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D.Lvo 09/01/2006 n. 52

Decreto Legislativo 09/01/2006 n. 5

Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005 n. 80

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

-Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

-Visto l'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 14 maggio 2005 n. 80, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, recante delega al Governo per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali;

-Visto il regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, recante la disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa;

-Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 2005;

-Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, espressi in data 16 novembre 2005, e del Senato della Repubblica, espressi in data 22 novembre 2005;

-Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2005;

-Sulla proposta del Ministro della giustizia e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive;

emana il seguente decreto legislativo: Capo I MODIFICHE AL TITOLO I DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942 n. 267

Art.1 - Sostituzione dell'articolo 1del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267

1. L'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, è sostituito dal seguente: «Art. 1 (Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo). Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici ed i piccoli imprenditori. Ai fini del primo comma, non sono piccoli imprenditori gli esercenti un'attività commerciale in forma individuale o collettiva che, anche alternativamente:

a) hanno effettuato investimenti nell'azienda per un capitale di valore superiore a euro trecentomila;

b) hanno realizzato, in qualunque modo risulti, ricavi lordi calcolati sulla media degli ultimi tre anni o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, per un ammontare complessivo annuo superiore a euro duecentomila. I limiti di cui alle lettere a) e b) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni, con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute nel periodo di riferimento.».

Art. 2 - Modifiche all'articolo 3 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267

1. Il secondo comma dell'articolo 3 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, è abrogato.

Art. 3 - Abrogazione dell'articolo 4 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267

1. L'articolo 4 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, è abrogato. Capo II MODIFICHE AL TITOLO II, CAPO DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942 n. 267

Art. 4 - Sostituzione dell'articolo 6 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267

1. L'articolo 6 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, è sostituito dal seguente: «Art. 6 (Iniziativa per la dichiarazione di fallimento). Il fallimento è dichiarato su ricorso del debitore, di uno o più creditori o su richiesta del pubblico ministero. Nel ricorso di cui al primo comma l'istante può indicare il recapito telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla presente legge.».

Art. 5 - Sostituzione dell'articolo 7 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267

1. L'articolo 7 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, è sostituito dal seguente: «Art. 7 (Iniziativa del pubblico ministero). Il pubblico ministero presenta la richiesta di cui al primo comma dell'articolo 6:

1) quando l'insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, ovve- ro dalla fuga, dalla irreperibilità o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali dell'impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo da parte dell'imprenditore;

2) quando l'insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l'abbia rilevata nel corso di un procedimento civile.».

Art. 6 - Abrogazione dell'articolo 8 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267

1. L'articolo 8 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, è abrogato.

Art. 7 - Modifiche all'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267

1. All'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti: «Il trasferimento della sede intervenuto nell'anno antecedente all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della competenza. L'imprenditore, che ha all'estero la sede principale dell'impresa, può essere dichiarato fallito nella Repubblica italiana anche se è stata pronunciata dichiarazione di fallimento all'estero. Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea. Il trasferimento della sede dell'impresa all'estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana, se è avvenuto dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 6 o la presentazione della richiesta di cui all'articolo 7.».

Art. 8 - Integrazioni al regio decreto 16 marzo 1942 n. 267

1. Dopo l'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, sono inseriti i seguenti: «Art. 9-bis (Disposizioni in materia di incompetenza). La sentenza che dichiara l'incompetenza è trasmessa in copia al tribunale dichiarato incompetente, il quale dispone con decreto l'immediata trasmissione degli atti a quello competente. Allo stesso modo provvede il tribunale che dichiara la propria incompetenza. Il tribunale dichiarato competente, entro venti giorni dal ricevimento degli atti, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura civile, dispone la prosecuzione della procedura fallimentare, provvedendo alla nomina del giudice delegato e del curatore. Restano salvi gli effetti degli atti precedentemente compiuti. Qualora l'incompetenza sia dichiarata all'esito del giudizio di cui all'articolo 18, l'appello, per le questioni diverse dalla competenza, è riassunto, a norma dell'articolo 50 del codice di procedura civile, dinanzi alla corte di appello competente. Nei giudizi promossi ai sensi dell'articolo 24 dinanzi al tribunale dichiarato incompetente, il giudice assegna alle parti un termine per la riassunzione della causa davanti al giudice competente ai sensi dell'articolo 50 del codice di procedura civile e ordina la cancellazione della causa dal ruolo.

Art. 9-ter (Conflitto positivo di competenza). Quando il fallimento è stato dichiarato da più tribunali, il procedimento prosegue avanti al tribunale competente che si è pronunciato per primo. Il tribunale che si è pronunciato successivamente, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura civile, dispone la trasmissione degli atti al tribunale che si è pronunziato per primo. Si applica l'articolo 9-bis, in quanto compatibile.».

Art. 9 - Sostituzione dell'articolo 10 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267

1. L'articolo 10 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, è sostituito dal seguente: «Art. 10 (Fallimento dell'imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'impresa). Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo. In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta salva la facoltà di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività da cui decorre il termine del primo comma.».

Art. 10 - Modifiche all'articolo 11 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267

1. All'articolo 11 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, il secondo comma è sostituito dal seguente: «L'erede può chiedere il fallimento del defunto, purchè l'eredità non sia già confusa con il suo patrimonio; l'erede che chiede il fallimento del defunto non e soggetto agli obblighi di deposito di cui agli articoli 14 e 16, secondo comma n. 3).».

Art. 11 - Abrogazione dell'articolo 13 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267

1. L'articolo 13 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, è abrogato.

Art. 12 - Sostituzione dell'articolo 14 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267

1. L'articolo 14 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, è sostituito dal seguente: «Art. 14 (Obbligo dell'imprenditore che chiede il proprio fallimento). L'imprenditore che chiede il proprio fallimento deve depositare presso la cancelleria del tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata. Deve inoltre depositare uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti, l'indicazione dei ricavi lordi per ciascuno degli ultimi tre anni, l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.».

Art. 13 - Sostituzione dell'articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267

1. L'articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, è sostituito dal seguente: «Art. 15 (Istruttoria prefallimentare). Il procedimento per la dichiarazione di fallimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale con le modalità dei procedimenti in camera di consiglio. Il tribunale convoca, con decreto apposto in calce al ricorso, il debitore ed i creditori istanti per il fallimento; nel procedimento interviene il pubblico ministero che ha assunto l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento. Il decreto di convocazione è sottoscritto dal presidente del tribunale o dal giudice relatore se vi è delega alla trattazione del procedimento ai sensi del quinto comma. Tra la data della notificazione, a cura di parte, del decreto di convocazione e del ricorso, e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni liberi. Il decreto contiene l'indicazione che il procedimento è volto all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento e fissa un termine non inferiore a sette giorni prima dell'udienza per la presentazione di memorie ed il deposito di documenti e relazioni tecniche. In ogni caso, il tribunale dispone, con gli accertamenti necessari, che l'imprenditore depositi una situazione patrimoniale, economica e finanziara aggiornata. I termini di cui al terzo e quarto comma possono essere abbreviati dal presidente del tribunale, con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza. Il tribunale può delegare al giudice relatore l'audizione delle parti. In tal caso, il giudice delegato provvede, senza indugio e nel rispetto del contraddittorio, all'ammissione ed all'espletamento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio. Le parti possono nominare consulenti tecnici. Il tribunale, ad istanza di parte, può emettere i provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell'impresa oggetto del provvedimento, che hanno efficacia limitata alla durata del procedimento e vengono confermati o revocati dalla sentenza che dichiara il fallimento, ovvero revocati con il decreto che rigetta l'istanza. Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a euro venticinquemila. Tale importo è periodicamente aggiornato con le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 1.».

Art. 14 - Modifiche all'articolo 16 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267

1. All'articolo 16 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, i numeri 3), 4) e 5) sono sostituiti dai seguenti: «3) ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonchè dell'elenco dei creditori, entro tre giorni, se non è stato ancora eseguito a norma dell'articolo 14;

 

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