| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
D.Lvo 04/08/1999 n. 359"Attuazione della direttiva 95/63/CE che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 19 ottobre 1999 Il Presidente della Repubblica - Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; - Vista la direttiva 95/63/CE del Consiglio del 5 dicembre 1995 che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro; -Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo 51, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 95/63/CE; - Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modifiche e integrazioni, recante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; - Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni, e in particolare il titolo III che reca disposizioni di attuazione della direttiva 89/655/CEE; - Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 maggio 1999; - Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; - Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; - Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 29 luglio 1999; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, degli affari esteri e per la funzione pubblica; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1. 1. Il presente decreto reca modifiche e integrazioni al titolo III del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e all'articolo 184 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, in attuazione della direttiva 95/63/CE del Consiglio del 5 dicembre 1995. Art. 2. 1. All'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Inoltre, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinchè durante l'uso delle attrezzature di lavoro siano rispettate le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter.". 2. All'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 626 del 1994, dopo la lettera c) viene aggiunta la seguente: "c-bis) i sistemi di comando, che devono essere sicuri anche tenuto conto dei guasti, dei disturbi e delle sollecitazioni prevedibili in relazione all'uso progettato dell'attrezzatura." 3. All'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 626 del 1994, dopo la lettera c) viene aggiunta la seguente: "c-bis) disposte in maniera tale da ridurre i rischi per gli utilizzatori e per le altre persone, assicurando in particolare sufficiente spazio disponibile tra gli elementi mobili e gli elementi fissi o mobili circostanti e che tutte le energie e sostanze utilizzate o prodotte possano essere addotte o estratte in modo sicuro.". 4. All'articolo 35 del decreto legislativo n. 626 del 1994, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti commi: "4-bis. Il datore di lavoro provvede affinchè nell'uso di attrezzature di lavoro mobili, semoventi o non semoventi sia assicurato che: a) vengano disposte e fatte rispettare regole di circolazione per attrezzature di lavoro che manovrano in una zona di lavoro; b) vengano adottate misure organizzative atte a evitare che i lavoratori a piedi si trovino nella zona di attività di attrezzature di lavoro semoventi e comunque misure appropriate per evitare che, qualora la presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, essi subiscano danno da tali attrezzature; c) il trasporto di lavoratori su attrezzature di lavoro mobili mosse meccanicamente avvenga esclusivamente su posti sicuri, predisposti a tale fine, e che, se si devono effettuare lavori durante lo spostamento, la velocità dell'attrezzatura sia adeguata; d) le attrezzature di lavoro mobili, dotate di motore a combustione, siano utilizzate nelle zone di lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantità sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. 4-ter. Il datore di lavoro provvede affinchè nell'uso di attrezzature di lavoro destinate a sollevare carichi sia assicurato che: a) gli accessori di sollevamento siano scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche, nonchè tenendo conto del modo e della configurazione dell'imbracatura; le combinazioni di più accessori di sollevamento siano contrassegnate in modo chiaro per consentire all'utilizzatore di conoscerne le caratteristiche qualora esse non siano scomposte dopo l'uso; gli accessori di sollevamento siano depositati in modo tale da non essere danneggiati o deteriorati; b) allorchè due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sono installate o montate in un luogo di lavoro in modo che i loro raggi di azione si intersecano, siano prese misure appropriate per evitare la collisione tra i carichi e gli elementi delle attrezzature di lavoro stesse; c) i lavori siano organizzati in modo tale che, quando un lavoratore aggancia o sgancia manualmente un carico, tali operazioni possano svolgersi con la massima sicurezza e, in particolare, in modo che il lavoratore ne conservi il controllo diretto o indiretto; d) tutte le operazioni di sollevamento siano correttamente progettate nonchè adeguatamente controllate ed eseguite al fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori; in particolare, per un carico da sollevare simultaneamente da due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati, sia stabilita e applicata una procedura d'uso per garantire il buon coordinamento degli operatori; e) qualora attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati non possano trattenere i carichi in caso di interruzione parziale o totale dell'alimentazione di energia, siano prese misure appropriate per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi; i carichi sospesi non devono rimanere senza sorveglianza salvo il caso in cui l'accesso alla zona di pericolo sia precluso e il carico sia stato agganciato e sistemato con la massima sicurezza; f) allorchè le condizioni meteorologiche si degradano ad un punto tale da mettere in pericolo la sicurezza di funzionamento, esponendo così i lavoratori a rischi, l'utilizzazione all'aria aperta di attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sia sospesa e siano adottate adeguate misure di protezione per i lavoratori e, in particolare, misure che impediscano il ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro. 4-quater. Il datore di lavoro, sulla base della normativa vigente, provvede affinchè le attrezzature di cui all'allegato XIV siano sottoposte a verifiche di prima installazione o di successiva installazione e a verifiche periodiche o eccezionali, di seguito denominate "verifiche", al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento. 4-quinquies. I risultati delle verifiche di cui al comma 4-quater sono tenuti a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione o fino alla messa fuori esercizio dell'attrezzatura, se avviene prima. Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare le attrezzature di lavoro ovunque queste sono utilizzate.". Art. 3. 1. All'articolo 36, del decreto legislativo n. 626 del 1994, il comma 2 è sostituito dal seguente: " 2. Le modalità e le procedure tecniche delle verifiche seguono il regime giuridico corrispondente a quello in base al quale l'attrezzatura è stata costruita e messa in servizio." 2. All'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 626 del 1994, le parole "può stabilire" sono sostituite dalla parola "stabilisce". 3. All'articolo 36 del decreto legislativo n. 626 del 1994, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "8-bis. Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui all'allegato XV, entro il 30 giugno 2001, le attrezzature di lavoro indicate nel predetto allegato, già messe a disposizione dei lavoratori alla data del 5 dicembre 1998 e non soggette a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti disposizioni di carattere costruttivo, allorchè esiste per l'attrezzatura di lavoro considerata un rischio corrispondente. 8-ter. Fino a che le attrezzature di lavoro di cui al comma 8-bis non vengono adeguate il datore di lavoro adotta misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente. 8-quater. Le modifiche apportate alle macchine definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, a seguito dell'applicazione delle disposizioni del comma 8-bis, e quelle effettuate per migliorare le condizioni di sicurezza sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore, non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del predetto decreto.". Art. 4. 1. L'articolo 184 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente: "Art. 184 (Sollevamento e trasporto persone ). 1. Il sollevamento di persone è effettuato soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine. 2. In casi eccezionali, possono essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che siano state prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo. Qualora siano presenti lavoratori a bordo dell'attrezzatura di lavoro adibita al sollevamento di carichi, il posto di comando deve essere occupato in permanenza. I lavoratori sollevati devono disporre di un mezzo di comunicazione sicuro con il posto di comando. Devono essere prese le opportune misure per assicurare la loro evacuazione in caso di pericolo.". Art. 5. 1. All'articolo 37 del decreto legislativo n. 626 del 1994, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonchè sui cambiamenti di tali attrezzature.". Art. 6. 1. All'articolo 89, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 626 del 1994, sono introdotte le seguenti modifiche: a) dopo le parole: "35, commi 1, 2, 4" sono aggiunte le seguenti: "4-bis, 4-ter, 4-quater." ; b) prima della parola: "38" sono inserite le seguenti parole: "36, comma 8-ter" . 2. All'articolo 90, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 626 del 1994, sono introdotte le seguenti modifiche: a) dopo le parole: "35, commi 1, 2, 4" sono aggiunte le seguenti: "4-bis, 4-ter, 4-quater,"; b) prima della parola: "38" sono inserite le seguenti parole: "36,comma 8ter". Art. 7. 1. Al decreto legislativo n. 626 del 1994, sono aggiunti, in fine, i seguenti allegati: " a) Allegato XIV. Elenco delle attrezzature da sottoporre a verifica: 1) scale aeree ad inclinazione variabile; 2) ponti mobili sviluppabili su carro; 3) ponti sospesi muniti di argano; 4) idroestrattori centrifughi con diametro esterno del paniere 450 cm; 5) funi e catene di impianti ed apparecchi di sollevamento; 6) funi e catene di impianti ed apparecchi di trazione; 7) gru e apparecchi di sollevamento di portata4 200 kg; 8) organi di trazione, di attacco e dispositivi di sicurezza dei piani in clinati; 9) macchine e attrezzature per la lavorazione di esplosivi; |
|
Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact |
2008-2011©
|