Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.Lvo 13/01/2003 n. 36

(GU n. 59 del 12-3-2003- Suppl. Ordinario n.40)

Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.

Il Presidente della Repubblica

-Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

-Vista la Legge 1 marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, ed in particolare l'articolo 42;

-Vista la direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti;

- Visto il Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante norme per l'attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, e successive modificazioni;

-Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 giugno 2002;

- Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 25 luglio 2002;

-Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata, nella riunione dell' 11 dicembre 2002;

-Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle attività produttive e della salute;

emana il seguente decreto legislatico:

Art. 1 (Finalita)

1. Per conseguire le finalità di cui all'articolo 2 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il presente Decreto stabilisce requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti tesi a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque sotterranee, del suolo e dell'atmosfera, e sull'ambiente globale, compreso l'effetto serra, nonchè i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della discarica.

2. Si considerano soddisfatti i requisiti stabiliti dal Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, qualora siano soddisfatti i requisiti del presente Decreto. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di Legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE). Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

-L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di Legge ed i regolamenti.

-La Legge 1 marzo 2002, n. 39, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001".

-L'art. 42, così recita: "Art. 42 (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti, e criteri specifici di delega).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente Legge, un Decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti.

2. Il Decreto legislativo è emanato con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1 e nel rispetto dei criteri stabiliti nell'art. 2, ad eccezione del comma 1, lettera d), del medesimo art. 2.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della citata direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999; dovrà provvedersi nei limiti delle risorse finanziarie del fondo indicato all'art. 2, comma 1, lettera d).

-La direttiva 1999/31/CE è pubblicata in GUCE n. L 182 del 16 luglio 1999. Il Decreto legislativo 5 febbraio1997, n. 22, reca: "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/1962/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio".

-La direttiva 91/156/CEE è pubblicata in GUCE n. L 078 del 26 marzo 1991.

-La direttiva 91/689/CEE è pubblicata in GUCE n. L 377 del 31 dicembre 1991.

-La direttiva 94/62/CE è pubblicata in GUCE n. L 365 del 31 dicembre 1994. Note all'art. 1:

- Per il Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, vedi note alle premesse. L'art. 2, così recita: "Art. 2 (Finalita) .

-La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente Decreto al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.

2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare

a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora

b) senza causare inconvenienti da rumori o odori

c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

4. Per il conseguimento delle finalità del presente Decreto lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze ed in conformità alle disposizioni che seguono, adottano ogni opportuna azione avvalendosi, anche mediante accordi e contratti di programma, di soggetti pubblici e privati qualificati.".

-Il Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, reca: Norme sulla riorganizzazione del catasto rifiuti".

Articolo 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente Decreto si intende per

a) "rifiuti": le sostanze od oggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del Decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni

b) "rifiuti urbani": i rifiuti di cui all'articolo 7, comma 2, del Decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni

c) "rifiuti pericolosi": i rifiuti di cui all'articolo 7, comma 4, del Decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni

d) "rifiuti non pericolosi": i rifiuti che per provenienza o per le loro caratteristiche non rientrano tra i rifiuti contemplati dalla lettera c)

e) "rifiuti inerti": i rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; i rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano nè sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti, nonchè l'ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque, superficiali e sotterranee

f) "deposito sotterraneo": un impianto per il deposito permanente di rifiuti situato in una cavità geologica profonda, senza coinvolgimento di falde o acquiferi, quale una miniera di potassio o di sale

g) "discarica": area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonchè qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno

h) "trattamento"; i processi fisici, termici, chimici o biologici, incluse le operazioni di cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti, allo scopo di ridurne il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto, di agevolare il recupero o di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza

i) "rifiuti biodegradabili": qualsiasi rifiuto che per natura subisce processi di decomposizione aerobica o anaerobica, quali, ad esempio, rifiuti di alimenti, rifiuti dei giardini, rifiuti di carta e di cartone

l) "gas di discarica"; tutti i gas generati dai rifiuti in discarica

m) "percolato"; liquido che si origina prevalentemente dall'infiltrazione di acqua nella massa dei rifiuti o dalla decomposizione degli stessi

o) "gestore" il soggetto responsabile di una qualsiasi delle fasi di gestione di una discarica, che vanno dalla realizzazione e gestione della discarica fino al termine della gestione post-operativa compresa; tale soggetto può variare dalla fase di preparazione a quella di gestione successiva alla chiusura della discarica

p) "detentore"; il produttore dei rifiuti o il soggetto che ne è in possesso

q) "richiedente"; il soggetto che presenta richiesta di autorizzazione per una discarica

r) "rifiuti liquidi"; qualsiasi rifiuto sotto forma liquida, comprese le acque reflue non convogliate in reti fognarie ed esclusi i fanghi

s) "autorità territoriale competente"; l'autorità responsabile dell'esecuzione degli obblighi previsti dal presente Decreto

t) "centro abitato"; insieme di edifici delimitato lungo le vie d'accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorchè intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada. Note all'art. 2:

- Per il Decreto legislativo n. 22 del 1997, vedi note alle premesse. L'art. 6, comma 1, lettera a), così recita: "1. Ai fini del presente Decreto si intende per

a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;".

-L'art. 7, commi 2 e 4, del citato Decreto, così recita: "Art. 7 (Classficazione). -

1. (Omissis).

2. Sono rifiuti urbani

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimila ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera g)

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonchè gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere

b), c) ed e).

3. (Omissis).

4. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D sulla base degli allegati G, H ed I.".

Articolo 3 (Ambito d'applicazione)

1. Le disposizioni del presente Decreto si applicano a tutte le discariche, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera g).

 

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