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D.Lvo 04/04/2006 n. 216Decreto Legislativo 04/04/2006 n. 216 Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA -Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; - Vista la legge 18 aprile 2005 n. 62 (legge comunitaria 2004), recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea, ed in particolare l'articolo 14 che delega il Governo ad emanare la normativa per recepire la direttiva 2003/87/CEE; -Vista la legge 8 luglio 1986 n. 349, che istituisce il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; -Vista la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ratificata con legge 15 gennaio 1994 n. 65, e il Protocollo di Kyoto, ratificato con legge 1° giugno 2002 n. 120; -Vista la decisione 2004/280/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il Protocollo di Kyoto; - Vista la segnalazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas al Governo del 6 settembre 2004, concernente le modalità di adozione della direttiva n. 2003/87/CE nel settore elettrico e loro possibili ricadute sui prezzi finali dell'energia e sulla concorrenzialità; - Vista la direttiva n. 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio; -Visto il decreto-legge 12 novembre 2004 n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004 n. 316, recante disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea; - Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento; -Vista la direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2004, recante modifica della direttiva n. 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto; -Considerato che nelle more dell'approvazione del presente decreto legislativo il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministero delle attività produttive hanno predisposto il Piano nazionale di assegnazione ai sensi all'articolo 9 della direttiva 2003/87/CE; - Considerato che il Piano nazionale di assegnazione è stato notificato alla Commissione europea in data 15 luglio 2004 con nota n. 5164/RAS/2004; - Considerato che il Piano nazionale di assegnazione è stato successivamente integrato in data 24 febbraio 2005, a seguito del completamento della raccolta dei dati relativi agli impianti soggetti alla direttiva 2003/87/CE; - Considerate le trasformazioni in atto nella struttura del parco di generazione nazionale e nelle modalità di dispacciamento e l'esigenza di contenere gli effetti sui prezzi dell'energia elettrica conseguenti all'attuazione della direttiva 2003/87/CE; -Visto il regolamento (CE) 2216/2004 della Commissione, del 21 dicembre 2004, relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; -Vista la decisione della Commissione C(2004)/130, del 29 gennaio 2004, che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE; - Considerato che la direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, consentirà, a partire dal 2005, ai gestori di utilizzare nel sistema comunitario le riduzioni delle emissioni certificate ed a partire dal 2008 di utilizzare le unità di riduzione delle emissioni; -Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2005; - Visti i pareri espressi in data 15 febbraio 2006, dalla VIII e dalla XIV Commissione permanente della Camera dei deputati e, in data 22 febbraio 2006, dalla V Commissione permanente della Camera dei deputati, nonchè il parere espresso, in data 28 febbraio 2006, dalla 13ª Commissione del Senato della Repubblica; - Acquisito il parere dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso in data 9 febbraio 2006; -Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2006; -Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari ve; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 - Oggetto 1. Il presente decreto reca le disposizioni per il recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 2003/87/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio e della direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto ratificato con legge 1° giugno 2002 n. 120. Art. 2 - Campo di applicazione 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alle emissioni provenienti dalle attività indicate nell'allegato A ed ai gas ad effetto serra elencati nell'allegato B. Art. 3 - Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per a) attività di attuazione congiunta: un'attività di progetto approvata da una o più parti incluse nell'allegato I ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni successive adottate a norma della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ratificata con legge 15 gennaio 1994 n. 65, o del Protocollo di Kyoto b) attività di meccanismo di sviluppo pulito: un'attività di progetto approvata da una o più parti incluse nell'allegato I ai sensi dell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni successive adottate a norma della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o del Protocollo di Kyoto c) attività di progetto: un'attività di progetto approvata da una o più parti incluse nell'allegato I ai sensi dell'articolo 6 o dell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o del Protocollo di Kyoto d) autorizzazione ad emettere gas a effetto serra: l'autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 4 e) emissioni: il rilascio in atmosfera dei gas a effetto serra a partire da fonti situate in un impianto f) gas a effetto serra: i gas di cui all'allegato B g) gestore: persona che detiene o gestisce un impianto o alla quale è stato delegato un potere economico determinante per quanto riguarda l'esercizio tecnico del medesimo h) impianto: un'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato A e altre attività direttamente associate che hanno un collegamento tecnico con le attività svolte nel medesimo sito e che potrebbero incidere sulle emissioni e sull'inquinamento i) impianto termoelettrico: un impianto di produzione di energia elettrica, anche in combinazione con altri flussi energetici appartenente al settore termoelettrico così come definito nell'ambito del Piano nazionale di assegnazione l) Italian Carbon Fund: fondo di acquisto di crediti derivanti da attività di attuazione congiunta e derivanti da attività di meccanismo di sviluppo pulito istituito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo presso la Banca Mondiale m) nuove entrante: per il primo periodo di riferimento un impianto che esercita una o più attività indicate nell'allegato A, entrato in esercizio dal 1° gennaio 2004 o, nel caso di impianto termoelettrico, dal 1° gennaio 2005; per i periodi di riferimento successivi un impianto che esercita una o più attività indicate nell'allegato A, che ha ottenuto una autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra o un aggiornamento della sua autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra a motivo di modifiche significative alla natura o al funzionamento dell'impianto, o suoi ampliamenti, a seguito della notifica alla Commissione europea del Piano nazionale di assegnazione n) persona: qualsiasi persona fisica o giuridica o) pubblico: una o più persone nonchè le associazioni, le organizzazioni o gruppi di persone p) quota di emissioni: il diritto ad emettere una tonnellata di biossido di carbonio equivalente nel primo periodo di riferimento o nei periodi di riferimento successivi, valido unicamente per rispettare le disposizioni del presente decreto e cedibile conformemente al medesimo q) riduzione delle emissioni certificate: di seguito denominata CER, un'unità di riduzione delle emissioni rilasciata ai sensi dell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto r) tonnellata di biossido di carbonio equivalente: una tonnellata metrica di biossido di carbonio (CO2) o una quantità di qualsiasi altro gas a effetto serra elencato nell'allegato B che abbia un equivalente potenziale di riscaldamento planetario s) verificatore: soggetto indipendente accreditato ai sensi dell'articolo 17 con la responsabilità di verificare le dichiarazioni del gestore sui dati delle emissioni secondo quanto stabilito dall'articolo 16 t) parte inclusa nell'allegato I: una parte elencata nell'Allegato I alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, UNFCCC, che ha ratificato il Protocollo di Kyoto come indicato all'articolo 1, paragrafo 7, del protocollo medesimo u) unità di riduzione delle emissioni: di seguito denominata ERU, un'unità di riduzione delle emissioni rilasciata ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC o del protocollo medesimo. 2. Ai fini del presente decreto si intende altresì per a) autorità nazionale competente: l'autorità competente ai fini dell'attuazione della direttiva 2003/87/CE di cui all'articolo 8 b) direttiva 2003/87/CE: la direttiva 2003/87CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio c) direttiva 2004/101/CE: la direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto d) entrata in esercizio: l'avvio o il riavvio dell'attività dell'impianto con rilascio in atmosfera di emissioni di gas a effetto serra anche in assetto di collaudo. Per gli impianti termoelettrici, l'entrata in esercizio corrisponde con la data di primo parallelo dell'impianto e) fonte: un punto o processo individualmente identificabile dell'impianto da cui sono emessi gas a effetto serra rientranti nel campo di applicazione del presente decreto f) impianto esistente: per il primo periodo di riferimento un impianto entrato in esercizio prima del 1° gennaio 2004 o, nel caso di impianto termoelettrico, prima del 1° gennaio 2005; per i periodi di riferimento successivi un impianto che ha ottenuto una autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra prima della notifica alla Commissione europea del Piano nazionale di assegnazione |
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