Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









D.Lvo 21/09/2005 n. 238

d) dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli stabilimenti di cui all'articolo 6, qualora non assoggettati a tali disposizioni a norma dell'articolo 8. Il piano di emergenza esterno è redatto sulla scorta delle informazioni di cui al medesimo articolo 6 e all'articolo 12.»

e) al comma 7, dopo le parole: «decreto legislativo n. 112 del 1998» sono aggiunte le seguenti: «, fatta eccezione per le procedure di adozione e aggiornamento di cui ai commi 4 e 4-bis.».

Art. 12.

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni

a) al comma 3, ultimo periodo, le parole: «viene eventualmente previsto» sono sostituite dalle seguenti parole: «è previsto»

b) dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente: «5-bis. Le istruttorie di cui ai commi 2 e 3 comprendono sopralluoghi tesi a garantire che i dati e le informazioni contenuti nel rapporto di sicurezza descrivano fedelmente la situazione dello stabilimento.».

Art. 13.

1. All'articolo 22 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, sono apportate te seguenti modificazioni

a) al comma 2, le parole: «all'articolo 8, comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 8, comma 9»

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Le notizie di cui al comma 4 sono fornite d'ufficio, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nella forma più idonea, a ogni persona ed a ogni struttura frequentata dal pubblico che possono essere colpite da un incidente rilevante verificatosi in uno degli stabilimenti di cui all'articolo

2. Tali notizie sono pubblicate almeno ogni cinque anni e, per gli stabilimenti di cui all'articolo 8, devono essere aggiornate dal sindaco sulla base dei provvedimenti di cui all'articolo 21.».

Art. 14.

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente: «3-bis. Il personale che effettua il sopralluogo può accedere a qualsiasi settore degli stabilimenti, richiedere i documenti ritenuti necessari e quelli indispensabili per la relazione di fine sopralluogo.».

Art. 15.

1. All'articolo 25 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Le verifiche ispettive di cui al comma 1 sono svolte al fine di consentire un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento, per garantire che il gestore possa comprovare di

a) aver adottato misure adeguate, tenuto conto delle attività esercitate nello stabilimento, per prevenire qualsiasi incidente rilevante

b) disporre dei mezzi sufficienti a limitare le conseguenze di incidenti rilevanti all'interno ed all'esterno del sito

c) non avere modificato la situazione dello stabilimento rispetto ai dati e alle informazioni contenuti nell'ultimo rapporto di sicurezza presentato. ».

Art. 16.

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni

a) ai commi 3 e 4, dopo le parole «nelle eventuali misure integrative prescritte dall'autorità competente» sono inserite le seguenti: «, anche a seguito di controlli ai sensi dell'articolo 25,»

b) al comma 7, le parole: «all'articolo 5, comma 3,» sono eliminate

c) al comma 7, le parole: «all'articolo 14, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 14, comma 6».

Art. 17.

1. L'allegato B al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, è abrogato.

Art. 18.

1. L'allegato I al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, è sostituito dall'allegato A al presente decreto.

Art. 19.

1. All'allegato II del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, il punto IV B è sostituito dal seguente: «B. Valutazione dell'ampiezza e della gravità delle conseguenze degli incidenti rilevanti identificati, nonchè piante, immagini o adeguata cartografia delle zone suscettibili di essere colpite da siffatti incidenti derivanti dallo stabilimento.».

Art. 20.

1. All'allegato III al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni

a) il punto i) della lettera c) è sostituito dal seguente: «i) organizzazione e personale: ruoli e responsabilità del personale addetto alla gestione dei rischi di incidente rilevante ad ogni livello dell'organizzazione. Identificazione delle necessità in materia di formazione del personale e relativa attuazione; coinvolgimento dei dipendenti e del personale di imprese subappaltatrici che lavorano nello stabilimento;»

b) il punto v) della lettera c) è sostituito dal seguente: «v) pianificazione di emergenza: adozione e attuazione delle procedure per identificare le prevedibili situazioni di emergenza tramite un'analisi sistematica, per elaborare, sperimentare e riesaminare i piani di emergenza in modo da far fronte a tali situazioni di emergenza, e per impartire una formazione specifica al personale interessato. Tale formazione riguarda tutto il personale che lavora nello stabilimento, compreso il personale interessato di imprese subappaltatrici;».

Art. 21.

1. All'allegato V al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni

a) alla sezione 1 le parole: «La Società ha presentato la relazione di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo» sono eliminate

b) alla sezione 2, la parola: «fabbricante.» è sostituita dalla seguente: «gestore.»

c) alla sezione 2, dopo il primo paragrafo è aggiunto il seguente: «Riportare le autorizzazioni e le certificazioni adottate in campo ambientale dallo stabilimento»

d) alla sezione 3, è aggiunto il seguente trattino: «- riportare una cartografia, in formato A3 secondo una adeguata scala, che metta in rilievo i confini dello stabilimento e delle principali aree produttive, logistiche e amministrative»

e) alla sezione 4 le parole: «Sostanze e preparati soggetti al decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988» sono sostituite dalle seguenti: «Sostanze e preparati soggetti al decreto legislativo n. 334/1999»

f) alla sezione 4, prima della colonna: «Nome comune o generico» è inserita la seguente: «Numero CAS o altro indice identificativo della sostanza/ preparato»

g) alta sezione 7 le parole da: «Le informazioni debbono ...» a: «... desunte dal Rapporto di sicurezza)» sono sostituite dalle seguenti: «Le informazioni debbono fare esplicito riferimento ai Piani di emergenza interni di cui all'articolo 11 e ai Piani di emergenza esterni di cui all'articolo 20 del presente decreto. Qualora i Piani di emergenza esterni non siano stati predisposti, il gestore dovrà riportare le informazioni desunte dal Rapporto di sicurezza, ovvero dalla pianificazione di emergenza di cui all'allegato III, lettera c), punto v)»

h) alla sezione 9, il titolo è sostituito dal seguente: «Informazioni per le auto rità competenti sugli scenari incidentali con impatto all'esterno dello stabili mento (fare riferimento alle zone individuate nel Piano di emergenza ester no. Quando il PEE non è stato predisposto o non è previsto dalla normativa vigente, il gestore fa riferimento al RdS o all'analisi dei rischi).».

Art. 22.

1. All'allegato VII al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, le parole: «comma 11» sono costituite dalle seguenti: «comma 10».

Art. 23.

1. I gestori degli stabilimenti che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono assoggettati alle disposizioni del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 334 del 1999»

a) inviano la notifica di cui all'articolo 6, comma 2, e la scheda di informazione di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 334 del 1999, nei modi ed ai soggetti indicati allo stesso articolo 6, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto

b) redigono il documento di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 1999 tempestivamente e, in ogni caso, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto

c) attuano il Sistema di gestione della sicurezza di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 334 del 1999 tempestivamente e, in ogni caso, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei modi di cui al suddetto articolo 7, comma 2

d) inviano il rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 1999 tempestivamente e, in ogni caso, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto

e) predispongono il Piano di emergenza interno di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 334 del 1999 nei modi stabiliti allo stesso articolo 11 tempestivamente e, in ogni caso, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto

f) trasmettono le informazioni di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 334 del 1999 nei modi stabiliti dallo stesso articolo 11, tempestivamente e, in ogni caso, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai soggetti individuati dallo stesso comma 4, nonchè al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente del territorio.

2. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 334 del 1999, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'interno, della salute, delle attività produttive e per i beni e le attività culturali, previa espressa intesa con la Conferenza unificata, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottate linee guida in materia di assetto del territorio, per la formazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale e delle relative procedure di attuazione per le zone interessate dagli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 334 del 1999, ad integrazione dei requisiti minimi di sicurezza stabiliti con il decreto adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 334 del 1999. Dette linee guida tengono conto della necessità di prevedere e mantenere opportune distanze tra gli stabilimenti e le zone residenziali, gli edifici e le zone frequentate dal pubblico, le vie di trasporto principali, le aree ricrea- tive e le aree di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili dal punto di vista naturale, nonchè tra gli stabilimenti e gli istituti, i luoghi e le aree tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed individuano inoltre

a) gli elementi che devono essere tenuti in considerazione nel quadro co noscitivo relativo allo stato del territorio, delle componenti ambientali e dei beni culturali e paesaggistici, interessati da potenziali scenari di incidente rilevante

b) i criteri per l'eventuale adozione da parte delle regioni, nell'ambito degli strumenti di governo del territorio, di misure aggiuntive di sicurezza e di tutela delle persone e dell'ambiente, anche tramite interventi sugli immobili e sulle aree potenzialmente interessate da scenari di danno

c) i criteri per la semplificazione e l'unificazione dei procedimenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, ai fini del controllo dell'urbanizzazione nelle aree a rischio di incidente rilevante.

Art. 24.

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, nè minori entrate per la finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 settembre 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Fini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze Storace, Ministro della salute Pisanu, Ministro dell'interno Scajola, Ministro delle attività produttive Lunardi, Ministro delle in-frastrutture e dei trasporti La Loggia, Ministro per gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli Allegato A (previsto dall'art. 18, comma 1, che sostituisce l'allegato I al decreto legislativo n. 334 del 1999) Allegato I ELENCO DELLE SOSTANZE, MISCELE E PREPARATI PERICOLOSI PER L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 2 INTRODUZIONE

 

Pagina 2/4 - pagine: [1] [2] [3] [4]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional