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D.Lvo 23/02/2006 n. 149

3. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2003 dopo la lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti: «d-bis) i risultati conseguiti nel quadro di tali accordi devono esser controllati con cadenza individuata nell'ambito degli accordi stessi e riferiti alle autorità competenti ed alla Commissione europea; d-ter) le autorità competenti dovranno assumere le opportune misure per esaminare i progressi compiuti nell'ambito di tali accordi; d-quater) nel caso di inosservanza degli accordi o di mancato raggiungimento degli obiettivi oggetto degli accordi, le autorità competenti assumeranno tutte le misure per garantire l'osservanza delle misure previste dal presente decreto.».

Art. 10 - Modifiche all'articolo 13, comma 3 del decreto legislativo 24 giugno 2003 n. 209

1. All'articolo 13, comma 3, le parole: «o della dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 5, commi 6 e 7».

Art. 11 - Modifiche all'articolo 15, comma 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003 n. 209

1. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 209 del 2003 alla fine della lettera b) è aggiunto il seguente periodo: «Nelle more del conseguimento delle obbligazioni di cui all'articolo 5, i produttori sostengono, a titolo individuale, gli eventuali costi derivanti dal valore negativo dei veicoli immessi sul mercato a partire dal 1° luglio 2002.».

2. All'articolo 15 del decreto legislativo n. 209 del 2003, dopo il comma 11 è inserito il seguente: «11-bis. All'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "la cessazione della circolazione di veicoli a motore e di rimorchi non avviati alla demolizione o" sono soppresse.».

Art. 12 - Modifiche all'Allegato IV, punto 5), e all'Allegato II punti 2. e 3. del decreto legislativo 24 giugno 2003 n. 209

1. All'Allegato IV del decreto legislativo n. 209 del 2003 il punto 5) è sostituito dal seguente: «5) l'impegno alla cancellazione del veicolo dal PRA».

2. All'allegato II del decreto legislativo n. 209 del 2003 il punto 2. è sostituito dal seguente: 2.

a) Alluminio destinato a lavorazione meccanica contenente, in peso, il 2% o meno 1° luglio 2005 (1) b) Alluminio destinato a lavorazione meccani- ca contenente, in peso, 1'1% o meno di piombo in peso 1° luglio 2008 (2) 3. All'allegato II del decreto legislativo n. 209 del 2003, la data prevista al punto 3., seconda colonna, è soppressa. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a R

oma, addì 23 febbraio 2006 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Fini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Scajola, Ministro delle attività produttive Storace, Ministro della salute La Loggia, Ministro per gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli DLS 23/02/2006 n.149 – Attuazione direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso.

 

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