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D.Lvo 21/03/2005 n. 66

DECRETO LEGISLATIVO 21 marzo 2005 n. 66

Attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

-Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

- Vista la direttiva n. 2003/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 2003, recante modifica della direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, già modificata dalla direttiva 2000/71/CE della Commissione, del 7 novembre 2000;

-Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2003);

-Visto l'articolo 14 della legge 17 agosto 1988, n. 400;

- Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi;

-Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

-Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 2004;

-Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 28 ottobre 2004;

-Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell' 11 febbraio 2005;

-Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle attività produttive e il Ministro della salute;

emana il seguente decreto legislativo:

Art.1. - Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce, ai fini della tutela della salute e dell'ambiente, le specifiche tecniche relative ai combustibili da utilizzare nei veicoli azionati da un motore ad accensione comandata o da un motore ad accensione per compressione.

Art. 2. - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) benzina: gli oli minerali volatili destinati al funzionamento dei motori a combustione interna e ad accensione comandata, utilizzati per la propulsione di veicoli e compresi nei codici NC 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49, 2710 11 51 e 2710 11 59;

b) combustibile diesel: i gasoli specificati nel codice NC 2710 19 41, utilizzati per i veicoli a propulsione autonoma di cui alle direttive 70/220/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, e 98/77/CE della Commissione, del 2 ottobre 1998; ricadono in tale definizione anche i liquidi derivati dal petrolio compresi nei codici NC 2710 19 41 e 2710 19 45, destinati all'uso nei motori di cui alle direttive 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, e 2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2000;

c) commercializzazione: messa a disposizione, sul mercato nazionale, presso i depositi fiscali, i depositi commerciali o gli impianti di distribuzione, dei combustibili di cui alle lettere a) o b), indipendentemente dall'assolvimento dell'accisa;

d) deposito fiscale: impianto in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti i combustibili di cui alle lettere a) o b), sottoposti ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall'amministrazione finanziaria; ricadono in tale definizione anche gli impianti di produzione dei combustibili;

e) combustibile sottoposto ad accisa: combustibile al quale si applica il regime fiscale delle accise;

f) deposito commerciale: deposito in cui vengono ricevuti, immagazzinati e spediti i combustibili di cui alle lettere a) o b), ad accisa assolta;

g) impianto di distribuzione: complesso commerciale unitario, accessibile al pubblico, costituito da una o più pompe di distribuzione, con le relative attrezzature e accessori, ubicato lungo la rete stradale ordinaria o lungo le autostrade;

h) pompa di distribuzione: apparecchio di erogazione automatica dei combustibili di cui alle lettere a) o b), inserito in un impianto di distribu- zione, che presenta un sistema di quantificazione, inteso come valorizzazione, dell'erogato;

i) combustibili in distribuzione: combustibili per i quali l'accisa è stata assolta messi a disposizione sul mercato nazionale per i consumatori finali.

Art. 3. - Benzina

1. E' vietata la commercializzazione di benzina senza piombo non conforme alle specifiche di cui all'Allegato I. A decorrere dal 1° gennaio 2009 è vietata la commercializzazione di benzina senza piombo con tenore di zolfo superiore a 10 mg/kg e non conforme alle altre specifiche di cui all'Allegato I.

2. Fermi restando i divieti di cui al comma 1, le imprese che riforniscono direttamente di combustibili gli impianti di distribuzione garantiscono la commercializzazione di benzina senza piombo con un tenore massimo di zolfo pari a 10 mg/kg e conforme alle altre specifiche di cui all'Allegato I presso gli impianti di distribuzione individuati in appositi piani, presentati ed approvati secondo le modalità previste nell'Allegato III, entro trenta giorni dall'approvazione dei medesimi piani. La commercializzazione di tale benzina deve essere adeguatamente segnalata presso gli impianti di distribuzione.

3. E' consentita la commercializzazione di benzina con un contenuto di piombo non superiore a 0,15 g/l, purchè il tenore massimo di benzene sia pari a 1% (v/v) ed il tenore massimo di idrocarburi aromatici totali sia pari a 40% (v/v), per un quantitativo massimo annuale pari allo 0,5% delle vendite totali di benzina dell'anno precedente, destinato ad essere utilizzato dalle auto storiche e ad essere distribuito sotto la responsabilità delle associazioni riconosciute di possessori di auto storiche.

Art. 4. - Combustibile diesel

1. E' vietata la commercializzazione di combustibile diesel non conforme alle specifiche di cui all'Allegato II. A decorrere dal 1° gennaio 2009 è vietata la commercializzazione di combustibile diesel con tenore di zolfo superiore a 10 mg/kg e non conforme alle altre specifiche di cui all'Allegato II.

2. Fermi restando i divieti di cui al comma 1, le imprese che riforniscono direttamente di combustibili gli impianti di distribuzione garantiscono la commercializzazione di combustibile diesel di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), primo periodo, con un tenore massimo di zolfo pari a 10 mg/kg e conforme alle altre specifiche di cui all'Allegato II, presso gli impianti di distribuzione individuati in appositi piani, presentati ed approvati secondo le modalità previste nell'Allegato III, entro trenta giorni dall'approvazione dei medesimi piani. La commercializzazione di tale combustibile diesel deve essere adeguatamente segnalata presso gli impianti di distribuzione.

Art. 5. - Previsione di specifiche più severe

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle attività produttive, e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la commercializzazione di combustibili destinati a tutte o ad alcune categorie di veicoli può essere sottoposta, presso alcune zone, a specifiche più severe di quelle previste dal presente decreto, al fine di tutelare la salute della popolazione presso determinati agglomerati urbani o l'ambiente presso determinate aree critiche sotto il profilo ecologico, nei casi in cui l'inquinamento atmosferico o delle acque freatiche costituisca o possa presumibilmente costituire un problema serio e ricorrente per la salute umana o per l'ambiente.

2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato previa autorizzazione della Commissione europea, alla quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero della salute, presenta preventivamente una apposita domanda, contenente la motivazione della deroga e la dimostrazione che la stessa rispetta il principio di proporzionalità e non ostacola la libera circolazione delle persone e delle merci. Tale domanda è accompagnata dai pertinenti dati ambientali relativi all'agglomerato o alla zona interessata, nonchè da una valutazione dei probabili effetti della deroga sull'ambiente.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero della salute, provvede altresì a trasmettere alla Commissione europea le osservazioni relative alle richieste di deroga presentate da altri Stati.

Art. 6. - Cambiamenti nell'approvvigionamento di oli greggi o prodotti petroliferi

1. Nel caso in cui il rispetto delle specifiche di cui agli articoli 3 e 4 sia reso difficoltoso, per le imprese di produzione, a causa di un cambiamento improvviso nell'approvvigionamento degli oli greggi o dei prodotti petroliferi, dovuto ad eventi eccezionali, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio può stabilire, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle attività produttive, previa autorizzazione della Commissione europea, limiti più elevati di quelli previsti dal presente decreto in relazione ad uno o più componenti dei combustibili, da applicare per un periodo massimo di sei mesi.

Art. 7. - Obblighi di comunicazione e di trasmissione di dati

1. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di seguito denominata: «APAT», elabora e sottopone annualmente al Parlamento una relazione in merito alla qualità dei combustibili commercializzati nell'anno precedente.

2. Ai fini dell'elaborazione della relazione di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dalle norme di cui all'articolo 10, comma 2:

a) gli uffici dell'Agenzia delle dogane competenti per territorio comunicano all'APAT, per il tramite degli uffici centrali dell'Agenzia delle dogane, le informazioni relative agli accertamenti effettuati ed alle infrazioni accertate;

b) i gestori dei depositi fiscali che importano i combustibili di cui al presente decreto da Paesi comunitari ed extracomunitari e i gestori degli impianti di produzione inviano all'APAT i dati concernenti le caratteristiche dei combustibili prodotti o importati e destinati alla commercializzazione, con l'indicazione dei volumi di combustibile a cui i predetti dati sono riferiti.

3. I gestori degli impianti di produzione trasmettono all'APAT, secondo quanto previsto dalle norme di cui all'articolo 10, comma 2, le informazioni relative ai quantitativi di benzina prodotti in conformità a quanto previsto all'articolo 3, comma 3, ed alla destinazione di tale benzina.

4. Entro il 30 giugno di ogni anno, a decorrere dal 2005, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette alla Commissione europea, nel formato previsto dalle pertinenti norme tecniche comunitarie, una relazione, predisposta dall'APAT nel rispetto delle norme di cui all'articolo 10, comma 2, contenente i dati, relativi all'anno civile precedente, sulla qualità dei combustibili in distribuzione, sui volumi totali di benzina e di combustibile diesel in distribuzione, sui volumi totali di benzina con un tenore massimo di zolfo di 10 mg/kg e di combustibile diesel con un tenore massimo di zolfo di 10 mg/kg in distribuzione, nonchè i dati relativi alla presenza sul territorio nazionale degli impianti di distribuzione di cui agli articoli 3, comma 2, e 4, comma 2.

5. Al fine di consentire all'APAT la predisposizione della relazione di cui al comma 4, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette alla stessa, entro il 1° gennaio di ogni anno, i piani approvati con le modalità previste dall'Allegato III o adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 3.

Art. 8. - Accertamenti sulla conformità dei combustibili

1. L'accertamento delle infrazioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, è effettuato, ai sensi degli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, anche avvalendosi dei poteri previsti dall'articolo 18 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dagli uffici dell'Agenzia delle dogane competenti per territorio e dal Corpo della guardia di finanza.

 

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