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D.Lvo 26/03/2008 n. 62

Decreto legislativo 26 marzo 2008 n. 62

Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, in relazione ai beni culturali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

-Visti gli articoli 76, 87, 117 e 118 della Costituzione;

-Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988 n. 400;

- Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998 n. 368, recante istituzione del - Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59, e successive modificazioni;

-Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137, e successive modificazioni;

- Visto l'articolo 10, comma 4, della legge 6 luglio 2002 n. 137, come modificato dall'articolo 1 della legge 23 febbraio 2006 n. 51;

-Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2008;

- Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, espresso nella seduta del 28 febbraio 2008; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

-Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2008;

-Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali;

emana il seguente decreto legislativo:

Art.1 - Modifiche alla parte prima.

1. Alla parte prima del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 42 del 2004», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 5, dopo le parole: «patrimonio culturale» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, »;

b) all'articolo 6, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «del patrimonio stesso,» sono inserite le seguenti: «anche da parte delle persone di versamente abili,» ;

c) dopo l'articolo 7 è inserito il seguente: «Art. 7-bis - Espressioni di identità culturale collettiva.

1. Le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005, sono assoggettabili alle disposizioni del presente codice qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l'applicabilità dell'articolo 10.».

Art. 2 - Modifiche alla parte seconda.

1. Alla parte seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 10:

1) al comma 1, dopo le parole: «senza fine di lucro,» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, »;

2) al comma 2, lettera c), dopo le parole: «ad eccezione delle raccolte» sono inserite le seguenti: «che assolvono alle funzioni» e le parole: «, e di quelle ad esse assimilabili» sono soppresse;

3) al comma 3, lettera d), dopo le parole: «dell'arte» sono inserite le seguenti: «, della scienza, della tecnica, dell'industria»;

4) al comma 3, lettera e), dopo le parole: «a chiunque appartenenti,» sono inserite le seguenti: «che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e» e la parola: «rivestono» è sostituita dalla seguente: «rivestano»;

5) al comma 4, lettera b), le parole: «, anche storico» sono soppresse.

b) all'articolo 11:

1) nella rubrica, la parola: «Beni» è sostituita dalla seguente: «Cose»;

2) al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente: «Sono assoggettate alle disposizioni espressamente richiamate le seguenti tipologie di cose:»;

3) al comma 1, lettera d), le parole: «di cui agli articoli 64 e 65» sono sostituite dalle seguenti: «a termini degli articoli 64 e 65, comma 4»;

4) al comma 1, lettera e), le parole: «di cui all'articolo 37» sono sostituite dalle seguenti: «a termini dell'articolo 37»;

5) al comma 1, lettera f), le parole: «di cui all'articolo 65» sono sostitui- te dalle seguenti: «a termini dell'articolo 65, comma 3, lettera c)»;

6) al comma 1, lettera g), le parole: «di cui agli articoli 65 e 67, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «a termini degli articoli 65, comma 3, lettera c), e 67, comma 2»;

7) al comma 1, lettera h), le parole: «di cui all'articolo 65» sono sosti tuite dalle seguenti: «a termini dell'articolo 65, comma 3, lettera c)»;

8) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Per le cose di cui al comma 1, resta ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, qualora sussistano i presupposti e le condizioni stabiliti dall'articolo 10.».

c) all'articolo 12, comma 8, dopo le parole: «archivio informatico» sono inserite le seguenti: «, conservato presso il Ministero e»;

d) all'articolo 14, comma 5, le parole: «a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990 n. 241.» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.»;

e) all'articolo 15, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Dei beni dichiarati il Ministero forma e conserva un apposito elenco, anche su supporto informatico.»;

f) all'articolo 18:

1) al comma 1, dopo le parole: «La vigilanza sui beni culturali» sono inserite le seguenti: «, sulle cose di cui all'articolo 12, comma 1, nonchè sulle aree interessate da prescrizioni di tutela indiretta, ai sensi dell'articolo 45,»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Sulle cose di cui all'articolo 12, comma 1, che appartengano alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, il Ministero provvede alla vigilanza anche mediante forme di intesa e di coordinamento con le regioni medesime.».

g) all'articolo 19:

1) al comma 1, le parole: «di conservazione e di custodia» sono sostituite dalle seguenti: «di conservazione o di custodia»;

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Con le modalità di cui al comma 1 i soprintendenti possono al tresì accertare l'ottemperanza alle prescrizioni di tutela indiretta date ai sensi dell'articolo 45.».

h) all'articolo 20, comma 1, dopo la parola: «distrutti,» è inserita la seguente: «deteriorati,»;

i) all'articolo 21:

1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali; »;

2) al comma 1, lettera b), dopo la parola: «culturali» è inserita la seguente: «mobili»;

3) al comma 3, dopo la parola: «autorizzazione» sono aggiunte le seguenti: «, ma comporta l'obbligo di comunicazione al Ministero per le finalità di cui all'articolo 18».

l) all'articolo 25:

1) al comma 1, le parole: «l'autorizzazione necessaria ai sensi dell'articolo 21 è rilasciata» sono sostituite dalle seguenti: «l'assenso espresso » ed, in fine, dopo le parole: «per la realizzazione del progetto » sono aggiunte le seguenti: «, sostituisce, a tutti gli effetti, l'autorizzazione di cui all'articolo 21»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Qualora l'organo ministeriale esprima motivato dissenso, la decisione conclusiva è assunta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.».

m) all'articolo 26, comma 2, le parole: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

n) all'articolo 29:

1) al comma 8, le parole: «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'università e della ricerca»;

2) al comma 9, secondo periodo, le parole: «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'università e della ricerca»;

o) all'articolo 30:

1) al comma 2, dopo le parole: «senza fine di lucro» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, »;

2) al comma 4, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti indicati al comma 1 hanno l'obbligo di conservare i propri archivi nella loro organicità e di ordinarli. I soggetti medesimi hanno altresì l'obbligo di inventariare i propri archivi storici, costituiti dai documenti relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni ed istituiti in sezioni separate.» e, al secondo periodo, le parole: «Allo stesso obbligo» sono sostituite dalle seguenti: «Agli stessi obblighi di con- servazione e inventariazione»;

p) all'articolo 33, comma 4, le parole: «al comune o alla città metropolitana » sono sostituite dalle seguenti: «al comune e alla città metropolitana »;

q) all'articolo 37:

1) al comma 1, dopo la parola: «mutui» sono inserite le seguenti: «o altre forme di finanziamento»;

2) al comma 2 le parole: «a titolo di mutuo» sono soppresse;

3) al comma 4, la parola: «soprintendente» è sostituita dalla seguente: «Ministero»;

r) all'articolo 38:

1) nella rubrica, le parole: «Accessibilità del pubblico ai beni culturali» sono sostituite dalle seguenti: «Accessibilità al pubblico dei beni culturali»;

2) al comma 1 le parole: «dell'articolo 35» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 35 e 37»;

3) al comma 2, secondo periodo, le parole: «al comune o alla città metropolitana » sono sostituite dalle seguenti: «al comune e alla città metropolitana».

s) all'articolo 39:

1) al comma 2, le parole: «, relativi a beni immobili,» sono soppresse;

2) al comma 3, le parole: «al comune o alla città metropolitana» sono sostituite dalle seguenti: «al comune e alla città metropolitana».

t) all'articolo 41:

1) al comma 2, dopo la parola: «danneggiamento» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, ovvero siano stati definiti appositi accordi con i responsabili delle amministrazioni versanti»;

2) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «sono istituite commissioni» sono inserite le seguenti: «di sorveglianza » e le parole: «rappresentanti del Ministero e» sono sostituite dalle seguenti: «il soprintendente all'archivio centrale dello Stato e i direttori degli archivi di Stato quali rappresentanti del Ministero, e rappresentanti»; al secondo periodo, le parole: «per i beni e le attività culturali» sono soppresse;

3) al comma 6, le parole: «per gli affari esteri» sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri»; dopo le parole: «stati maggiori» sono inserite le seguenti: «della difesa,»; e dopo le parole: «dell'aeronautica » sono inserite le seguenti: «, nonchè al Comando generale dell'Arma dei carabinieri,».

u) all'articolo 42, il comma 3-bis è abrogato;

v) all'articolo 43, dopo il comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente: «1-bis. Il Ministero, su proposta del soprintendente archivistico, ha facoltà di disporre il deposito coattivo, negli archivi di Stato competenti, delle sezioni separate di archivio di cui all'articolo 30, comma 4, secondo periodo, ovvero di quella parte degli archivi degli enti pubblici che avrebbe dovuto costituirne sezione separata. In alternativa, il Ministero può stabilire, su proposta del soprintendente archivistico, l'istituzione della sezione separata presso l'ente inadempiente. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti di cui al presente comma sono a carico dell'ente pubblico cui l'archivio pertiene. Dall'attuazione del presente comma non devono, comunque, derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;

z) all'articolo 44, comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «enti depositanti » sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, salvo che le parti abbiano convenuto che le spese medesime siano, in tutto o in parte, a carico del Ministero, anche in ragione del particolare pregio dei beni e del rispetto degli obblighi di conservazione da parte dell'ente depositante. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»; aa) all'articolo 46, comma 5, le parole: «ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990 n. 241» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo»; bb) all'articolo 49, comma 1, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il collocamento o l'affissione possono essere autorizzati dal soprintendente qualora non danneggino l'aspetto, il decoro o la pubblica fruizione di detti immobili. L'autorizzazione è trasmessa, a cura degli interessati, agli altri enti competenti all'eventuale emanazione degli ulteriori atti abilitativi.»; cc) all'articolo 52, comma 1, la parola: «ambientale» è sostituita dalla seguente: «paesaggistico»; dd) all'articolo 53, comma 2, le parole: «nei modi» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti e con le modalita»; ee) all'articolo 54:

 

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