Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.Lvo 04/08/1999 n. 351

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per il periodo transitorio individuato dal comma 1, le regioni, entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, trasmettono al Ministero dell'ambiente e al Ministero della sanità, per il tramite dell'ANPA, le informazioni indicate in allegato VI relative agli inquinanti per i quali sono fissati valori limite di qualità dell'aria dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203.

Art. 15 - Norme finali

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto nei limiti delle risorse previste dalla legislazione vigente, ovvero nell'ambito delle disponibilità finanziarie del proprio bilancio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 agosto 1999 CIAMPI Presidente del Consiglio dei Ministri: D'Alema Ministro per le politiche comunitarie: Letta Ministro dell'ambiente: Ronchi Ministro degli affari esteri: Dini Ministro di grazia e giustizia: Diliberto Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Amato Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Bersani Ministro della sanità: Bindi Ministro per gli affari regionali: Bellillo Visto, il Guardasigilli: Di liberto Allegato I Elenco degli inquinanti atmosferici da considerare nel quadro della valutazione e della gestione della qualità dell'aria ambiente. I. Inquinanti che devono essere esaminati allo stadio iniziale, ivi compresi gli inquinanti disciplinati da direttive comunitarie esistenti in materia di qualità dell'aria ambiente.

1. Biossido di zolfo;

2. Biossido di azoto/ossidi di azoto;

3. Materiale particolato fine, incluso il PM 10;

4. Particelle sospese totali;

5. Piombo;

6. Ozono. II. Altri inquinanti atmosferici.

7. Benzene;

8. Monossido di carbonio;

9. Idrocarburi policiclici aromatici;

10. Cadmio;

11. Arsenico;

12. Nichel;

13. Mercurio. Allegato II Elenco indicativo dei fattori di cui tener conto nella fissazione dei valori limite e delle soglie di allarme. All'atto della fissazione del valore limite e, se del caso, della soglia di allarme, si potrà tener conto, a titolo d'esempio, dei seguenti fattori: grado di esposizione di settori della popolazione, in particolare dei sottogruppi vulnerabili; condizioni climatiche; vulnerabilità della flora e della fauna e dei loro habitat; patrimonio storico esposto agli inquinanti; fattibilità economica e tecnica; trasporto a lunga distanza degli inquinanti, inclusi quelli secondari, tra cui l'ozono. Allegato III Criteri in ordine alla selezione degli inquinanti atmosferici da prendere in considerazione per la fissazione di un valore limite e di una soglia di allarme.

1. Possibilità, gravità e frequenza degli effetti; relativamente alla salute umana ed all'ambiente nel suo complesso occorre attribuire particolare attenzione agli effetti irreversibili.

2. Ubiquità e concentrazione elevata della sostanza inquinante nell'atmosfera.

3. Trasformazioni ambientali o alterazioni metaboliche, nel caso in cui alterazioni possano dar luogo alla produzione di sostanze chimiche di maggiore tossicità.

4. Persistenza nell'ambiente, in particolare se la sostanza non è biodegradabile ed è in grado di accumularsi negli esseri umani, nell'ambiente o nelle catene alimentari.

5. Impatto dell'inquinante: dimensione della popolazione, risorse viventi o ecosistemi esposti; esistenza di organismi "bersaglio" particolarmente vulnerabili nella zona interessata.

6. Eventuale ricorso a metodi di valutazione del rischio. Per la selezione si devono prendere in considerazione i criteri pertinenti di pericolo stabiliti dalla direttiva 67/548/CEE e successive modifiche. Allegato IV Ulteriori criteri in ordine alla selezione degli inquinanti atmosferici da prendere in considerazione per la fissazione di un valore obiettivo. Per un inquinante selezionato secondo i criteri di cui all'allegato III è opportuno fissare un valore obiettivo, anzichè un valore limite, allorchè: le conoscenze sui meccanismi di formazione e sulle sorgenti di emissione non sono soddisfacenti; i dati relativi ai livelli di concentrazione sono scarsi; il contributo delle emissioni dalle sorgenti naturali è significativo; l'influenza dei fattori meteoclimatici è determinante; il meccanismo di formazione e trasporto, con particolare riferimento alla correlazione spaziale e temporale con le sorgenti emissive coinvolte, richiedono una azione coordinata fra diversi Stati membri per la riduzione dell'inquinante. Allegato V Informazioni da includere nei programmi locali, regionali o nazionali di miglioramento della qualità dell'aria ambiente. Informazioni da fornire a norma dell'articolo 8, comma 4:

1. Luogo in cui il superamento del valore limite è stato rilevato: regione; città (mappa); stazione di misurazione (mappa e coordinate geografiche).

2. Informazioni generali: tipo di zona (centro urbano, area industriale o rurale); stima dell'area inquinata (km 2) e della popolazione esposta all'inquinamento; dati climatici utili; dati topografici utili; informazioni sufficienti sul tipo di obiettivi da proteggere nella zona interessata.

3. Amministrazioni competenti: nome ed indirizzo delle persone responsabili dell'elaborazione e dell'attuazione dei piani di miglioramento.

4. Natura e valutazione dell'inquinamento: concentrazioni osservate in anni precedenti (prima dell'attuazione dei provvedimenti di miglioramento); concentrazioni misurate dall'inizio del progetto; tecniche di valutazione applicate.

5. Origine dell'inquinamento: elenco delle principali fonti di emissione responsabili dell'inquinamento (mappa); quantità totale di emissioni provenienti da queste fonti (t/anno); informazioni sull'inquinamento proveniente da altre regioni.

6. Analisi della situazione: informazioni particolareggiate sui fattori responsabili del superamento (trasporto, incluso quello transfrontaliero, formazione); informazioni particolareggiate sulle possibili misure di miglioramento della qualità dell'aria.

7. Informazioni sui provvedimenti o progetti di miglioramento esistenti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreti vale a dire: provvedimenti di carattere locale, regionale, nazionale e internazionale; effetti riscontrati di tali provvedimenti.

8. Informazioni sui provvedimenti o progetti adottati allo scopo di ridurre l'inquinamento e posteriori all'entrata in vigore del presente decreto: elenco e descrizione di tutte le misure messe a punto nell'ambito del progetto; calendario di attuazione; stima del miglioramento programmato della qualità dell'aria e del tempo necessario per conseguire tali obiettivi.

9. Informazioni sui provvedimenti o progetti programmati o oggetto di ricerca a lungo termine.

10. Elenco delle pubblicazioni, dei documenti, dei lavori, ecc. utilizzati a complemento delle informazioni richieste nel presente allegato. Allegato VI Informazioni da trasmettere al ministero dell'ambiente e della sanità relativamente ai valori limite di qualità dell'aria stabiliti dal decreto del presidente della repubblica n. 203/1988.

1. Risultati delle misurazioni:

a) biossido di zolfo e particelle sospese totali: media annuale; mediana annuale; 95 percentile; 98 percentile; mediana invernale.

b) biossido di azoto: media annuale; mediana annuale; 95 percentile; 98 percentile.

c) Piombo: media annuale; mediana annuale.

2. Superamento dei valori limite: valori registrati; motivi di ciascun superamento; misure adottate per evitare il ripetersi del superamento.

 

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