| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
D.Lvo 21/09/2005 n. 2382. Per "esplosivo" si intende: -una sostanza o un preparato che crea un pericolo di esplosione per effetto di urto, attrito, fiamma o altre fonti di ignizione (frase di rischio R 2); -una sostanza o un preparato che crea un pericolo gravissimo di esplosione per effetto di urto, attrito, fiamma o altre fonti di ignizione (frase di rischio R 3); -una sostanza, preparato o articolo che rientra nella classe 1 dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (UN/ADR) concluso il 30 settembre 1957, modificato e recepito nella direttiva 94/55/CE del Consiglio, modificata, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada (3). In questa definizione sono inclusi le sostanze e i preparati pirotecnici, che ai fini del presente decreto, sono definiti come sostanze (o miscele di sostanze) destinate a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti grazie a reazioni chimiche esotermiche automantenute. Se una sostanza o preparato è classificato sia con UNIADR che con le frasi di rischio R 2 o R 3, la classificazione UN/ADR ha la precedenza su quella delle frasi di rischio. Le sostanze e gli articoli della Classe 1 sono assegnati a una qualsiasi delle divisioni 1.1-1.6 a norma del sistema di classificazione UN/ADR. Le divisioni e le frasi di rischio pertinenti sono: Divisione 1.1: "Sostanze e articoli comportanti un rischio di esplosione in massa. (Una esplosione in massa è una esplosione che interessa in modo praticamente istantaneo la quasi totalità del carico). " Divisione 1.2: "Sostanze e articoli comportanti un rischio di proiezione senza rischio di esplosione in massa. " Divisione 1.3: "Sostanze e articoli comportanti un rischio di incendio con leggero rischio di spostamento di aria o di proiezione o dell'uno e dell'altro, ma senza rischio di esplosione di massa, a) la cui combustione dà luogo ad un considerevole irraggiamento termico, oppure b) che bruciano gli uni dopo gli altri con effetti minimi di spostamento di aria o di proiezione o di entrambi." Divisione 1.4: "Sostanze e articoli che presentano solo un leggero pericolo in caso di accensione o innesco durante il trasporto. gli effetti sono essenzialmente limitati al collo e non danno luogo normalmente alla proiezione di frammenti di dimensioni significative o a distanza significativa. Un incendio esterno non deve comportare l'esplosione praticamente istantanea della quasi totalità del contenuto del collo." Divisione 1.5: "Sostanze molto poco sensibili comportanti un rischio di esplosione in massa la cui sensibilità è tale che, nelle normali condizioni di trasporto, non vi sia che una molto lieve probabilità di innesco o di passaggio dalla combustione alla detonazione. La prescrizione minima è che esse non devono esplodere durante la prova al fuoco esterno." Divisione 1.6: "Articoli estremamente poco sensibili non comportanti un rischio di esplosione in massa. Questi articoli contengono solo sostanze detonanti estremamente poco sensibili e presentano una trascurabile probabilità di innesco o di propagazione accidentale. Il rischio è limitato all'esplosione di un unico articolo." In questa definizione sono incluse anche le sostanze o i preparati esplosivi o pirotecnici contenuti negli articoli. Nel caso di articoli contenenti sostanze o preparati esplosivi o pirotecnici, se la quantità della sostanza o del preparato contenuto nell'articolo è nota, ai fini del presente decreto, si tiene conto di tale quantità. Se la quantità non è nota, ai fini del presente decreto, l'intero articolo è considerato esplosivo. 3. Riguardo alle sostanze "infiammabili", "facilmente infiammabili" ed "estremamente infiammabili" (categorie 6, 7 e 8) si intende per: a) liquidi infiammabili. le sostanze e i preparati che hanno un punto di infiammabilità uguale o superiore a 21 "C e inferiore o uguale a 55 "C (frase che descrive il ri schio R 10) e che sopportano la combustione; b) liquidi facilmente infiammabili, 1) - le sostanze e i preparati che possono riscaldarsi fino ad incendiarsi a contatto con I'aria a temperatura ambiente senza alcun apporto di energia (frase che descrive il rischio R 17); - le sostanze e i preparati che hanno un punto di infiammabilità inferiore a 55 "C e che sotto pressione rimangono allo stato liquido, qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione e l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti; 2) sostanze e preparati il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21 "C, ma che non sono estremamente infiammabili (frase che descrive il rischio R11, secondo trattino); c) gas e Iiquidi estremamente infiammabili, 1) le sostanze e i preparati liquidi che hanno un punto di infiammabilità inferiore a O "C e un punto di eboitizione (o un punto iniziale di ebollizione, in caso di intervallo di ebollizione) a pressione normale, inferiore o uij'iale a 35 "C (frase che descrive il rischio R 12, primo trattino), e 2) i gas che sono infiammabili a contatto dell'aria a temperatura ambiente e a pressione normale (frase che descrive il rischio R12, secondo trattino) e che sono allo stato gassoso o supercritico e le sostanze e i preparati liquidi infiammabili e altamente infiammabili mantenuti ad una temperatura superiore al loro punto di ebollizione. 4. Nel caso di uno stabilimento in cui non sono presenti singole sostanze o preparati in quantità pari o superiore alle quantità limite corrispondenti, si applica la seguente regola per determinare se lo stabilimento sia o no soggetto alle prescrizioni pertinenti del presente decreto. Il presente decreto si applica se il valore ottenuto dalla somma q1/QU1 + q2/QU2 + q3/QU3 + q4/QU4 + q5/QU5+ ... è maggiore o uguale a 1, dove qx è la quantità presente di sostanza pericolosa x (o categoria di sostanze pericolose) compresa nella parte 1 o nella parte 2 del presente allegato, e Qux è la quantità limite corrispondente per la sostanza o categoria x indicata nella colonna 3 della parte 1 o della parte 2. Il presente decreto si applica, limitatamente agli obblighi di cui agli articoli 6 e 7 del presente decreto, se il valore ottenuto dalla somma q1/QL1 + q2/QL2 + q3/QL3 + q4/QL4 + q5/QL5+ ... è maggiore o uguale a 1, dove qx è la quantità presente di sostanza pericolosa x (o categoria di sostanze pericolose) compresa nella parte 1 o nella parte 2 del presente allegato, e QLX è la quantità limite corrispondente per la sostanza o categoria x indicata nella colonna 2 della parte 1 o della parte 2. Tale regola è usata per valutare i pericoli complessivi associati alla tossicità, all'infiammabilità e all'ecotossicità. Di conseguenza, deve essere applicata tre volte: a) per sommare le sostanze e i preparati specificati alla parte 1 classificati come tossici o molto tossici e le sostanze e i preparati delle categorie 1 o 2; b) per sommare le sostanze e i preparati specificati alla parte I classificati come comburenti, esplosivi, infiammabili, altamente infiammabili o estremamente infiammabili e le sostanze e i preparati delle categorie 3, 4, 5, 6, 7a, 7b o 8; c) per sommare sostanze e preparati specificati nella parte I e classificati come pericolosi per l'ambiente [R 50 (compresa R 50/53) o R 51/53] con le sostanze e i preparati che rientrano nelle categorie 9 i) o 9 ii). Le disposizloni pertinenti del presecte decreto si applicano se uno qualsiasi dei valori ottenuti dalle somme a), b) o c) è maggiore o uguale a 1. (1) GU 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 80712003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36). (2) GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo daiia direttiva 2001/60/CE della Conmissiorie (GU L 226 dei 22.8.2007, pag. 5). (3) GU L 319 del 12.12.1994, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo da!la direttiva 2003/29/CE della Commissione (GU L 90 de11'8.4.2003, pag. 45). |
|
Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact |
2008-2011©
|