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D.Lvo 23/02/2000 n. 38

Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, primo comma, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1 marzo 2000

Capo I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREMI DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI (INAIL)

Art. 1. Ambito di applicazione delle gestioni

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, fermo restando quanto stabilito dall'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30-6-1965, n. 1124 , e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominato «testo unico», nell'ambito della gestione industria di cui al Titolo I del medesimo testo unico, sono individuate, ai fini tariffari, le seguenti quattro gestioni separate:

a) industria, per le attività: manifatturiere, estrattive, impiantistiche; di produzione e distribuzione dell'energia, gas ed acqua; dell'edilizia; dei trasporti e comunicazioni; della pesca; dello spettacolo; per le relative attività ausiliarie;

b) artigianato, per le attività di cui alla legge 8-8-1985, n. 443 , e successive modifiche ed integrazioni;

c) terziario, per le attività: commerciali, ivi comprese quelle turistiche; di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per le attività professionali ed artistiche: per le relative attività ausiliarie;

d) altre attività, per le attività non rientranti fra quelle di cui alle lettere a),

b) e c), fra le quali quelle svolte dagli enti pubblici, compresi lo Stato e gli enti locali, e quelle di cui all'art. 49, primo comma, lettera e), della legge 9-3-1989, n. 88.

2. A ciascuna delle quattro gestioni di cui al primo comma sono riferite le attività protette di cui all'art. 1 del testo unico .

Art. 2. Classificazione dei datori di lavoro

1. I datori di lavoro indicati all'art. 9 del testo unico sono classificati nelle gestioni individuate all'art. 1 ai sensi dell'art. 49 della legge 9-3-1989, n. 88, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Per i settori non ricadenti nell'ambito dell'art. 49 della legge 9-3-1989, n. 88, e successive modificazioni e integrazioni e per i soggetti non classificabili ai sensi del primo comma, la classificazione è disposta dall'INAIL.

3. Avverso i provvedimenti adottati ai sensi del secondo comma è dato ricorso al consiglio di amministrazione dell'INAIL, che decide in via definitiva, con la procedura indicata nell'art. 45 del testo unico.

4. I datori di lavoro devono denunciare all'INAIL le modifiche soggettive ed oggettive che comportino la variazione della classificazione prevista dal presente articolo ai sensi dell'art. 12 del testo unico (v.).

Art. 3. Tariffe dei premi

1. Fermo restando l'equilibrio finanziario complessivo della gestione industria, per ciascuna delle gestioni di cui all'art. 1 sono approvate, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, distinte tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le relative modalità di applicazione, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale e dell'attuazione delle norme di cui al decreto legislativo 19-91994, n. 626 , e successive modificazioni e integrazioni, nonché degli oneri che concorrono alla determinazione dei tassi di premio.

2. In sede di prima applicazione, le tariffe di cui al primo comma sono aggiornate entro il triennio successivo alla data di entrata in vigore delle stesse.

3. Ogni tariffa stabilisce, per ciascuna delle lavorazioni in essa comprese, il tasso di premio nella misura corrispondente al relativo rischio medio nazionale in modo da includere l'onere finanziario di cui al secondo comma dell'art. 39 del testo unico.

4. In considerazione della peculiarità dell'attività espletata, sono introdotte, in via sperimentale, per i lavoratori autonomi artigiani, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del consiglio di amministrazione dell'INAIL, speciali forme e livelli tariffari che, assicurando un trattamento minimo di tutela obbligatoria, consentano flessibilità nella scelta degli stessi, anche in

5. Le tariffe dei premi relative al triennio 2000-2002, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2000. Fino all'adozione dei provvedimenti dell'INAIL in applicazione dei decreti ministeriali di approvazione delle suddette tariffe, il premio anticipato di cui all'art. 44 del testo unico e successive modificazioni, è calcolato sulla base della tariffa dei premi in vigore al 31 dicembre 1999, è versato provvisoriamente nella misura del 95 per cento dell'importo così determinato. Limitatamente all'anno 2000 i termini stabiliti dall'art. 28, quarto comma, e dall'art. 44, secondo comma, del testo unico, e successive modificazioni, sono prorogati al 16 marzo. Il decreto ministeriale di approvazione delle tariffe fisserà, nelle relative modalità di applicazione, i criteri per eventuali conguagli.

6. Ferma restando la possibilità di modifica con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, la misura massima dei tassi medi nazionali è ridotta al 130 per mille.

7. Ai fini del finanziamento del disavanzo della gestione agricoltura è autorizzata per gli anni 2000 e 2001 la spesa di lire 700 miliardi annui, ai sensi dell'art. 55, primo comma, lettera o), della legge 17-5-1999, n. 144 e relative disposizioni attuative. Per gli anni successivi, nei limiti di lire 700 miliardi annui, la spesa è autorizzata subordinatamente all'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 8 della legge 23-12-1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4. Assicurazione dei lavoratori dell'area dirigenziale

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, fermo restando quanto disposto dagli artt. 1 e 4 del testo unico , sono soggetti all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali i dipendenti dai soggetti di cui all'art. 9 del testo unico, appartenenti all'area dirigenziale anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche. La retribuzione valevole ai fini contributivi e risarcitivi è pari al massimale per la liquidazione delle rendite, di cui all'art. 116, terzo comma, del testo unico. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, vengono individuati i riferimenti tariffari per la classificazione delle lavorazioni svolte dai suddetti dipendenti.

2. I premi versati anteriormente alla data dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo conservano la loro efficacia anche ai fini delle relative prestazioni. Per l'anno 1999 e fino all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, la retribuzione valevole ai fini della determinazione del premio è quella indicata nel primo comma. Nel caso di malattie professionali o infortuni sul lavoro che comportino l'obbligo per l'INAIL di corrispondere prestazioni per periodi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il relativo rapporto assicurativo decorre dalla data dell'evento indennizzato.

3. Ferma restando la decorrenza dell'obbligo assicurativo e del diritto alle prestazioni dalla data di cui al primo comma, in sede di prima applicazione, i termini per la presentazione delle denunce di cui all'art. 12 del testo unico sono stabiliti in trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 5. Assicurazione dei lavoratori parasubordinati

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono soggetti all'obbligo assicurativo i lavoratori parasubordinati indicati all'art. 49, secondo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22-12-1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, qualora svolgano le attività previste dall'art. 1 del testo unico o, per l'esercizio delle proprie mansioni, si avvalgano, non in via occasionale, di veicoli a motore da essi personalmente condotti.

2. Ai fini dell'assicurazione INAIL il committente è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal testo unico.

3. Il premio assicurativo è ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente.

4. Ai fini del calcolo del premio la base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti, salvo quanto stabilito dall'art. 116, terzo comma, del testo unico. Il tasso applicabile all'attività svolta dal lavoratore è quello dell'azienda qualora l'attività stessa sia inserita nel ciclo produttivo, in caso contrario, dovrà essere quello dell'attività effettivamente svolta.

5. Ferma restando la decorrenza dell'obbligo assicurativo e del diritto alle prestazioni dalla data di cui al primo comma, in sede di prima applicazione, i termini per la presentazione delle denunce di cui all'art. 12 del testo

Art. 6. Assicurazione degli sportivi professionisti

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono soggetti all'obbligo assicurativo gli sportivi professionisti dipendenti dai soggetti di cui all'art. 9 del testo unico , anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, saranno stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo.

2. Ferma restando la decorrenza dell'obbligo assicurativo e del diritto alle prestazioni dalla data di cui al primo comma, in sede di prima applicazione, i termini per la presentazione delle denunce di cui all'art. 12 del testo unico sono stabiliti in trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 7. Lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari

1. Le tariffe di cui all'art. 3 si applicano anche per le attività svolte dai lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari, di cui al decreto legge 317- 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3-10-1987, n. 398.

2. In caso di insussistenza dell'ultima condizione indicata nell'art. 2, comma 6-bis, del decreto legge 21-3-1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20-5-1988, n. 160, i datori di lavoro sono tenuti al pagamento, nei confronti dell'INAIL, di un premio integrativo, da applicarsi con decorrenza dalla data di entrata in vigore del suddetto decretolegge, a copertura delle prestazioni dovute dall'Istituto stesso ai sensi del testo unico. La misura del premio integrativo è determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL. I premi versati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano acquisiti e conservano la loro efficacia anche ai fini delle relative pre stazioni.

-omissis –

- L'art. 8 (Retribuzioni di ragguaglio) viene omesso perché modificativo del comma 4 dell'art. 30 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124. Capo II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRESTAZIONI

Art. 9. Rettifica per errore

1. Le prestazioni a qualunque titolo erogate dall'istituto assicuratore possono essere rettificate dallo stesso istituto in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle prestazioni. Salvo i casi di dolo o colpa grave dell'interessato accertati giudizialmente, l'istituto assicuratore può esercitare la facoltà di rettifica entro dieci anni dalla data di comunicazione dell'originario provvedimento errato.

 

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