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D.L. 31/03/2003 n. 51

(GU n. 125 del 31-5-2003)

Testo del Decreto-Legge 31 marzo 2003, n. 51 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 76 del 1° aprile 2003), coordinato con la Legge di conversione 30 maggio 2003, n. 121 recante: «Modifiche alla normativa in materia di qualità delle acque di balneazione» .

Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonchè dell'art. 10, comma 2, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del Decreto-Legge, integrate con le modifiche apportate dalla Legge di conversione, che di quelle modificate trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla Legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...)) . A norma dell'art. 15, comma 5, della Legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla Legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1. All'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, come modificato dall'articolo 18 della Legge 29 dicembre 2000, n. 422, sono apportate le seguenti modificazioni

a) nell'ultimo comma, dopo le parole: «le acque interessate» sono inserite le seguenti: «dai provvedimenti di cui all'ottavo comma»

b) dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente: «Le zone considerate non idonee alla balneazione sulla base delle disposizioni di cui ai primi sei commi possono essere dichiarate nuovamente idonee, con provvedimento ((della regione)), nel caso si verifichi che due campioni prelevati, con la frequenza prevista nella tabella (allegato 1), ((iniziando dal mese precedente)) l'inizio della stagione balneare immediatamente successiva a quella cui si riferisce il giudizio di non idoneità di cui al presente articolo, risultino favorevoli per tutti i parametri previsti nella tabella (allegato 1). Tale individuazione è comunicata al Ministero della salute ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio entro quindici giorni dall'adozione del relativo provvedimento. ((Nelle zone dichiarate nuovamente idonee alla balneazione devono essere effettuati campionamenti e analisi ogni dieci giorni per tutto il periodo di massimo affollamento, procedendo immediatamente alla revoca del provvedimento di idoneità alla balneazione qualora siano rilevati almeno due campioni con esito favorevole anche per uno solo dei parametri previsti nella tabella (allegato 1)». )) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 (Attuazione della direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione), come modificato dal Decreto-Legge qui pubblicato: «Art. 6. - Per l'applicazione di quanto previsto ai precedenti articoli 4, punto b), e 5, punto a), il giudizio di idoneità alla balneazione è subordinato ai risultati favorevoli delle analisi effettuate nel periodo di campionamento di cui all'art. 2, relativo all'anno precedente. Le acque si considerano idonee alla balneazione quando per il periodo di campionamento relativo all'anno precedente le analisi dei campioni prelevati almeno con la frequenza fissata nella tabella (allegato 1) indicano che i parametri delle acque in questioni sono conformi a quelli della tabella stessa per almeno il 90% dei casi quando nei casi di non conformità i valori dei parametri numerici non si discostino più del 50% dai corrispondenti valori. Per i parametri microbiologici, il pH e l'ossigeno disciolto, non si applica detta limitazione del 50%. Per i parametri «coliformi totali», «coliformi fecali» e «streptococchi fecali» la percentuale dei campioni conformi è ridotta all'80%. Qualora per i parametri «coliformi totali» e «coliformi fecali» vengano superati, rispettivamente, i valori di 10.000/100 ml e 2000/100 ml, la percentuale dei campioni conformi per detti parametri è aumentata al 95 per cento. Nella determinazione delle percentuali di cui al presente articolo non vanno considerati, nel calcolo, i risultati non favorevoli quando gli stessi siano stati rilevati su campioni influenzati da circostanze particolari quali inondazioni, catastrofi naturali, condizioni metereologiche eccezionali. Non vanno altresì considerati nella determinazione delle predette percentuali i risultati sia favorevoli che quelli non favorevoli delle analisi suppletive effettuate per gli ulteriori accertamenti di cui al comma seguente. Qualora durante il periodo di campionamento si verifichi che le analisi eseguite su un campione non risultino sfavorevoli anche per uno solo dei parametri previsti nella tabella allegata, il laboratorio preposto al controllo di cui al primo comma dell'art. 4 del presente Decreto effettuerà tutti i necessari accertamenti al fine di individuare la possibile causa inquinante ed i limiti della

Art. 2.

1. Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in Legge.

 

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