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D.Lvo 15/04/2003 n. 118

(GU n. 123 del 29-5-2003)

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige che integrano e modificano disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico.

Il Presidente della Repubblica

-Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

-Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

-Visto il Decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463;

- Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'articolo 107, comma primo, del citato Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

-Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2003;

-Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri delle attività produttive, per le politiche comunitarie e dell'economia e delle finanze;

emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1. Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico

1. Fermo restando quanto disposto dalle leggi provinciali emanate ai sensi del comma 16 dell'articolo 1-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia, per le concessioni di grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico in scadenza entro il 31 dicembre 2008, il termine di cinque anni per la presentazione della relativa istanza previsto dal comma 6 del medesimo articolo 1-bis è ridotto a quattro anni. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presi dente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di Legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse:

- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.

- Il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 novembre 1972.

-Il Decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 10 dicembre 1999.

-Il testo del primo comma dell'art. 107 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è il seguente: «Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco». Nota all'art. 1:

-Si riporta il testo dei commi 6 e 16 dell'art. 1-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, introdotto dall'art. 11 del Decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463: «6. Almeno cinque anni prima della scadenza di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico, ogni soggetto, purchè in possesso di adeguati requisiti organizzativi e finanziari, può chiedere alla provincia competente il rilascio della medesima concessione a condizione che presenti un programma di aumento dell'energia prodotta o della potenza installata, nonchè un programma di miglioramento e risanamento ambientale paesaggistico del bacino idrografico di pertinenza». (Omissis). «16. I proventi derivanti dall'utilizzo delle acque pubbliche, ivi compresi i canoni demaniali di concessione di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, spettano alla provincia competente per territorio. Le concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, ivi compresi i canoni demaniali

Art. 2. Modificazioni all'articolo 1-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235

1. Al comma 5 dell'articolo 1-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, introdotto dall'articolo 11 del Decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ove, prima del 1° gennaio 1995, fosse già stata autorizzata l'installazione e l'esercizio provvisorio degli impianti ai sensi dell'articolo 25 del Regio Decreto 14 agosto 1920, n. 1285, ovvero ai sensi dell'articolo 4 della Legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la provincia autonoma competente, su istanza degli interessati in possesso della relativa autorizzazione, può, qualora sia accertata la non sussistenza di un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, in tutto o in parte incompatibile con l'utilizzazione a fine idroelettrico, rilasciare la concessione con scadenza al 31 dicembre 2010.». Note all'art. 2:

-Il testo del comma 5 dell'art. 1-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, introdotto dall'art. 11 del Decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, come integrato dal Decreto qui pubbicato è il seguente: «5. Ai fini di un ordinario esercizio delle funzioni delegate ai sensi del comma 1 decadono di diritto le domande, e relative varianti, per il rilascio, la proroga o il rinnovo di concessioni di grandi derivazioni ad uso idroelettrico presentate agli organi competenti, per le quali non sia stato disposto e comunicato il provvedimento finale entro la data di entrata in vigore del presente articolo. Tuttavia è in facoltà della provincia competente autorizzare il proseguimento dell'esercizio provvisorio degli impianti, con l'indicazione di specifici termini ai fini della attivazione delle procedure di cui ai commi seguenti. Ove, prima del 1° gennaio 1995, fosse già stata autorizzata l'installazione e l'esercizio provvisorio degli impianti ai sensi dell'art. 25 del Regio Decreto 14 agosto 1920, n. 1285, ovvero ai sensi dell'art. 4 della Legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la provincia autonoma competente, su istanza degli interessati in possesso della relativa autorizzazione, può, qualora sia accertata la non sussistenza di un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, in tutto o in parte incompatibile con l'utilizzazione a fine idroelettrico, rilasciare la concessione con scadenza al 31 dicembre 2010.».

-Si riporta il testo dell'art. 25 del Regio Decreto 14 agosto 1920, n. 1285 («Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 16 ottobre 1920): «Art. 25. - Dalla data del Decreto di concessione decorrono la durata della concessione ed il canone, salvo per questo il disposto dell'art. 27, terzo comma, del Regio Decreto 9 ottobre 1919, n. 2161. Se il pagamento del canone è ritardato oltre il primo mese dalla sua scadenza, qualsiasi concessionario, il quale incorra in tale ritardo, è tenuto a corrispondere, oltre il canone, gli interessi legali di mora decorrenti dalla data di scadenza del canone. Il concessionario non può fare uso della derivazione se non dopo approvato il collaudo delle opere della concessione o di ciascun periodo di essa, salvo che l'ufficio del Genio civile non creda di autorizzare, in via provvisoria ed a rischio del concessionario, l'esercizio delle opere ultimate.».

- Si riporta il testo dell'art. 4 della Legge 6 dicembre 1962, n. 1643 («Istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 316 del 12 dicembre 1962): «Art. 4. - Le norme di cui all'art. 2 sui trasferimenti disposti dal quarto comma dell'art. 1 dovranno attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) dalle imprese assoggettate a trasferimento, che esercitano in via esclusiva o principale le attività di cui al primo comma dell'art. 1, l'Ente nazionale riterrà il complesso dei beni organizzati per l'esercizio delle attività stesse ed i relativi rapporti giuridici. Saranno previste le modalità per l'esecuzione del trasferimento, nonchè quelle per la separazione e la restituzione, agli aventi diritto, dei beni non ritenuti. L'Ente dovrà decidere circa i beni da restituire entro centottanta giorni dalla esecuzione del trasferimento. Ciascuna impresa assoggettata a trasferimento sarà amministrata con tutti i poteri di gestione, da un amministratore provvisorio nominato dall'Ente nazionale e fino a quando l'Ente nazionale stesso non disponga diversamente;

2) per le imprese che non esercitano in via esclusiva o principale le attività di cui al primo comma dell'art. 1, saranno stabilite le modalità per il trasferimento all'Ente nazionale del complesso dei beni organizzati per l'esercizio delle attività stesse e dei relativi rapporti giuridici;

3) la classificazione delle imprese di cui al numeri 1) e 2) sarà operata con riferimento alla organizzazione ed alla consistenza delle imprese stesse alla data del 31 dicembre 1961;

5) gli enti locali che esercitano, a mezzo delle imprese di cui al testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, le attività di cui al primo comma dell'art. 1, l'Ente autonomo del Flumendosa e l'Ente autonomo per il Volturno potranno ottenere dall'Ente nazionale, previa autorizzazione del Ministro per l'industria e il commercio, la concessione dell'esercizio di attività menzionata al primo comma dell'art. 1, purchè ne facciano richiesta entro due anni dalla data Decreto-Legge entrata in vigore della presente Legge, Saranno determinate le modalità per il rilascio delle concessioni e per l'approvazione dei capitolati relativi, allo scopo di garantire all'utenza i massimi vantaggi compatibili con i fini di utilità generale assegnati all'Ente nazionale dalla presente Legge. Le imprese per le quali sia richiesto dagli enti di cui sopra il trasferimento all'Ente nazionale e le imprese per le quali non sia stata richiesta, o non sia stata ottenuta la concessione predetta, sono soggette a trasferimento secondo le disposizioni contenute nei numeri 1, 2) e 3) del presente

articolo, in quanto applicabili. Le disposizioni di cui al presente n. 5) si applicano a gli enti istituiti dalle regioni a statuto speciale e all'Ente Siciliano di Elettricità, istituite con Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2; la richiesta delle concessioni sarà fatta dalle rispettive amministrazioni regionali ed il rilascio delle concessioni sarà accordato sentite le Amministrazioni regionali stesse. Saranno previste le norme per il subingresso dell'Ente nazionale in tutti i rapporti giuridici dei consorzi fra comuni e province costituiti anteriormente al 1° gennaio 1962, ai fini di concessioni idroelettriche o promiscue;

6) non sono soggette a trasferimento

a) le imprese che producono energia elettrica destinata a soddisfare i fabbisogni inerenti ad altri processi produttivi esplicati dalle imprese stesse o da imprese che risultino consorziate o consociate alla data del 31 dicembre 1961, purchè il fabbisogno superi il 70 per cento dall'energia prodotta mediamente nel triennto 1959-1961

b) le imprese autoproduttrici che abbiano già costruito, alla data di entrata in vigore della presente Legge, nuovi impianti elettrici destinati a soddisfare il fabbisogno di attività produttive programmate anteriormente al 31 dicembre 1961 in base a documentazioni aventi data certa, se entro tre anni dalla data del 1° gennaio 1963 pervengono alla utilizzazione di più del 70 per cento del totale dell'energia prodotta. Le imprese di cui alle lettere a) e b) sono trasferite allorchè il fabbisoqno non abbia superato per tre anni consecutivi il 70 per cento dell'energia prodotta. È consentita alle imprese, con le modalità di cui ai due successivi capoversi, la produzione di energia elettrica per uso proprio o per la cessione all'Enel e in caso di imprese costituite in forma societaria per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima società controllante, con ammissione di scambi e cessioni tra queste ultime. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato autorizza l'autoproduzione di energia elettrica da parte dei soggetti di cui al capoverso precedente, per i fini ivi previsti, attraverso impianti esistenti, potenziamento di impianti esistenti o nuovi impianti, tenendo conto della compatibilità con le finalità di interesse generale proprie del servizio pubblico e della corrispondenza ad esigenze di natura economico-produttiva del collegamento tra le società di cui al capoverso precedente, anche in relazione ad esigenze non attinenti a nuovi piani produttivi. Tutta la produzione di energia elettrica che eccede la eventuale quota consumata dallo stesso produttore dovrà essere ceduta all'Enel. A tal fine i soggetti di cui al terzo capoverso potranno stipulare con l'Enel convenzioni per la cessione, lo scambio, la produzione per conto terzi ed il vettoriamento dell'energia elettrica, secondo le condizioni indicate in apposite direttive vincolanti emanate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in relazione alla possibilità tecnica delle suddet-

 

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