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D.Lvo 17/03/1995 n. 230Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 230 Attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti. modificato da: D.Lvo 26 maggio 2000 n. 241. Attuazione delle direttive 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti. G.U. serie generale, supplemento ordinario n. 203 del 31-8-2000 D.Lvo 9 maggio 2001 n 257. Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 maggio 2000 n. 241, recante attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti. G.U. serie generale n. 153 del 4-7-2001 D.Lvo 26 maggio 2000 n. 187 Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche G.U. supplemento ordinario n. 157 del 7-7- 2000; avviso di rettifica e comunicato di errata corrige al D.L.vo n. 241/2000 pubblicati nella G.U. n. 68 del 22 marzo 2001; Il Presidente della Repubblica -Visti gli articoli 76 e 87 della costituzione; -Vista la legge 30 luglio 1990 n. 212, ed in particolare l'articolo 4, recante delega al governo per l'attuazione delle direttive del consiglio 80/836/eura tom, 84/467/euratom e 84/466/euratom in materia di tutela dalle radiazioni ionizzanti per i lavoratori, la popolazione e le persone sottoposte ad esami e trattamenti medici; -Vista la legge 19 febbraio 1992 n. 142, ed in particolare l'articolo 41, recante proroga del termine della delega legislativa contemplata dall'articolo 4 della citata legge n. 212 del 1990, nonché delega al governo per l'attuazione della direttiva 89/618/euratom in materia di informazione della popolazione per i casi di emergenza radiologica; -Vista la legge 22 febbraio 1994 n. 146, ed in particolare l'articolo 6, recante proroga del termine della delega legislativa contemplata dall'articolo 41 della citata legge n. 142 del 1992, nonché delega al governo per l'attuazione delle direttive del consiglio 90/641/euratom e 92/3/euratom, in materia, rispettivamente, di protezione operativa dei lavoratori esterni dai rischi di radiazioni ionizzanti e di sorveglianza e di controllo delle spedizioni transfrontaliere di residui radioattivi; -Vista la preliminare deliberazione del consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 1995; - Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della camera dei deputati e del senato della repubblica; -Acquisito il parere della conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome; - Sentiti l'ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), l'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ispesl), l'istituto superiore di sanità (ISS), il consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e l'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA); - Sentito il consiglio interministeriale di coordinamento e consultazione per i problemi relativi alla sicurezza nucleare e alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori, di cui all'articolo 10 del decreto del presidente della repubblica 13 febbraio 1964 n. 185; -Vista la deliberazione del consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 1995; - Sulla proposta del ministro per il coordinamento delle politiche dell'unione europea, di concerto con i ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'interno, della difesa, dei trasporti e della navigazione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per il coordinamento della protezione civile e per la funzione pubblica; Emana il seguente decreto legislativo: Capo I Campo di applicazione Principi generali di protezione dalle radiazioni ionizzanti Art. 1 - Campo di applicazione 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a) alla costruzione, all'esercizio ed alla disattivazione degli impianti nucleari; b) a tutte le pratiche che implicano un rischio dovuto a radiazioni ionizzanti provenienti da una sorgente artificiale o da una sorgente naturale nei casi in cui i radionuclidi naturali siano o siano stati trattati per le loro proprietà radioattive fissili o fertili e cioè: 1) alla produzione, trattamento, manipolazione, detenzione, deposi to, trasporto, importazione, esportazione, impiego, commercio, cessazione della detenzione, raccolta e smaltimento di materie radioattive; 2) al funzionamento di macchine radiogene; 3) alle lavorazioni minerarie secondo la specifica disciplina di cui al capo IV; b-bis) alle attività lavorative diverse dalle pratiche di cui ai punti 1, 2 e 3 che implicano la presenza di sorgenti naturali di radiazioni, secondo la specifica disciplina di cui al capo III bis; b-ter) agli interventi in caso di emergenza radiologica o nucleare o in caso di esposizione prolungata dovuta agli effetti di un'emergenza oppure di una pratica o di un'attività lavorativa non più in atto, secondo la specifica disciplina di cui al capo X. 1-bis. Il presente decreto non si applica all’esposizione al radon nelle abitazioni o al fondo, naturale di radiazione, ossia non si applica né ai radionuclidi contenuti nell’organismo umano, né alla radiazione cosmica presente al livello del suolo, né all’esposizione in superficie ai radionuclidi presenti nella crosta terrestre non perturbata. Dal campo di applicazione sono escluse le operazioni di aratura, di scavo o di riempimento effettuate nel corso di attività agricole o di costruzione, fuori dei casi in cui dette operazioni siano svolte nell’ambito di interventi per il recupero di suoli contaminati con materie radioattive. 2. Le condizioni per l'applicazione delle disposizioni del presente decreto definite nell'allegato I sono aggiornate, in relazione agli sviluppi della tecnica ed alle direttive e raccomandazioni dell'Unione europea, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'ambiente e della sanità, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica, sentita l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza nel lavoro (ISPESL), l’Istituto superiore di sanità (ISS) e la Conferenza Stato Regioni. Con gli stessi decreti sono altresì individuate, in relazione agli sviluppi della tecnica ed alle direttive e raccomandazioni dell'Unione europea, specifiche modalità di applicazione per attività e situazioni particolari, tra le quali quelle che comportano esposizioni a sorgenti naturali di radiazioni. 2-bis. In attesa dell’emanazione dei decreti di cui al comma 2 le condizioni di applicazione sono quelle fissate negli allegati I e I bis. 2-ter. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro i termini di applicazione dell’articolo 10-ter, commi 1 e 3, secondo la procedura di cui al comma 2, i valori dei livelli di azione di cui all’Allegato I-bis, paragrafo 4, sono aggiornati in base alle indicazioni dell’unione europea e agli sviluppi della tecnica Art. 2 - Principi concernenti le pratiche 1. Nuovi tipi o nuove categorie di pratiche che comportano un'esposizione alle radiazioni ionizzanti debbono essere giustificati, anteriormente, alla loro prima adozione o approvazione, dai loro vantaggi economici, sociali o di altro tipo rispetto al detrimento sanitario che ne può derivare. 2. I tipi o le categorie di pratiche esistenti sono sottoposti a verifica per quanto concerne gli aspetti di giustificazione ogniqualvolta emergano nuove ed importanti prove della loro efficacia e delle loro conseguenze. 3. Qualsiasi pratica deve essere svolta in modo da mantenere l’esposizione al livello più basso ragionevolmente ottenibile, tenuto conto dei fattori economici e sociali. 4. La somma delle dosi derivanti da tutte le pratiche non deve superare i limiti di dose stabiliti per i lavoratori esposti, gli apprendisti, gli studenti e gli individui della popolazione. 5. Il principio di cui al comma 4 non si applica alle seguenti esposizioni: a) esposizione di pazienti nell’ambito di un esame diagnostico o di una terapia che li concerne b) esposizione di persone che coscientemente e volontariamente collaborano a titolo non professionale al sostegno e all’assistenza di pazienti sottoposti a terapia o a diagnosi medica c) esposizione di volontari che prendono parte a programmi di ricerca medica o biomedica, essendo tale esposizione disciplinata da altro provvedimento legislativo d) esposizioni disciplinate in modo particolare dal presente decreto e dai relativi provvedimenti applicativi. 6. In applicazione dei principi generali di cui ai commi 3 e 4, con i decreti di cui all’articolo 1, comma 2, sono esentate dalle disposizioni del presente decreto, senza ulteriori motivazioni, le pratiche che soddisfino congiuntamente il principio di cui al comma 1, ed i seguenti criteri di base a) i rischi radiologici causati agli individui dalla pratica devono essere sufficientemente ridotti da risultare trascurabili ai fini della regolamentazione b) l’incidenza radiologica collettiva della pratica deve essere sufficientemente ridotta da risultare trascurabile ai fini della regolamentazione nella maggior parte delle circostanze c) la pratica deve essere intrinsecamente senza rilevanza radiologica, senza probabilità apprezzabili che si verifichino situazioni che possono condurre all’inosservanza dei criteri definiti nelle lettere a) e b). Capo II Definizioni Art. 3 - Rinvio ad altre definizioni 1. Per l'applicazione del presente decreto valgono, in quanto nello stesso o nei provvedimenti di applicazione non diversamente disposto, le definizioni contenute nell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1962 n. 1860, comprese quelle relative alla responsabilità civile, nonché le definizioni contenute negli articoli seguenti, e quelle di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626. Art. 4 -Definizioni 1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto valgono le seguenti definizioni: a) acceleratore: apparecchio o impianto in cui sono accelerate particelle e che emette radiazioni ionizzanti con energia superiore a un mega electron volt (1 MeV); b) apprendista: persona che riceve in un’impresa un’istruzione e una formazione allo scopo di esercitare un mestiere specifico; c) attivazione: processo per effetto del quale un nuclide stabile si trasforma in radionuclide, a seguito di irradiazione con particelle o con raggi gamma ad alta energia del materiale in cui è contenuto; d) attività (A): quoziente di dN diviso per dt, in cui dN è il numero atteso di transizioni nucleari spontanee di una determinata quantità di un radionuclide da uno stato particolare di energia in un momento determinato, nell'intervallo di tempo dt; e) autorità competente: quella indicata nelle specifiche disposizioni; f) becquerel (Bq): nome speciale dell'unità di attività (A); un becquerel equivale ad una transizione per secondo. 1 Bq = 1 s-1 I fattori di conversione da utilizzare quando l'attività è espressa in curie (Ci) sono i seguenti: 1 Ci = 3,7 x 1010 Bq (esattamente) 1 Bq= 2,7027x 10-11 Ci; g) combustibile nucleare: le materie fissili impiegate o destinate ad essere impiegate in un impianto; sono inclusi l'uranio di metallo, di lega o di composto chimico (compreso l'uranio naturale), il plutonio in forma di metallo, di lega o di composto chimico ed ogni altra materia fissile che sarà qualificata come combustibile con decisione del Comitato direttivo dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE); h) contaminazione radioattiva: contaminazione di una matrice, di una superficie, di un ambiente di vita o di lavoro o di un individuo, prodotta da sostanze radioattive. Nel caso particolare del corpo umano, la contaminazione radioattiva include tanto la contaminazione esterna quanto la contaminazione interna, per qualsiasi via essa si sia prodotta;
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