalle seguenti: «di cui»;

3) al comma 1, lettera c), le parole: «gli immobili e le aree tipizzati, individuati e» sono sostituite dalle seguenti: «gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136 e».

e) l'articolo 135 è sostituito dal seguente: «Art. 135 - Pianificazione paesaggistica.

1. Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: "piani paesaggistici". L'elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo

articolo 143.

2. I piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonchè le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti.

3. In riferimento a ciascun ambito, i piani predispongono specifiche normative d'uso, per le finalità indicate negli articoli 131 e 133, ed attribuiscono adeguati obiettivi di qualità.

4. Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare:

a) alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonchè delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;

b) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate;

c) alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio;

d) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.»;

f) all'articolo 136:

1) al comma 1, lettera a), le parole: «o di singolarità geologica» sono sostituite dalle seguenti: «singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali »;

2) al comma 1, lettera c), le parole: «ivi comprese le zone di interesse archeologico» sono sostituite dalle seguenti: «inclusi i centri ed i nuclei storici» ;

3) al comma 1, lettera d), le parole: «considerate come quadri » sono soppresse;

g) all'articolo 137:

1) al comma 1, le parole: «Ciascuna regione istituisce una o più commissioni » sono sostituite dalle seguenti: «Le regioni istituiscono apposite commissioni,»;

2) al comma 2, primo periodo, le parole: «nonchè due dirigenti» sono sostituite dalle seguenti: «nonchè due responsabili»;

3) al comma 2, secondo periodo, la parola: «eventualmente» è sostituita dalle seguenti: «di norma» e le parole: «individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349» sono sostituite dalle seguenti: «individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale. La commissione è integrata dal rappresentante del competente comando regionale del Corpo forestale dello Stato nei casi in cui la proposta riguardi filari, alberate ed alberi monumentali».

h) l'articolo 138 è sostituito dal seguente: «Art 138 - Avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico.

1. Le commissioni di cui all'articolo 137, su iniziativa dei componenti di parte ministeriale o regionale, ovvero su iniziativa di altri enti pubblici territoriali interessati, acquisite le necessarie informazioni attraverso le soprintendenze e i competenti uffici regionali e provinciali e consultati i comuni interessati nonchè, ove opportuno, esperti della materia, valutano la sussistenza del notevole interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 136, degli immobili e delle aree per i quali è stata avviata l'iniziativa e propongono alla regione l'adozione della relativa dichiarazione. La proposta è formulata con riferimento ai valori storici, culturali, naturali, morfologici, estetici espressi dagli aspetti e caratteri peculiari degli immobili o delle aree considerati ed alla loro valenza identitaria in rapporto al territorio in cui ricadono, e contiene proposte per le prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei valori espressi.

2. La commissione decide se dare ulteriore seguito all'atto di iniziativa entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'atto medesimo. Decorso infruttuosamente il predetto termine, entro i successivi trenta giorni il componente della commissione o l'ente pubblico territoriale che ha assunto l'iniziativa può formulare la proposta di dichiarazione direttamente alla regione.

3. E' fatto salvo il potere del Ministero, su proposta motivata del soprintendente, previo parere della regione interessata che deve essere motivatamente espresso entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta, di dichiarare il notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'articolo 136.».

i) all'articolo 139:

1) nella rubrica, le parole: «Partecipazione al procedimento» sono sostituite dalla seguente: «Procedimento»;

2) al comma 1, primo periodo, le parole: «La proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili ed aree, corredata dalla relativa planimetria redatta in scala idonea alla loro identificazione,» sono sostituite dalle seguenti: «La proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 138, corredata di planimetria redatta in scala idonea alla puntuale individuazione degli immobili e delle aree che ne costituiscono oggetto,» e, all'ultimo periodo, la parola: «interessata » è sostituita dalla seguente: «interessate»;

 

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