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D.Lvo 17/03/1995 n. 157Regolamento per determinazione degli elementi di valutazione e di ponderazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'aggiudicazione degli appalti di servizi in materia di architettura, ingegneria e di altri servizi tecnici di cui alla categoria 12 della cpc IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 23, comma 6, del dlgs 17/3/95, n. 157, «Attuazione della direttiva 92/50/Cee» pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. n. 104 del 6/5/95 che demanda a un dpcm, su proposta del ministro competente, la determinazione dei parametri di valutazione e ponderazione, dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui alla lett. b) del comma 1 del medesimo art. 23, volti a garantire, in relazione alla natura del servizio, un corretto rapporto prezzo-qualità della prestazione oggetto di gara; Attesa la necessità di individuare i parametri di valutazione degli elementi relativi alla selezione dei concorrenti per i servizi in materia di architettura ingegneria e di altri servizi tecnici; Visto, in particolare gli articoli, nn. 6, 13, 14, 15, 16 e 17 dello stesso dlgs 17/3/95, n. 157; Udito il parere del Consiglio di stato, espresso nell'adunanza generale del 16 maggio 1996; Sulla proposta del ministro dei lavori pubblici, sentita la commissione istituita con decreto n. 4582/21/65 del 26/5/95; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto definisce i parametri per l'applicazione del criterio di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 23, comma 1, lett. b) del dlgs 17/3/95, n. 157 e ne determina la ponderazione, tenuto conto della necessità di garantire un corretto rapporto prezzoqualità, al fine dell'aggiudicazione degli appalti di «servizi in materia di architettura, di ingegneria e altri servizi tecnici», di cui alla cat. 12 della cpc (classificazione comune dei prodotti) 867 contenuta nell'allegato 1 del dlgs n. 157/95. Art. 2 Elementi di valutazione 1. Le amministrazioni aggiudicatrici per la determinazione dell'offerta più vantaggiosa prendono in considerazione i seguenti elementi: a) merito tecnico, individuato in relazione a uno o più degli elementi di cui all'art. 14 del dlgs 17/3/95, n. 157, indicati nel bando o nella lettera di invito, con specifico e motivato riferimento alla natura del servizio richiesto; b) caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche, ricavate dalla relazione di offerta; c) certificazione di qualità; d) prezzo; e) termine di consegna o di esecuzione; f) servizio successivo alla vendita; g) assistenza tecnica; h) altri elementi eventualmente individuati dalle amministrazioni aggiudicatrici allo scopo di qualificare particolarmente il concorrente con riferimento al servizio oggetto dell'appalto. 2. Le amministrazioni aggiudicatrici, relativamente all'elemento di cui alla lettera b), indicano i contenuti della relazione tecnica di offerta in rapporto allo specifico servizio, tenendo conto di uno o più degli elementi seguenti: metodo, qualità tecnico-costruttive, funzionali ed estetiche, valori innovativi, sicurezza e tipo di strumenti da usare. 3. Gli elementi di valutazione di cui alle lett. c), f), g) e h) sono considerati quando esplicitamente richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice. 4. L'elemento di cui alla lett. e) è considerato quando l'amministrazione aggiudicatrice ha interesse di disporre del servizio prima di quanto fissato nel bando. 5. Le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara gli elementi di valutazione e i relativi fattori ponderali di cui all'art. 3, che vengono presi in considerazione per la valutazione dell'offerta. Art. 3 Ponderazione degli elementi 1. I fattori ponderali da assegnare agli elementi di cui all'art. 2 in rapporto al tipo di servizio richiesto, possono variare nei seguenti limiti minimi e massimi: - elemento a) da: 5 a 50 - elemento b): da 10 a 50 - elemento c): da 0 a 10 elemento d): da 5 a 50 - elemento e): da 0 a 10 - elemento f): da 0 a 20 - elemento g): da 0 a 20 - elemento h): da 0 a 20 2. La somma dei fattori ponderali da assegnare per l'insieme degli elementi è pari a 100. 3. La commissione giudicatrice, prima dell'apertura dei plichi, può suddividere gli elementi a), b), f), g) e h) in sub elementi; in questo caso ne determina i relativi sub pesi e ne fissa il limite massimo di apprezzamento, in stretta aderenza all'oggetto del servizio. Art. 4 Attribuzione del punteggio 1. L'attribuzione dei punteggi alle singole offerte avviene applicando la seguente formula: Ki=AiPa+BiPb+CiPc+DiPd+EiPe+FiPf+GiPg+HiPh ove: - Ai, Bi, Ci, Di, Ei, Fi, Gi, Hi, sono coefficienti compresi tra 0 e 1, espressi in valori centesimali attribuiti al concorrente iesimo. Il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile; Il coefficiente è pari a 1 in corrispondenza della prestazione massima offerta; -Pa, Pb, Pc, Pd, Pe, Pf, Pg, Ph, sono i fattori ponderali che l'amministrazione ha indicato nel bando di gara per ogni elemento; - Ki è il punteggio totale attribuito al concorrente iesimo. 2. Ai fini della determinazione dei coefficienti Ai e Bi la commissione giudicatrice applica, laddove possibile, il metodo del «confronto a coppie», seguendo le linee guida di cui all'allegato A. 3. Ai fini della determinazione del coefficiente Ci la commissione giudicatrice assegna un coefficiente uguale a zero in caso di assenza della certificazione e un coefficiente uguale a uno in caso di presenza della certificazione; per un periodo transitorio di tre anni la commissione giudicatrice assegna il coefficiente massimo anche al prestatore di servizi che sia in grado di dimostrare l'esistenza di un sistema di controllo interno. 4. Ai fini della determinazione del coefficiente Di la commissione giudicatrice utilizza una delle due formule indicate in allegato B, punto 1, riportata nel bando di gara o nella lettera di invito. 5. Ai fini della determinazione del coefficiente Ei la commissione giudicatrice utilizza la formula indicata in allegato B, punto 2. 6. Ai fini della determinazione del coefficiente Fi e Gi la commissione giudicatrice utilizza il sistema di cui al comma 2 del presente art.. 7. Ai fini della determinazione del coefficiente Hi la commissione giudicatrice utilizza la formula di cui all'allegato B, punto 3, se trattasi di parametro quantitativo, ovvero utilizza il sistema di cui al comma 2 del presente articolo. Art. 5 Adeguamento delle norme 1. L'osservatorio dei lavori pubblici, sulla base dei dati comunicati dalle amministrazioni aggiudicatrici e relativi alle aggiudicazioni degli appalti di cui al presente decreto, trasmette al ministro dei lavori pubblici, ogni due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una relazione illustrativa in merito all'utilizzazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nella quale dovranno essere evidenziate anche le eventuali anomalie. 2. Il ministro dei lavori pubblici propone al presidente del consiglio dei ministri le modifiche necessarie al presente decreto sulla base della relazione di cui al comma 1. Art. 6 Norma transitoria 1. Le norme di cui al presente decreto non si applicano ai bandi pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
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