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D.L. 28/12/2006 n. 300

Decreto Legge 28 dicembre 2006 n. 300 Testo coordinato

Testo del decreto-legge 28 dicembre 2006 n. 300, coordinato con la Legge di conversione 26 febbraio 2007 n. 17, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di delegazione legislativa e disposizioni diverse».

Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con DPR 28 dicembre 1985 n. 1092, nonchè dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1 - Proroga di termini in materia di personale, professioni e lavoro.

1. Gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004 n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, già prorogati al 31 dicembre 2006 dall'articolo 8 del decreto-legge 30 dicembre 2005 n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006 n. 51, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2007.

2. Per garantire la continuità assistenziale e fronteggiare l'emergenza nel settore infermieristico e tecnico, il termine previsto dall'articolo 6-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2004 n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005 n. 26, è prorogato al 31 maggio 2007, in attesa della definizione di tali prestazioni e nel rispetto delle disposizioni recate in materia di contenimento delle spese di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale dai provvedimenti di finanza pubblica.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005 n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006 n. 51, sono prorogate al 30 aprile 2007 limitatamente all'assunzione di personale del Ministero degli affari esteri.

4. La graduatoria del concorso pubblico a centottantaquattro posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 24 del 27 marzo 1998, e la graduatoria del concorso per titolo a centosettantatre posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 92 del 20 novembre 2001, sono prorogate fino al 31 dicembre 2007. 4-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3-quinquies del decreto-legge 3 agosto 2004 n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004 n. 257, limitatamente agli scrutini per la promozione a dirigente superiore, le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000 n. 334, si applicano alle promozioni da conferire con decorrenza successiva al 31 dicembre 2010.

5. In attesa del riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), i direttori degli istituti del predetto Ente, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 4 giugno 2003 n. 127, restano in carica fino al 30 giugno 2007; sono sospese, fino a tale data, le procedure concorsuali destinate al rinnovo dei predetti incarichi.

6. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 9 maggio 2003 n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003 n. 170, le parole: "anno 2006" sono sostituite dalle seguenti: "anno 2009". 6-bis. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui all'articolo 16, comma 3, della legge 28 novembre 2005 n. 246, è differito al 31 dicembre 2007 senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e nel rispetto dei vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di trattamento economico del personale in mobilità. 6-ter. Nel rispetto dei vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni nel pubblico impiego, il termine previsto dall'articolo 16, comma 3, della legge 28 novembre 2005 n. 246, è prorogato al 31 dicembre 2012 per il personale già alle dipendenze dell'ente CONI, alla data del 7 luglio 2002, transitato alle dipendenze della CONI Servizi spa, ai sensi del decreto-legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002 n. 178, attualmente distaccato in servizio presso le Federazioni sportive nazionali, che successivamente al passaggio alle dipendenze delle Federazioni risultasse in esubero a seguito di ristrutturazione aziendale ovvero fosse interessato da procedure di mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991 n. 223, ferma restando per tale personale la possibilità di ripristino del rapporto di lavoro con CONI Servizi spa, sulla base di specifiche pattuizioni o norme contrattuali. 6-quater. Sono prorogati fino al 31 dicembre 2007 i comandi del personale appartenente all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato spa. 6-quinquies. In relazione a quanto disposto dal comma 6-quater è autorizza- ta la spesa di 700.000 euro per l'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 6-sexies. All'articolo 1, comma 619, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, le parole da: "In attesa dell'emanazione" fino a: "comma 618" sono sostituite dalle seguenti: "Il regolamento di cui al comma 618 è emanato entro il 31 dicembre 2007. In attesa della sua emanazione" e dopo le parole: "candidati del citato concorso, compresi" sono inserite le seguenti: ", successivamente alla nomina dei candidati ammessi pleno jure,". 6-septies. Fino al 31 dicembre 2011, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili al personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso gli organi costituzionali, presso gli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni, nonchè presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, continua ad applicarsi la disposizione di cui all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, e successive modificazioni. Al medesimo personale, e fino alla predetta data, non si applicano, altresì, il limite di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 133 del decreto legislativo 13 ottobre 2005 n. 217, e la disposizione di cui al comma 3 del medesimo articolo 133.

Art. 2 - Disposizioni in materia di agricoltura e di pesca.

1. All'articolo 96, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, le parole: "30 giugno 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007".

2. All'articolo 3 del decreto legislativo 10 dicembre 2002 n. 306, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Gli operatori iscritti nella banca dati di cui all'articolo 2, comma 1, possono presentare entro il 31 dicembre 2007 le istanze di aggiornamento relative alla propria attività, conseguenti a variazioni intervenute prima della data di entrata in vigore della presente disposizione".

3. Per le aziende in crisi di cui al comma 3-bis dell'articolo 5 del decretolegge 1o ottobre 2005 n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005 n. 244, e successive modificazioni, il termine per il versamento della prima e della seconda rata è effettuato entro il 29 dicembre 2006, senza aggravio di sanzioni ed interessi; il temine per il versamento della terza e quarta rata di cui all'articolo 2, comma 116, del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006 n. 286, è posticipato al 30 giugno 2007; al relativo onere, valutato in 50.000 euro per l'anno 2007, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter del decretolegge 1o ottobre 2005 n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005 n. 244. I versamenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione di cui all'articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge 1o ottobre 2005 n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005 n. 244, e successive modificazioni, sono effettuati in unica soluzione senza aggravio di sanzioni e di interessi entro il 16 gennaio 2007 ovvero in un massimo di quattro rate trimestrali di pari importo. La prima rata è versata entro il 16 gennaio 2007. Le rate successive alla prima sono maggiorate degli interessi legali a decorrere dal 17 gennaio 2007. Gli adempimenti tributari diversi dai versamenti non eseguiti per effetto della sospensione di cui al predetto articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge n. 202 del 2005 sono effettuati entro il 31 gennaio 2007. 3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978 n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978.

4. I compiti del Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 11 gennaio 2001 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001 n. 49, sono estesi a tutte le emergenze zootecniche e sono prorogati al 31 dicembre 2007. Al relativo onere, pari a 150.000 euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto- legge 1o ottobre 2005 n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005 n. 244, e successive modificazioni.

5. Il termine di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 aprile 2006 n. 217, per l'iscrizione nel registro dei fertilizzanti o dei fabbricanti di fertilizzanti, è prorogato al 30 settembre 2007. 5-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006 n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006 n. 81, le parole: "1o gennaio 2007" sono sostituite dalle seguenti: "1o gennaio 2008". 5-ter. Per i sinistri che coinvolgono le macchine agricole, come definite dall'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni, la disciplina del risarcimento diretto prevista dal regolamen- to di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006 n. 254, si applica a decorrere dal 1o febbraio 2008. 5-quater. Il termine di cui all'articolo 1, comma 9-bis, ultimo periodo, del decreto- legge 18 maggio 2006 n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006 n. 233, già prorogato dall'articolo 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, per l'adeguamento degli statuti dei consorzi agrari, con le modalità previste per le deliberazioni assembleari dall'articolo 223-duodecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, è prorogato al 30 aprile 2008.

Art. 3 - Disposizioni in materia di costruzioni, opere infrastrutturali e lavori in edilizia.

1. Il termine previsto dall'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 12 maggio 2006 n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006 n. 228, è prorogato fino alla data di entrata in vigore del regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti, di cui all'articolo 11quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al primo periodo del presente comma, sono abrogati il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991 n. 447, gli articoli da 107 a 121 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, e la legge 5 marzo 1990 n. 46, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, le cui sanzioni trovano applicazione in misura raddoppiata per le violazioni degli obblighi previsti dallo stesso regolamento di cui al primo periodo del presente comma.

 

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