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D.Lvo 06/02/2007 n. 52Decreto Legislativo 6 febbraio 2007 n. 52 Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA -Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; -Vista la legge 18 aprile 2005 n. 62, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 2, e l'allegato A; -Vista la direttiva 2003/122/Euratom del Consiglio, del 22 dicembre 2003, sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane; -Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230, e successive modifiche, di seguito indicato come decreto legislativo n. 230 del 1995; -Vista la legge 31 dicembre 1962 n. 1860, e successive modifiche, di seguito indicata come legge n. 1860 del 1962; -Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, e successive modificazioni; -Visto il decreto-legge 14 novembre 2003 n. 314, convertito, con modificazioni, nella legge 24 dicembre 2003 n. 368; -Visto il comma 99 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n.239; -Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2006; - Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; -Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; -Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2007; -Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e dei Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei trasporti, dell'interno e della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e della giustizia; emana il seguente decreto legislativo: Art.1 - Campo di applicazione 1. Il presente decreto disciplina le sorgenti sigillate ad alta attività, come definite dall'articolo 2 ed elencate nell'allegato I, al fine di garantire che ognuna di tali sorgenti sia tenuta sotto controllo in tutte le fasi del suo ciclo di vita fino alla restituzione al fabbricante o allo smaltimento, nonchè le sorgenti orfane come definite nell'articolo 2. 2. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto: a) le sorgenti di cui all'allegato I, l'attività delle quali sia o sia scesa nel tempo al di sotto dei valori riportati nella tabella VII-I dell'allegato VII del decreto legislativo n. 230 del 1995; b) le sorgenti presenti nelle pratiche di cui al Capo VII del decreto legislativo di cui alla lettera a); c) le sorgenti detenute per attività svolte nell'ambito del Ministero della difesa. 3. Le sorgenti alle quali è stata conferita la qualifica di «sorgente di tipo riconosciuto » ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 230 del 1995, e successive modificazioni, possono essere esentate, in relazione all'entità del rischio radiologico, dagli obblighi di denuncia e di autorizzazione previsti dal presente decreto, qualora l'esenzione sia prevista nel provvedimento di conferimento; le esenzioni sono rilasciate secondo i criteri e le modalità di cui al decreto previsto nel comma 2 del medesimo articolo 26. Art. 2 - Definizioni 1. Fermo restando le definizioni di cui al citato decreto legislativo n. 230 del 1995, ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni: a) «sorgente ad alta attivita», di seguito denominata come sorgente: sorgente sigillata contenente un radionuclide la cui attività al momento della fabbricazione o, se questa non è nota, al momento della prima immissione sul mercato è uguale o superiore all'attività indicata nell'allegato I al presente decreto; b) «sorgente sigillata»: sorgente formata da materie radioattive solidamente incorporate in materie solide e di fatto inattive, o sigillate in un involucro inattivo che presenti una resistenza sufficiente per evitare, in condizioni normali di impiego, dispersione di materie radioattive superiore ai valori stabiliti dalle norme di buona tecnica applicabili; la definizione comprende, se del caso, la capsula che racchiude il materiale radioattivo come parte integrante della sorgente; c) «sorgente orfana»: sorgente sigillata la cui attività è superiore, al momento della sua scoperta, alla soglia stabilita nella tabella VII-I dell'allegato VII del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, e che non è sottoposta a controlli da parte delle autorità o perchè non lo è mai stata o perchè è stata abbandonata, smarrita, collocata in un luogo errato, sot- tratta illecitamente al detentore o trasferita ad un nuovo detentore non autorizzato ai sensi del presente decreto o senza che il destinatario sia stato informato; d) «autorizzazione»: provvedimento emesso dalle autorità competenti su richiesta di parte, che consente, ai sensi delle disposizioni recate dal presente decreto, dalla legge n. 1860 del 1962, e successive modificazioni, e dal citato decreto legislativo n. 230 del 1995, e successive modificazioni, di svolgere una pratica concernente una sorgente e) «contenitore della sorgente»: contenimento di una sorgente sigillata che non è parte integrante della sorgente, ma è destinato al trasporto, alla manipolazione o ad altro f) «detentore»: persona fisica o giuridica che detiene una sorgente o comunque ha la disponibilità di una sorgente ai sensi delle disposizioni della legge e del decreto legislativo di cui alla lettera d); nella definizione rientrano, tra l'altro, il fabbricante, il fornitore e l'utilizzatore di sorgenti, ma ad esclusione degli impianti riconosciuti; quando il detentore è una persona giuridica, a fini sanzionatori si intende la persona fisica che ne ha la rappresentanza legale g) «fabbricante»: persona fisica o giuridica che produce sorgenti sulla base di autorizzazioni rilasciate nel Paese di produzione h) «fornitore»: persona fisica o giuridica autorizzata nello Stato ove ha la propria sede o una stabile organizzazione, che fornisce una sorgente, anche nel caso di pratiche comportanti l'effettuazione di operazioni di commercio senza detenzione i) «impianto riconosciuto»: impianto autorizzato al trattamento, al condizionamento e al deposito provvisorio di breve e lungo termine, o allo smaltimento di sorgenti destinate a non essere più utilizzate j) «sorgente dismessa»: sorgente non più utilizzata, nè destinata ad essere utilizzata per la pratica per cui è stata concessa l'autorizzazione k) «trasferimento di una sorgente»: trasferimento, anche temporaneo, per manutenzione, comodato od altro, della detenzione di una sorgente da un detentore ad un altro l) «Operatore nazionale»: gestore di un impianto riconosciuto per il deposito in sicurezza di lungo termine delle sorgenti ai fini del futuro smaltimento nel territorio nazionale m) «Servizio integrato»: strumento tecnico-operativo in grado di farsi carico di tutte le fasi del ciclo di gestione della sorgente non più utilizzata. Capo Pratiche con sorgenti Art. 3 - Autorizzazioni 1. Ogni pratica concernente una sorgente è comunque soggetta ai provvedimenti autorizzativi di cui agli articoli 4 e 5 della citata legge n. 1860 del 1962, all'articolo 21, comma 1, e agli articoli da 27 a 31 del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, indipendentemente dalle specifiche condizioni di applicazione ivi previste. Non trova in ogni caso applicazione l'istituto del silenzio assenso previsto nell'articolo 4 della citata legge n. 1860 del 1962. 2. Ferme restando le disposizioni previste dalla citata legge n.1860 del 1962, e dal citato decreto legislativo n. 230 del 1995, il richiedente il nulla osta all'impiego, di una nuova sorgente e ove possibile, delle sorgenti immesse sul mercato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, deve documentare che: a) la sorgente è stata prodotta da un soggetto autorizzato, se la fabbricazione è effettuata in uno Stato appartenente all'Unione europea, oppure da un soggetto che si è conformato alle disposizioni vigenti nello Stato, non appartenente all'Unione stessa, nel quale avviene la produzione della sorgente b) le caratteristiche tecniche e le prove di tenuta della sorgente sono state verificate in conformità a norme di buona tecnica di settore nazionali o internazionali, o comunque a queste equivalenti sotto il profilo della sicurezza e della protezione dalle radiazioni ionizzanti c) dispone di appositi locali, con adeguato grado di resistenza al fuoco e di adeguato controllo degli accessi, ove immagazzinare le sorgenti d) è in possesso di misure atte a garantire la gestione in sicurezza della sorgente al termine della sua utilizzazione anche nel caso in cui il detentore diventi insolvente o cessi l'attività; tali misure consistono in una delle seguenti possibilità: 1) prestare una garanzia finanziaria per assicurare i fondi necessari alla gestione della sorgente fino allo smaltimento, compreso il relativo condizionamento mediante fideiussione bancaria o assicurativa con clausola di pagamento a semplice richiesta, prestata oltre che da una compagnia di assicurazione o da un istituto finanziario, anche da intermediari finanziari iscritti all'elenco speciale di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, a condizione che tali intermediari siano sottoposti a revisione contabile di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; 2) stipulare accordo scritto per la riconsegna al fabbricante della sorgente non più utilizzata; 3) stipulare accordo scritto con il Gestore del Servizio integrato o con l'Operatore nazionale; tale accordo dovrà prevedere, oltre al trasferimento di proprietà della sorgente, il trasferimento dei fondi necessari per il condizionamento, lo stoccaggio di lungo periodo e lo smaltimento ad un deposito finale. 3. Il richiedente l'autorizzazione è tenuto a: a) nominare, sentito l'esperto qualificato incaricato della sorveglianza fisica della sorgente, un responsabile della gestione della sorgente fornito di adeguata competenza tecnica b) organizzare specifiche iniziative di informazione e formazione rivolte, ai sensi dell'articolo 61, comma 3, lettera e), del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, al responsabile della gestione della sorgente e al personale addetto all'utilizzo della sorgente, sulle caratteristiche tecniche della stessa e sugli aspetti di radioprotezione; la formazione e l'informazione: 1) comprendono specifiche indicazioni sulle azioni da adottare ed i comportamenti da tenere ai fini della gestione in sicurezza della sorgente; 2) dettano accorgimenti al fine di prevenire eventi anomali, malfunzionamenti ed incidenti dovuti alla mancanza di controlli adeguati sulla sorgente; 3) sono ripetute ad intervalli regolari e documentate in modo che i lavoratori interessati siano adeguatamente preparati per gli eventi di cui al numero 2) c) avere la disponibilità, ferme restando le disposizioni di cui al Capo X del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, di personale addestrato, procedure e mezzi di intervento per fare fronte ad eventuali emergenze radiologiche nell'installazione, in relazione alla tipologia delle sorgenti nell'installazione stessa d) predisporre un programma di prove periodiche e di manutenzione della sorgente e delle apparecchiature necessarie per l'utilizzo della sorgente stessa, ivi comprese le prove di tenuta, dirette o indirette, da effettuare secondo le norme di buona tecnica, da compiere nell'arco di tempo di utilizzo della stessa, sulla base delle indicazioni fornite dal fabbricante e) prevedere specifiche procedure gestionali per il trasporto, la detenzione e l'utilizzo della sorgente finalizzate ad impedire, in relazione alle carat teristiche della sorgente, l'accesso non autorizzato, lo smarrimento, il furto o il danneggiamento della sorgente anche a seguito di incendi f) attuare quanto previsto nel comma 2, lettere c) e d). Art. 4 - Trasferimenti di sorgenti nel territorio italiano e di Stati membri dell'U nione europea |
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