Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.Lvo 23/02/2000 n. 38

8. Quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado di menomazione dell'integrità psicofisica e sia, comunque, presumibile che questa rientri nei limiti dell'indennizzo in capitale, l'istituto assicuratore può liquidare un indennizzo in capitale in misura provvisoria, dandone comunicazione all'interessato entro trenta giorni dalla data di ricevimento del certificato medico constatante la cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, con riserva di procedere a liquidazione definitiva non prima di sei mesi e non oltre un anno dalla data di ricevimento del predetto certificato medico. In ogni caso l'indennizzo definitivo non può essere inferiore a quello provvisoriamente liquidato.

9. In caso di morte dell'assicurato, avvenuta prima che l'istituto assicuratore abbia corrisposto l'indennizzo in capitale, è dovuto un indennizzo proporzionale al tempo trascorso tra la data della guarigione clinica e la morte.

10. Per l'applicazione dell'art. 77 del testo unico si fa riferimento esclusivamente alla quota di rendita di cui al secondo comma, lettera b).

11. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si applica la normativa del testo unico, in quanto compatibile.

12. All'onere derivante dalla prima applicazione del presente articolo, valutato in lire 340 miliardi annui, si fa fronte con un'addizionale sui premi e contributi assicurativi nella misura e con le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui al terzo comma. Capo III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE

Art. 14. Norme in materia di procedure e speditezza dell'azione amministrativa

1. Al fine di garantire maggiore speditezza all'azione amministrativa, il consiglio di amministrazione dell'INAIL può adottare delibere intese a semplificare e a snellire aspetti procedurali della disciplina dell'assicurazione conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Tali delibere sono soggette all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La presente disposizione non si applica ai procedimenti aventi ad oggetto diritti soggettivi.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, i datori di lavoro soggetti alle disposizioni del testo unico debbono comunicare all'INAIL, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 12 del medesimo testo unico, il codice fiscale dei lavoratori assunti o cessati dal servizio contestualmente all'instaurazione del rapporto di lavoro o alla sua cessazione. In caso di omessa o errata comunicazione è applicata una sanzione amministrativa di lire centomila per lavoratore. Ai proventi derivanti dalla comminazione di detta sanzione si applicano le disposizioni di cui all'art. 197 del testo unico e successive modificazioni e integrazioni. Capo IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIORDINAMENTO DEI COMPITI E DELLA GESTIONE DEL CASELLARIO CENTRALE INFORTUNI

Art. 15. Natura e funzione del Casellario centrale infortuni

1. Il Casellario centrale infortuni, di seguito denominato Casellario, svolge una funzione pubblica con autonomia gestionale, sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, avvalendosi della struttura e delle risorse organizzative poste a disposizione dall'INAIL, il quale provvede alle relative necessità, determinate secondo le indicazioni dell'organo di governo del Casellario, di cui all'art. 19, secondo comma, mediante previsione di spesa su separato capitolo nell'ambito del bilancio dell'Istituto. Il Casellario è titolare della banca dati, relativa agli infortuni professionali e non professionali ed alle malattie professionali, la quale viene alimentata dai soggetti indicati nell'art. 17, in seguito denominati utenti.

Art. 16. Compiti del Casellario

1. Il Casellario svolge i seguenti compiti:

a) archiviare, conservare, comunicare agli utenti dati, relativi a casi d'infortunio professionale e non professionale e di malattia professionale, i quali importino invalidità permanente o morte, anche a prescindere da uno specifico evento lesivo;

b) elaborare i dati, mediante procedure informatiche, che consentano l'ottimizzazione della loro utilizzazione anche in forma aggregata da parte dei soggetti autorizzati;

c) favorire l'integrazione ed il raccordo della propria banca dati con altre analoghe a livello nazionale e sovranazionale, nonché con quelle a carattere previdenziale.

2. Può, altresì, fornire dati in forma aggregata per indagini conoscitive alle istituzioni pubbliche e private di studi e ricerche.

Art. 17. Utenti del Casellario

1. Sono autorizzati all'accesso alle informazioni contenute nella banca dati:

a) gli istituti che esercitano l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro;

b) gli enti che esercitano, congiuntamente o disgiuntamente, l'assicurazione contro i rischi di infortunio e l'assicurazione conto i rischi derivanti dalla circolazione di automezzi, soggetti al controllo dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP).

Art. 18. Obblighi e diritti degli utenti

1. Gli utenti sono tenuti a comunicare al Casellario i casi d'invalidità derivanti da infortunio professionale e non o da malattia professionale, il relativo grado ed eventuali variazioni o altri casi d'invalidità o di morte, comunque accertati nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali.

2. I soggetti di cui al primo comma, hanno diritto ad acquisire i dati relativi a casi d'infortunio professionale e non professionale e di malattia professionale, i quali importino invalidità permanente o morte, nonché dati in forma aggregata per indagini conoscitive sull'esistenza di precedenti, anche indipendentemente dal verificarsi di un evento lesivo.

3. Le comunicazioni relative agli eventi di cui al primo e secondo comma devono essere effettuate nei termini e con le modalità indicati nel regolamento di esecuzione, di cui all'art. 22.

4. Gli utenti rispondono in proprio, ai sensi della legge 31-12-1996, n. 675 , e successive modifiche e integrazioni, della utilizzazione dei dati acquisiti dal Casellario.

5. Per consentire l'adeguamento delle strutture organizzative ed informative, l'obbligo di cui al primo comma relativo agli enti che esercitano l'assicurazione contro i rischi derivanti dalla circolazione di automezzi decorre a partire dall'anno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all'art. 22.

Art. 19. Organi del Casellario

1. Gli organi del Casellario sono:

a) comitato di gestione;

b) presidente;

c) il dirigente responsabile del Casellario.

2. Il comitato di gestione, di seguito denominato comitato, è composto da:

a) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con funzioni di presidente;

b) un rappresentante dell'INAIL;

c) un rappresentante dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA);

d) un rappresentante dell'utenza pubblica diverso dall'INAIL;

e) un rappresentante dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA);

f) un rappresentante delle imprese di assicurazione designato dall'Asso ciazione nazionale tra le imprese assicuratrici (A.N.I.A.);

g) il dirigente responsabile del Casellario, designato dall'INAIL;

h) due esperti, uno in materia di assicurazione e uno in materia di disci pline statistiche, designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Su delibera del comitato di gestione approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale può essere variata la composizione del comitato medesimo in funzione delle esigenze emergenti. I membri, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta. Il comitato è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta. Il comitato svolge i seguenti compiti:

a) stabilisce le modalità per l'acquisizione e la gestione dei dati;

b) determina le linee generali e i criteri di massima per la gestione del servizio;

c) delibera il regolamento di esecuzione di cui all'art. 22;

d) determina i contributi dovuti dagli utenti, in base alla spesa effettiva mente sostenuta;

e) sovrintende in genere al funzionamento ed alla gestione del Casellario, adottando i necessari provvedimenti;

f) delibera, annualmente, il bilancio di previsione e il conto consuntivo della gestione e lo sottopone al consiglio di amministrazione dell'INAIL.

4. Il presidente:

a) ha la rappresentanza legale del Casellario;

b) assume i provvedimenti di carattere indilazionabile, sottoponendoli a ratifica del comitato nella prima riunione utile.

5. Il dirigente responsabile del Casellario:

a) cura l'esecuzione delle deliberazioni del comitato;

b) dirige i servizi e, sulla base delle deliberazioni del comitato, organizza il funzionamento di essi;

c) segnala al comitato i casi di inadempienza da parte degli utenti;

d) firma gli atti di gestione in conformità alla disciplina di cui al decreto le gislativo 3-2-1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, nonché gli altri la cui firma sia a lui delegata dal presidente;

e) esercita in genere tutte le attribuzioni a lui demandate dal comitato;

f) svolge una funzione di collegamento con le strutture competenti dell'I- NAIL, in ordine all'acquisizione e gestione delle risorse ed alla regolazione dei flussi finanziari nell'ambito del bilancio dell'INAIL.

Art. 20. Sanzioni

1. L'inosservanza degli obblighi di cui all'art. 18, primo comma, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di L. 50.000, maggiorata del 10 per cento in ogni caso di reiterazione. Ai proventi derivanti dalla comminazione di detta sanzione si applicano le disposizioni di cui all'art. 197 del testo unico, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 21. Contributi

1. Le spese per le modifiche strutturali, l'aggiornamento delle tecnologie, il funzionamento in genere del Casellario sono anticipate dall'INAIL e, successivamente, ripartite tra gli utenti di cui all'art. 17.

2. Il contributo viene determinato, annualmente, dal comitato, in base alla spesa effettivamente sostenuta per il servizio e commisurato ad una percentuale dei premi e contributi di assicurazione, ivi compresi, nel limite del 10 per cento i premi di assicurazione relativi alla responsabilità civile auto, incassati nell'anno di riferimento.

Art. 22. Regolamento di esecuzione

1. Le norme di esecuzione del presente capo, nonché le modalità di individuazione dei responsabili del trattamento dei dati ed il sistema di sicurezza degli accessi nel rispetto della legge 31-12-1996, n. 675 , sono disciplinati con regolamento, adottato dal comitato entro novanta giorni dal suo insediamento ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

2. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con le norme di cui al presente Capo. Capo INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE

Art. 23. Programmi e progetti in materia di sicurezza e igiene del lavoro

1. É istituito, in via sperimentale, per il triennio 1999-2001, in seno alla contabilità generale dell'INAIL, apposita evidenza finalizzata, nel limite consentito dalla normativa comunitaria, ad interventi di sostegno di:

a) programmi di adeguamento delle strutture e dell'organizzazione alle normative di sicurezza e igiene del lavoro delle piccole e medie imprese e dei settori agricolo e artigianale, in attuazione del decreto legislativo 19-9-1994, n. 626, e successive modificazioni;

b) progetti per favorire l'applicazione degli artt. 21 e 22 del decreto legislativo 19-9-1994, n. 626 , e successive modificazioni, anche tramite la produzione di strumenti e prodotti informatici, multimediali, grafico visi- o a costo di produzione.

2. Per il finanziamento degli interventi di cui al primo comma, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate, in misura percentuale, sulla base delle risultanze del bilancio, le risorse economiche da conferire nei limiti di complessivi 600 miliardi di lire.

 

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