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D.Lvo 10/08/2007 n. 163

Decreto legislativo 10 agosto 2007 n. 163

Attuazione della direttiva 2004/50/CE che modifica le direttive 96/48/CE e 2001/16/CE relative all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

-Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

-Vista la direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità;

-Vista la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario convenzionale;

-Vista la direttiva 2004/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica le direttive 96/48/CE e 2001/16/CE;

-Visto il decreto legislativo 24 maggio 2001 n. 299, recante attuazione della direttiva 96/48/CE relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità;

-Visto il decreto legislativo 30 settembre 2004 n. 268, recante attuazione della direttiva 2001/16/CE relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale;

-Vista la legge 25 gennaio 2006 n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;

-Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 753, recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;

-Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988 n. 400;

- Visto l'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996 n. 52, legge comunitaria 1994;

-Visti gli articoli 9 e 13 della legge 4 febbraio 2005 n. 11;

-Vista la legge 17 maggio 1985 n. 210, e successive modificazioni;

-Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 188;

-Visto il regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce, tra l'altro, la necessità di potenziare l'interoperabilità della rete transeuropea;

-Considerata la conseguente necessità che i nuovi progetti di investimento promossi dal Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero dei trasporti rispettino l'obiettivo della interoperabilità;

-Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 2007;

-Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

-Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2007;

-Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, delle infrastrutture, dello sviluppo economico e del lavoro e della previdenza sociale;

emana il seguente decreto legislativo:

Art.1 - Finalità e campo di applicazione

1. Il presente decreto definisce le condizioni necessarie a realizzare l'interoperabilità dei sistemi ferroviari transeuropei nazionali ad alta velocità e convenzionali con i corrispondenti sistemi ferroviari transeuropei ad alta velocità e convenzionali come definiti negli allegati Ia e Ib, stabilite dalla direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 e dalla direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, così come modificate dalla direttiva 2004/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.

2. Le condizioni di cui al comma 1 riguardano la progettazione, la costruzione, la messa in servizio, la ristrutturazione, il rinnovamento, l'esercizio e la manutenzione degli elementi di detti sistemi, nonchè le qualifiche professionali e le condizioni di salute e di sicurezza del personale che contribuisce all'esercizio ed alla manutenzione.

3. L'ambito di applicazione del presente decreto è progressivamente esteso a tutto il sistema ferroviario convenzionale, inclusi i raccordi ferroviari di accesso ai principali servizi nei terminali e nei porti che servono o potrebbero servire più di un cliente finale, ad eccezione delle infrastrutture e del materiale rotabile destinati ad un uso strettamente locale, storico o turistico o delle infrastrutture che sono isolate dal punto di vista funzionale dal resto del sistema ferroviario, e fatte salve le deroghe all'applicazione delle STI elencate nell'articolo 4. Il presente decreto è applicato alle parti della rete convenzionale non ancora contemplate dal comma 1, solo a decorrere dalla data di entrata in vigore delle STI corrispondenti e per gli ambiti di applicazione da esse fissati. Il presente comma non si applica in caso di progetti in una fase avanzata di sviluppo o che formino oggetto di un contratto in corso di esecuzione al momento della pubblicazione del pertinen- te gruppo di STI.

4. Oltre a quelle indicate al comma 2, le condizioni di cui al comma 1 riguardano, per ogni sottosistema, i parametri, i componenti di interoperabilità, le interfacce e le procedure, nonchè la coerenza globale dei sistemi ferroviari nazionali, convenzionale e ad alta velocità, necessari per realizzare l'interoperabilità.

5. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente decreto. Alle eventuali modifiche di ordine tecnico ed esecutivo degli allegati, apportate a livello comunitario, è data attuazione con decreto del Ministro dei trasporti, sentito il Ministro delle infrastrutture, ai sensi dell'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n.11.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) direttive: la direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità, e successive modificazioni, e la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario convenzionale, e successive modificazioni;

b) sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità: il sistema ferroviario di cui all'allegato Ia, costituito dalle infrastrutture ferroviarie che comprendono le linee e gli impianti fissi, della rete transeuropea di trasporto, costruite o modificate per essere percorse ad alta velocità ed i materiali rotabili che, con tale modalità, utilizzano dette infrastrutture;

c) sistema ferroviario transeuropeo convenzionale: il sistema ferroviario di cui all'allegato Ib, costituito dalle infrastrutture ferroviarie, che comprendono le linee e gli impianti fissi della rete transeuropea di trasporto costruite o adattate per il trasporto ferroviario convenzionale ed il trasporto ferroviario combinato, e dal materiale rotabile progettato per percorrere dette infrastrutture;

d) sistema ferroviario transeuropeo nazionale ad alta velocità: la parte del sistema ferroviario europeo ad alta velocità costituita dalle infrastrutture definite nell'allegato I, sezione 3, punto 3.8 della decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, e dai materiali rotabili che utilizzano dette infrastrutture ad alta velocità. Nel territorio nazionale il sistema ferroviario ad alta velocità coincide con il sistema ferroviario ad alta capacità;

e) sistema ferroviario transeuropeo nazionale convenzionale: la parte del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale costituita dalle infrastrutture definite nell'allegato I, sezione 3, punto 3.8 della decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, e dai materiali rotabili che utilizzano dette infrastrutture;

f) sistema ferroviario transeuropeo nazionale: il sistema ferroviario costituito dai sistemi di cui alle lettere d) ed e);

g) interoperabilità: la capacità dei sistemi ferroviari transeuropei ad alta velocità e convenzionale di consentire la circolazione sicura e senza soluzione di continuità dei treni garantendo il livello di prestazioni richiesto per le linee; tale capacità si fonda sull'insieme delle prescrizioni regolamentari, tecniche ed operative che debbono essere soddisfatte per ottemperare ai requisiti essenziali;

h) sottosistemi: il risultato della divisione dei sistemi ferroviari transeuropei ad alta velocità e convenzionale come indicato negli allegati IIa e IIb; tali sottosistemi, i cui requisiti essenziali sono definiti negli allegati IIIa e IIIb, sono di natura strutturale (infrastrutture, energia, controllocomando e segnalamento, esercizio e gestione del traffico, materiale rotabile) o funzionale (manutenzione, applicazioni telematiche per i passeggeri e le merci);

i) componenti di interoperabilità: qualsiasi componente elementare, gruppo di componenti, sottoinsieme o insieme completo di materiali incorporati o destinati ad essere incorporati in un sottosistema da cui dipende direttamente o indirettamente l'interoperabilità. Il concetto di "componente" comprende i beni materiali e immateriali, quali il software;

l) requisiti essenziali: l'insieme delle condizioni di cui agli allegati IIIa e IIIb che devono essere soddisfatte dal sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e convenzionale, dai sottosistemi e dai componenti di interoperabilità, comprese le interfacce;

m) specifica europea: una specifica tecnica comune, un'omologazione tecnica europea o una norma nazionale che recepisce una norma europea, quali definite all'art. 1, paragrafi 8, 9, 10, 11 e 12, della direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993 e all'allegato XXI della direttiva 2004/17/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004;

n) specifiche tecniche di interoperabilità (denominate STI): le specifiche di cui è oggetto ciascun sottosistema o parte di sottosistema, al fine di soddisfare i requisiti essenziali e garantire l'interoperabilità;

o) Organismo notificato: l'organismo incaricato di valutare la conformità o l'idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità o di istruire la procedura di verifica CE dei sottosistemi;

p) parametro fondamentale: ogni condizione regolamentare, tecnica o operativa critica per l'interoperabilità e che deve essere oggetto di una decisione o di una raccomandazione secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2 delle direttive 96/48/CE, e successive modificazioni, e 2001/16/CE, e successive modificazioni, prima dello sviluppo di progetti completi di STI;

q) caso specifico: ogni parte del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale e del sistema transeuropeo ad alta velocità che necessita di disposizioni particolari nelle STI, temporanee o definitive, a causa di limitazioni geografiche, topografiche, di ambiente urbano o di coerenza rispetto al sistema esistente. Ciò può comprendere in particolare le linee e reti ferroviarie isolate dalla rete del resto della Comunità, la sagoma, lo scartamento o l'interasse fra i binari e, per il sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, anche il materiale rotabile destinato ad un uso strettamente locale, regionale o storico e il materiale rotabile in provenienza o a destinazione di paesi terzi, che non attraversi la frontiera tra due Stati membri;

r) ristrutturazione: lavori importanti di modifica di un sottosistema o di una sua parte che migliora l'insieme delle prestazioni del sottosistema;

s) sostituzione nell'ambito di una manutenzione: sostituzione di componenti con pezzi aventi funzione e prestazioni identiche nell'ambito di una manutenzione preventiva o correttiva;

t) rinnovo: lavori importanti di sostituzione di un sottosistema o di una sua parte che non modificano l'insieme delle prestazioni del sottosistema;

u) sitema ferroviario esistente: l'insieme costituito dalle infrastrutture ferroviarie nazionali convenzionale e ad alta velocità, che comprendono le linee e gli impianti fissi della rete ferroviaria esistente e il materiale rotabile di ogni categoria e origine che percorre dette infrastrutture;

v) messa in servizio: insieme delle operazioni mediante le quali un sottosistema è messo nello stato di funzionamento di progetto;

z) gestore dell'infrastruttura: qualsiasi organismo o impresa incaricato in particolare della realizzazione, della manutenzione di una infrastruttura ferroviaria, e della gestione dei sistemi di controllo e di sicurezza dell'infrastruttura e della circolazione ferroviaria. I compiti del gestore di una infrastruttura o di parte di essa possono essere assegnati a diversi soggetti con i vincoli definiti nelle norme comunitarie e nazionali vigenti; aa) gestore dell'infrastruttura nazionale: il soggetto indicato agli articoli 3, comma 1, lettera h), e 11 del decreto 8 luglio 2003 n. 188; bb) ente appaltante: ogni soggetto, responsabile della realizzazione di un sottosistema, tenuto al rilascio della dichiarazione di verifica CE di cui all'allegato V, previo espletamento della relativa procedura effettuata dall'organismo notificato al quale la stessa è stata aggiudicata o, comunque, affidata dal predetto soggetto, secondo quanto disposto dall'articolo 6; cc) impresa ferroviaria: qualsiasi impresa titolare di una licenza ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 188, e qualsiasi altra impresa pubblica o privata la cui attività consiste nella prestazione di servizi di trasporto di merci e/o di passeggeri per ferrovia e che garantisce obbligatoriamente la trazione; sono comprese anche le imprese che forniscono la sola trazione; dd) Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (di seguito Agenzia): l'organismo nazionale a cui sono assegnati i compiti di autorità preposta alla sicurezza per il sistema ferroviario italiano di cui al capo IV della direttiva 2004/49/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004; ee) Agenzia ferroviaria europea (di seguito ERA): Agenzia comunitaria per la sicurezza e l'interoperabilità ferroviaria.

 

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