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D.Lvo 25/07/2005 n. 151Decreto Legislativo 25 luglio 2005 n. 151 Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Emana il seguente decreto legislativo - VISTI gli articoli 76 e 87 della Decreto Legislativo 25 luglio 2005 n. 151 Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Emana il seguente decreto legislativo - VISTI gli articoli 76 e 87 della ; - VISTA la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l'allegato B; - VISTA la direttiva 20021951CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche; - VISTA la direttiva 2002196lCE dei Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE); - VISTA la direttiva 20031108lCE del Parlamento eurQpeo e del Consiglio, de11'8 dicembre 2003, che modifica la direttiva 20021961CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche; - VISTA la decisione della Commissione dell'll marzo 2004, n. 249; - VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni; - VISTO il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, e successive modificazioni; - VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente in data 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998; - VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nelta riunione del 13 maggio 2005; - ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 30 giugno 2005; - ACQUISITI i pareri deile competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; - VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2005; - SULLA PROPOSTA del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e deile finanze, delle attiviià produttive, della salute e per gli affari regionali; Art. 1 - Finalità 1. Il presente decreto stabilisce misure e procedure finalizzate a a) prevenire la produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, di seguito denominati RAEE b) promuovere i1 reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei RAEE, in modo da ridurne la quantità da avviare allo smaltimento; c) migliorare, sotto il profilo ambientale, l'intervento dei soggetti che partecipano al ciclo di vita di dette apparecchiature, quali, ad esempio, i produttori, i distributori, i consumatori e: in particolare, gli operatori direttamente coinvolti nel trattamento dei RAEE d) ridurre l'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Art. 2 - Ambito di applicazione 1. Il presente decreto si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nelle categorie individuate nell'allegato 1 A, purché non siano parti di tipi di apparecchiature che non ricadono nell'ambito di applicazione del presente decreto. L'allegato 1 B individua, a titolo esemplificativo, un elenco di prodotti che rientrano nelle categorie dell'allegato 1 A. 2. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di sicurezza dei prodotti, di tutela della salute dei lavoratori e di gestione dei rifiuti. 3. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto le apparecchiature connesse alla tutela di interessi essenziali della sicurezza nazionale, le armi, le munizioni ed il materiale bellico, purché destinati a fini specificatamente militari. Art. 3 - Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per a) apparecchiature elettriche ed elettroniche o “AEE”: le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e correnti, appartenenti alle categorie di cui all'allegato I A e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1 000 volt per la corrente alternata e a 1 500 volt per la corrente continua b) rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettronichè o “RAEE”: le apparecchiature elettriche ed elettroniche che sono considerate rifiuti ai sensi dell'articolo 6, cornrna 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, di seguito denominato:" decreto legislativo n. 22 del 1999", inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi ed i materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto nel momento in cui si assume la decisione di disfarsene; c) apparecchiature elettriche ed elettroniche usatè: le apparecchiature di cui alla lettera a) che il detentore consegna al distributore al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, affinché quest'ultimo possa valutare, prima di disfarsene, il possibile reirnpiego ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) d) “prevenzione”: le misure volte a ridurre la quantità e la nocività per l'ambiente dei RAEE e dei materiali e delle sostanze che li compongono e) “reimpiego”: le operazioni per le quali i RAEE o i loro componenti sono utilizzati allo stesso scopo per il quale le apparecchiature erano state originariamente concepite, compresa l'utilizzazione di dette apparecchiature o di loro componenti successivamente alla loro consegna presso i centri di raccolta, ai distributori, ai riciclatori o ai fabbricanti f) “riciclaggio”: il ritrattamento in un processo produttivo -dei materiali di rifiuto per la loro funzione originaria o per altri frni, escluso il recupero di energia g) “recupero di energia”: l'utilizzo di rifiuti combustibili quale mezzo per produrre energia mediante incenerimento diretto con o senza altri rifiuti, ma con recupero del calore h) “recupero”: le operazioni indicate all'allegato C del decreto legislativo n. 22 del 1997 i) “smaltimento”: le operazioni indicate alI'allegato B del decreto legislativo n. 22 de! 1997; 1) “trattamento”: le attività eseguite dopo la consegna del M E ad un impianto, autorizzato ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997 o che ha effettuato la comunicazione di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo decreto, in cui si eseguono tutte o alcune delle seguenti attività: eliminazione degli inquinanti, disinquinamento, smontaggio, frantumazione, recupero o preparazione per lo smaltimento e tutte le altre operazioni eseguite ai fini del recupero o dello smaltimento del RAEE m) “produttore”: chiunque, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, compresi i mezzi di comunicazione a distanza di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, e successive modificazioni: 1) fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio; 2) rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non è considerato "produttore" se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto 1 ; 3) importa o irnrnette per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nell'ambito di un'attività professionale e ne opera la comrnercializzazione, anche mediante vendita a distanza; 4) chi produce apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all'esportazione è produttore solo ai fini degli articoli 4, 13 e 14. Ai fini del presente decreto non è considerato produttore chi fornisce finanziamenti esclusivamente sulla base o a norma di un accordo finanziario, a meno che non agisca in qualità di produttore ai sensi dei punti l), 2) e 3) n) “distributore”: soggetto iscritto nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, che, nell'ambito di un'attività commerciale, fornisce un'apparecchiatura elettrica od elettronica ad un utilizzatore ed adempie agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) o) “RAEE provenienti dai nuclei domestici”: i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e per quantità, a quelli originati dai nuclei domestici p) “RAEE professionali”: i RAEE prodotti daile attività amministrative ed economiche, diversi da quelli di cui alla lettera o) q) “RAEE storici”: i RAEE derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche irnmesse sul mercato prima del 13 agosto 2005 r) “sostanze o preparati pericolosi”: le sostanze o i preparati considerati pericolosi ai sensi della normativa vigente s) “accordo finanziario”: qualsiasi contratto o accordo di prestito, di noleggio, di affitto o di vendita dilazionata relativo a qualsiasi apparecchiatura, indipendentemente dal fatto che i termini di tale contratto o accordo o di un contratto o accordo accessori prevedano il trasferimento o la possibilità di trasferimento della proprietà di tale apparecchiatura t) “centri di raccolta di RAEE”: spazi, locali e strutture per la raccolta separata ed il deposito temporaneo di RAEE predisposti dalla pubblica amministrazione o, su base volontaria, da privati u) “raccolta separata”: le operazioni di conferimento e di raggruppamento in frazioni merceologicamente omogenee dei RAEE presso i centri di raccolta. Art. 4 - Progettazione dei prodotti 1. Al fine di promuovere il reimpiego, il nciclaggic e le altre forme di recupero dei RAEE, in modo da ridurne la quantità da avviare allo smaltimento, il Ministero dell'arnbiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero delle attività produttive, adotta misure dirette a favorire ed incentivare, da parte dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, l'impiego di modalità di progettazione e di fabbricazione di dette apparecchiature che agevolano lo smontaggio, il recupero e, in particolare, il reimpiego ed il riciclaggio dei RAEE e dei loro componenti e materiali, salvo nei casi in cui i diversi processi di fabbricazione utilizzati o i prodotti ottenuti presentino altri vantaggi di primaria importanza, quali un minor impatto ambientale in fase produttiva o di utilizzo, un minor consumo energetico o superiori livelli di sicurezza. 2. Per le finalità di cui al comrna 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del temtorio, di concerto con i Ministeri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze, individuano e promuovono politiche di sostegno e di incentivazione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti per gli scopi di cui al comma 1. Art. 5 - Divieto di utilizzo di determinate sostanze 1. Fatto salvo quanto stabilito all'allegato 5, a decorrere dal 1 O luglio 2006, è vietato immettere sul mercato apparecchiature elettriche ed elettroniche nuove rientranti nelle categorie individuate nell'allegato 1 A, nonché sorgenti luminose ad incandescenza, contenenti piombo, mercurio, cadrnio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (pbb) od etere di difende polibromurato (pbde). 2. Le disposizioni di cui al comrna 1 non si applicano a) alle apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nelle categorie 8 e 9 dell'allegato 1 A b) ai pezzi di ricambio per la riparazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 1 O luglio 2006; C) al reimpiego di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 1" luglio 2006. Art. 6 - Raccolta separata 1. Entro la data di cui all'articolo 20, cornma 5, al fine di realizzare un sistema organico di gestione dei RAEE che riduca al minimo il loro smaltimento insieme al rifiuto urbano misto e, in particolare, al fine di garantire, entro il 3 1 dicembre 2008, il raggiungimento di un tasso di raccolta separata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici pari ad almeno 4 kg in media per abitante all'anno |
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