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D.Lvo 07/03/2008 n. 51

Decreto Legislativo 7 marzo 2008 n. 51

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2006, n.216, recante attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del protocollo di Kyoto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

-Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

-Vista la legge 18 aprile 2005 n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - Legge comunitaria 2004, ed in particolare l'articolo 1, comma 5;

-Visto il decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 216, recante attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE, in materia di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto;

-Vista la decisione 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il Protocollo di Kyoto, ed in particolare, l'articolo 4, paragrafo 4;

-Considerato che si ritiene necessario apportare modifiche al decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 216, ai fini di una più completa attuazione della citata direttiva 2003/87/CE, così da consentire all'italia la partecipazione ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto;

-Considerato, che, per permettere all'Italia la partecipazione ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto, si rende necessaria anche l'istituzione di un sistema nazionale per la realizzazione dell'inventario nazionale dei gasserra, conformemente a quanto stabilito all'articolo 4, paragrafo 4, della decisione n. 280/2004/CE, all'articolo 5.1 del Protocollo di Kyoto e dalla decisione 19/CMP. 1 della Convenzione-Quadro sui cambiamenti climatici;

- Considerata la necessità di apportare al decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 216, disposizioni integrative e correttive volte definirne più opportunamente alcune modalità applicative;

-Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2007;

- Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 29 gennaio 2008;

-Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;

-Rilevato che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non hanno espresso il parere nei termini prescritti;

-Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2008;

- Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali;

emana il seguente decreto legislativo:

Art.1 - Modifiche al decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 216.

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), dopo la parola: «congiunta» sono inserite le seguenti: «, di seguito JI»;

b) al comma 1, lettera b), dopo la parola: «pulito» sono inserite le seguenti: «, di seguito CDM»;

c) al comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente: «e-bis) credito di emissione: unità di credito di emissione prodotte, commerciate e contabilizzate a norma del Protocollo di Kyoto. Dette unità comprendono le seguenti tipologie:

1) unità del monte-emissioni assegnato, di seguito AAU: un'unità di credito di emissione rilasciata ai sensi dell'art. 3 del Protocollo di Kyoto e delle relative decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC o del protocollo medesimo;

2) unità di rimozione delle emissioni, di seguito RMU: un'unità di credito di emissione rilasciata ai sensi degli articoli 3.3 e 3.4 del Protocollo di Kyoto e delle relative decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC o del Protocollo medesimo;»

d) al comma 2, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti: «a-bis) autorità nazionale designata, di seguito denominata: "DNA": l'autorità designata a livello nazionale per l'attuazione dell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto, sulla base delle decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto; a-ter) punto di contatto nazionale, di seguito denominato: «Punto di contatto»: l'autorità designata a livello nazionale per l'attuazione dell'articolo 6 del Protocollo di Kyoto, sulla base delle deci- sioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto;».

2. All'articolo 4 del decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 216, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. L `autorizzazione è rinnovata per ciascun periodo di riferimento di cui alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 3. Fino al rinnovo dell'autorizzazione resta valida l'autorizzazione rilasciata in precedenza.».

3. All'articolo 5 del decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) comma 1 le parole: «il gestore di un impianto che esercita» sono sostituite dalle seguenti: «i gestori degli impianti che esercitano»;

b) al comma 2, dopo le parole: «all'autorità nazionale competente» sono inserite le seguenti : «non prima di centottanta giorni ed»;

c) al comma 4 le parole: «del supporto operativo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo» sono sostituite dalle seguenti parole: «del supporto della Segreteria tecnica di cui all'articolo 8, comma 3».

4. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 216, le parole: «almeno novanta giorni prima della data in cui la modifica o l'ampliamento ha effetto» sono sostituite dalle seguenti parole: «non prima di centottanta giorni ed almeno novanta giorni prima della data in cui la modifica della natura o del funzionamento dell'impianto o i suoi ampliamenti ovvero le modifiche della metodologia di monitoraggio hanno effetto. Le domande di autorizzazione inerenti le modifiche relative all'identità del gestore sono presentate all'Autorità Nazionale competente non oltre trenta giorni dalla data in cui hanno effetto».

5. All'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti: «1. E' istituito il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, come definite all'articolo 3. Il Comitato ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne assicura l'adeguato supporto logistico e organizzativo.». 1-bis. Il Comitato di cui al comma 1 svolge la funzione di Autorità nazionale competente ed è designato Punto di contatto per le attività JI e Autorità nazionale designata per le attività CDM. 1-ter. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Comitato presenta al Parlamento una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.».

b) al comma 2, dopo la lettera t), sono aggiunte le seguenti: «t-bis) predisporre, sotto forma di apposito capitolo del PNA, il regolamento per l'eventuale assegnazione di quote a titolo oneroso; t-ter) definire i criteri per la gestione del Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissione di cui all'articolo 14; t-quater) partecipare, attraverso rappresentanti scelti fra i propri componenti e all'uopo delegati, alle riunioni dei Comitato di cui all'articolo 23 della direttiva 2003/87/CE ed alle altre riunioni in sede comunitaria o internazionale concernenti l'applicazione del Protocollo di Kyoto.»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Il Comitato svolge, altresì, attività di indirizzo al fine di coordinare azioni volte a:

a) promuovere le attività progettuali legate ai meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto;

b) favorire la diffusione dell'informazione, la promozione e l'orientamento con riferimento al settore privato e pubblico a livello nazionale;

c) valorizzare e rafforzare, attraverso la rete diplomatica italiana e le strutture internazionali dell'ICE, i canali informativi ed operativi per fornire adeguati punti di riferimento al sistema industriale ed imprenditoriale italiano;

d) valorizzare e rafforzare, nel quadro di un'azione concertata a beneficio del Sistema-Paese, le attività pianificate e le risorse allocate per lo sviluppo di programmi di cooperazione bilaterale in attuazione di accordi intergovernativi legati ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto;

e) fornire il supporto tecnico ai Paesi destinatari delle attività progettuali per lo svolgimento di attività di formazione, per l'assistenza nella creazione delle necessarie istituzioni competenti, per la messa a punto di procedure decisionali per l'approvazione dei progetti, per la semplificazione dei percorsi amministrativi autorizzatori e per ogni altra necessaria attività funzionale alla facilitazione di progetti CDM/JI;

f) supportare le aziende italiane nella preparazione di progetti specifici corrispondenti alle priorità di sviluppo sostenibile del Paese destinatario;

g) valorizzare il potenziale dei vari settori tecnologico-industriali italiani nello sviluppo di progetti internazionali per la riduzione delle emissioni»;

d) il comma 3 è sostituito dai seguenti: «3. Il Comitato è composto da un Consiglio direttivo e da una Segreteria tecnica. La Segreteria risponde al Consiglio direttivo e non ha autonomia decisionale, se non nell'ambito dello specifico mandato conferito dal Consiglio medesimo. 3-bis) Il Consiglio direttivo è composto da otto membri, di cui tre nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tre dal Ministro dello sviluppo economico e due, con funzioni consultive, rispettivamente dal Ministro per le politiche europee e dalla Conferenza dei presidenti delle regioni. Per l'espletamento dei compiti cui al comma 2, lettera t-quater) ed al comma 2-bis il Consiglio direttivo è integrato da due membri, nominati dal Ministro degli affari esteri. 3-ter). I direttori generali delle competenti direzioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico sono membri di diritto permanenti del Consiglio. I rimanenti membri rimangono in carica quattro anni. 3-quater). La Segreteria tecnica è composta da quattordici membri di elevata qualifica professionale, con comprovata esperienza in materia ambientale e nei settori interessati dal presente decreto. Il coordinatore della Segreteria tecnica e quattro membri sono nominati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, cinque membri sono nominati dal Ministero dello sviluppo economico, due membri dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze e uno dal Gestore servizi elettrici, di seguito: «GSE»;

e) al comma 5, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: «e-bis) la relazione di cui al comma 1-ter»;

f) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: «5-bis. I membri del Comitato non devono trovarsi in situazione di conflitto di interesse rispetto alle funzioni del Comitato e dichiarano la insussistenza di tale conflitto all'atto dell'accettazione della nomina. Essi sono tenuti a comunicare tempestivamente, al Ministero o all'ente designante ogni sopravvenuta situazione di conflitto di interesse. A seguito di tale comunicazione il Ministero o l'ente provvede alla sostituzione dell'esperto. 5-ter. Il trattamento economico spettante ai membri del Comitato è determinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo eco nomico e con il Ministro dell'economia e delle finanze. 5-quater. Il Comitato può istituire, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, gruppi di lavoro ai quali possono partecipare esperti esterni in rappresentanza dei soggetti economici, sociali e ambientali maggiormente interessati. 5-quinquies. Per le attività di cui al comma 2-bis, il Consiglio direttivo si può avvalere, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di un gruppo di lavoro costituito presso il GSE. In tale caso il gruppo di lavoro presenta al Consiglio direttivo:

 

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