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D.L. 29/08/2003 n. 239

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 29 AGOSTO 2003, N. 239

(GU n. 251 del 28-10-2003)

Testo del Decreto-Legge 29 agosto 2003, n. 239 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale -n. 200 del 29 agosto 2003), coordinato con la Legge di conversione 27 ottobre 2003, n. 290 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 5), recante: «Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Delega al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilita».

Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con

D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonchè dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del Decreto-Legge, integrate con le modifiche apportate dalla Legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel Decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla Legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate tra i segni ((... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della Legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla Legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1. Modifiche temporanee delle condizioni di esercizio delle centrali termoelettriche

1. Al fine di garantire la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, assicurando la produzione in misura necessaria alla copertura del fabbisogno nazionale, con Decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, (( fatto salvo quanto previsto dal Decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110, fino al 30 giugno 2005 )) e su motivata e documentata segnalazione del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., può essere autorizzato l'esercizio temporaneo di (( singole )) centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 300 MW, inserite nei piani di esercizio dello stesso Gestore, anche in deroga ai limiti di emissioni in atmosfera e di qualità dell'aria fissati nei provvedimenti di autorizzazione, ovvero derivanti dall'applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, nonchè dal regolamento di cui al Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60.

2. Le condizioni di esercizio degli impianti di cui al comma 1 (( rispettano )) i valori limite di emissione previsti dalla normativa dell'Unione europea e per gli impianti di potenza termica nominale inferiore a 500 MW dell'allegato 3, lettera B, del Decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1990.

3. Per le finalità e con le procedure di cui al comma 1, fino al (( 30 giugno 2005 )), può essere determinato il limite relativo alla temperatura degli scarichi termici di cui alla nota 1 della tabella 3, allegato 5, del Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come modificato ed integrato dal Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, relativamente agli scarichi derivanti dall'esercizio delle centrali termoelettriche inserite nei piani di esercizio di cui al comma 1. (( Le disposizioni del presente comma non si applicano alla laguna di Venezia. )) Riferimenti normativi:

-Il Decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 giugno 2002, n. 138.

- Il Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1998 n. 203, recante «Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della Legge 16 aprile 1987, n. 183», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 1988, n. 140, S.O.

- Il Decreto del Ministero dell'ambiente del 2 aprile 2002, n. 60, concernente «Reperimento della direttiva n. 1999/30/CE del 22 aprile 1999 del Consiglio concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva n. 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 2002, n. 87, S.O.

-Il Decreto ministeriale 12 luglio 1990, concernente «Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 1990, n. 176, S.O.

- Il Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante «Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva n. 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva n. 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 1999, n. 124, S.O.

-Il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, recante «Disposizioni correttive e integrative del Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'art. 1, comma 4, della Legge 24 aprile 1998, n. 128, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 settembre 2000, n. 218, S.O.

Art. 1-bis. Provvedimenti finalizzati alla riduzione del rischio di distacchi di energia elettrica ((1. Allo scopo di ridurre al massimo il rischio di distacchi di energia elettrica per l'utenza diffusa, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, è autorizzato ad emanare, su motivata e documentata segnalazione del Gestore della rete di trasmissione nazionale, appositi decreti finalizzati a promuovere o accelerare la riprogrammazione dell'utilizzo degli impianti idroelettrici, la concentrazione delle manutenzioni, la possibile riattivazione di impianti in arresto di lunga durata e l'incremento della capacità interrompibile.))

Art. 1-ter. Misure per l'organizzazione e lo sviluppo della rete elettrica e la terzietà delle reti ((1. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto, nel rispetto dei principi di salvaguardia degli interessi pubblici legati alla sicurezza ed affidabilità del sistema elettrico nazionale e di autonomia imprenditoriale dei soggetti attualmente proprietari delle reti di trasmissione elettrica, sono definiti i criteri, le modalità e le condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione, la gestione del soggetto risultante dalla unificazione, ivi inclusa la disciplina dei diritti di voto e la sua successiva privatizzazione.

2. Il Ministro delle attività produttive emana gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale e approva i relativi piani di sviluppo predisposti, annualmente dai gestori delle reti di trasporto.

3. Al fine di cui al comma 1, all'articolo 3 del Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni

a) al comma 2, le parole: «gestisce la rete senza discriminazione di utenti o categorie di utenti; delibera gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete, a carico delle società di cui al comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «gestisce la rete, di cui può essere proprietario, senza discriminazione di utenti o categorie di utenti; delibera gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete, a proprio carico, se proprietario della rete, o a carico delle società proprietarie»

b) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con analogo Decreto, si provvede ad integrare o modificare la concessione rilasciata in tutti i casi di modifiche nell'assetto e nelle funzioni del gestore e, comunque, ove il Ministro delle attività produttive lo ritenga necessario, per la migliore funzionalità della concessione medesima all'esercizio delle attività riservate al gestore»

c) al comma 6, quarto periodo, dopo le parole: «coloro che ne abbiano la disponibilità,» sono inserite le seguenti: «fatta eccezione per il gestore della rete di trasmissione nazionale in relazione alle attività di trasmissione e dispacciamento,»

d) al comma 8, al termine del primo periodo, sono inserite le seguenti parole: «nel caso in cui non ne sia proprietario; altrimenti, il gestore risponde direttamente nei confronti del Ministero delle attività produttive della tempestiva esecuzione degli interventi di manutenzione e sviluppo della rete deliberati».

4. Ciascuna società operante nel settore della produzione, importazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica e del gas naturale, anche attraverso le società controllate, controllanti, o controllate dalla medesima controllante, e comunque ciascuna società a controllo pubblico, non può detenere, direttamente o indirettamente, a decorrere dal 1° luglio 2007, quote superiori al 20 per cento del capitale delle società che sono proprietarie e che gestiscono reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale.

5. Ai soli fini di cui al comma 4 non sono considerate reti nazionali di trasporto le infrastrutture di lunghezza inferiore a 10 chilometri necessarie unicamente alla connessione degli impianti alla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica, nonchè le infrastrutture realizzate al fine di poten- ziare la capacità di importazione per le quali è consentita l'allocazione di una quota della loro capacità secondo le modalità di cui all'art. 1quinquies, comma 6.)) Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 3 del Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva n. 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), come modificato dalla presente Legge: «Art. 3 (Gestore della rete di trasmissione nazionale).

1. Il gestore della rete di trasmissione nazionale, di seguito "gestore", esercita le attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale. Il gestore ha l'obbligo di connettere alla rete di trasmissione nazionale tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purchè siano rispettate le regole tecniche di cui al comma 6 del presente articolo e le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. L'eventuale rifiuto di accesso alla rete deve essere debitamente motivato dal gestore. Il gestore della rete di trasmissione nazionale fornisce ai soggetti responsabili della gestione di ogni altra rete dell'Unione europea interconnessa con la rete di trasmissione nazionale informazioni sufficienti per garantire il funzionamento sicuro ed efficiente, lo sviluppo coordinato e l'interoperabilità delle reti interconnesse.

2. Il gestore della rete di trasmissione nazionale gestisce i flussi di energia, i relativi dispositivi di interconnessione ed i servizi ausiliari necessari; garantisce l'adempimento di ogni altro obbligo volto ad assicurare la sicurezza, l'affidabilità, l'efficienza e il minor costo del servizio e degli approvvigionamenti; gestisce la rete, di cui può essere proprietario, senza discriminazione di utenti o categorie di utenti; delibera gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete, a proprio carico, se proprietario della rete, o a carico delle società proprietarie, in modo da assicurare la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti, nonchè lo sviluppo della rete medesima nel rispetto degli indirizzi del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Al gestore sono trasferiti competenze, diritti e poteri di soggetti privati e pubblici, anche ad ordinamento autonomo, previsti dalla normativa vigente con riferimento alle attività riservate al gestore stesso. Il gestore della rete di trasmissione nazionale mantiene il segreto sulle informazioni commerciali riservate acquisite nel corso dello svolgimento della sua attività.

 

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