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D.L. 28/05/2004 n. 136Decreto Legge 28 maggio 2004 n. 136 Disposizioni urgenti per garantire la funzionalita' di taluni settori della pubblica amministrazione Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione 186/2004 Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi Art. 1 - Validità di contratti di lavoro 1. Restano validi fino al 31 dicembre 2004 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi della convenzione 23 novembre 2000 tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). 2. Restano validi fino al 31 dicembre 2004 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 16 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale degli enti pubblici non economici - quadriennio normativo 1994-1997 e biennio economico 1994-1995 - tra l'INPDAP e i soggetti che, pur utilmente collocati in graduatorie di selezione pubblica per contratti di formazione e lavoro di cui al decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, avevano superato il limite dei trentadue anni di età al momento della sottoscrizione dei relativi contratti. 3. Gli oneri finanziari relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 2 sono a carico degli enti di cui ai medesimi commi, che vi provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 4. (Comma soppresso). 4-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Art. 1-bis -Riallineamento delle posizioni di carriera del personale appartenente ai ruoli marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica con quelle del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri. 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano al personale militare in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, inquadrato nei ruoli marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, e non producono alcun effetto nei confronti del personale militare appartenente alle categorie del congedo, neppure ai fini dell'adeguamento dell'indennità prevista dall'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni. 2. Il personale di cui al comma 1 é inquadrato, in ordine di ruolo, nei gradi e con le decorrenze, ai soli effetti giuridici, di cui alle tabelle A, B, C, D, E, F e G allegate al presente decreto, salvo quanto previsto dal comma 9. 3. Il personale di cui al comma 2 prende posto in ruolo dopo il personale già promosso ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196. 4. Al personale inquadrato per effetto di una delle tabelle di cui al comma 2 non si applicano le rideterminazioni di anzianità eventualmente previste dalle restanti tabelle. 5. Il personale di cui al comma 2, già incluso nelle aliquote ordinarie di avanzamento definite al 31 dicembre 2002, se non ancora valutato, é inquadrato nel grado superiore con riserva di attribuire la relativa decorrenza a conclusione del procedimento di valutazione. 6. Il personale, che per effetto degli inquadramenti di cui al comma 2 consegue il grado superiore, é escluso dalle aliquote di avanzamento definite al 31 dicembre 2003, anche se é stato già valutato e promosso. 7. Per il personale inquadrato nel grado di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti ai sensi del comma 2, il periodo di permanenza nel grado é di sei anni. 8. Il personale di cui al comma 2, che si trova nelle condizioni di cui agli articoli 17, commi 3 e 4, e 34, comma 15, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, al cessare delle cause impeditive é sottoposto a valutazione con riferimento alle aliquote definite fino al 31 dicembre 2002, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, del predetto decreto legislativo n. 196 del 1995 e, al termine del procedimento valutativo, é inquadrato ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo. 9. I marescialli ordinari e gradi corrispondenti, di cui alla tabella D allegata al presente decreto, sono provvisoriamente inquadrati, in ordine di ruolo, nel grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti senza mantenere l'anzianità maturata nel grado di provenienza. La decorrenza dell'anzianità é attribuita, secondo le modalità di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in base alla graduatoria stilata, previo giudizio di merito, secondo i criteri di cui all'articolo 35, commi terzo e quarto, della legge 10 maggio 1983, n. 212, da una commissione costitui- ta a tal fine per ciascuna Forza armata secondo le modalità di cui all'articolo 32 della stessa legge n. 212 del 1983, e successive modificazioni. 10. É determinata al 31 dicembre 2002 un'aliquota straordinaria per l'avanzamento a scelta al grado di primo maresciallo, in cui sono inclusi i marescialli capi e gradi corrispondenti con anzianità giuridica rideterminata all'anno 1994 dalla tabella C allegata al presente decreto. 11. Per ciascuna Forza armata il numero di promozioni, da attribuire ai sensi del comma 10, é stabilito con decreto del Ministro della difesa in misura non superiore a un trentesimo della consistenza del personale appartenente al ruolo marescialli determinata per l'anno 2002 dalla tabella B allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e, per il Corpo delle Capitanerie di porto, dall'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni. 12. Le promozioni conferite in relazione all'aliquota ordinaria già determinata al 31 dicembre 2002 e alle procedure di avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami relative all'anno 2002 non concorrono a determinare il limite delle promozioni di cui al comma 11. 13. Al personale promosso al grado di primo maresciallo ai sensi dei commi 10, 11 e 12 non si applica la rideterminazione di anzianità di cui alla tabella A allegata al presente decreto. 14. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, il numero delle promozioni al grado di primo maresciallo da conferire a decorrere dall'anno 2004 e fino all'anno 2020 compreso é fissato annualmente con decreto del Ministro della difesa in misura non superiore a un trentesimo della consistenza del personale appartenente ai rispettivi ruoli marescialli determinata per l'anno precedente dal decreto di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e, per il Corpo delle Capitanerie di porto, dall'articolo 3, comma 3, lettera b), del predetto decreto legislativo n. 196 del 1995, e successive modificazioni. 15. Il personale di cui al presente articolo, che alla data del 31 dicembre 2003 non ha compiuto, in tutto o in parte, i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti e di imbarco ovvero i corsi e gli esami di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, può espletarli nel grado di inquadramento. 16. Il trattamento economico spettante per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo é corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2003. 17. Al personale inquadrato, ai sensi del comma 2, nel grado di primo maresciallo con decorrenza 1° gennaio 2001 lo scatto aggiuntivo, di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, é corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2003. 18. A seguito dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, se persistono disallineamenti nel grado ovvero nella qualifica o nell'anzianità di grado ovvero di qualifica tra il personale appartenente ai ruoli ispettori dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e delle Forze di polizia a ordinamento civile e ai ruoli marescialli delle Forze armate, si provvede senza causare ulteriori disallineamenti, nell'ambito dei provvedimenti in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo delle Forze armate e delle Forze di polizia, di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nei limiti delle risorse disponibili nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge n. 350 del 2003. 19. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 86.179.610 per l'anno 2004, in euro 41.778.570 per l'anno 2005 e in euro 37.998.830 a decorrere dall'anno 2006, si provvede a valere sugli stanziamenti previsti dall'articolo 3, comma 155, primo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 20. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 21. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978. Art. 1-ter -Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 1. All'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 7, le parole: "del ruolo unico" sono sostituite dalle seguenti: "dei ruoli di cui all'articolo 23" b) il comma 9 é abrogato. Art. 1-quater -Integrazione delle disposizioni sulla prosecuzione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici oltre i limiti di età per il collocamento a riposo. 1. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "É inoltre data facoltà ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con esclusione degli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile, del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di richiedere il trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno d'età. In tal caso é data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti, in funzione dell'efficiente andamento dei servizi e tenuto conto delle disposizioni in materia di riduzione programmata del personale di cui all'articolo 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché all'articolo 34, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all'articolo 3, commi 53 e 69, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le amministrazioni, inoltre, possono destinare il dipendente trattenuto in servizio a compiti diversi da quelli svolti. I periodi di lavoro derivanti dall'esercizio della facoltà di cui al secondo, terzo e quarto periodo del presente comma non danno luogo alla corresponsione di alcuna ulteriore tipologia di incentivi al posticipo del pensionamento né al pagamento dei contributi pensionistici e non rilevano ai fini della misura del trattamento pensionistico". Art. 2 - Misure relative alla Società Dante Alighieri 1. (Comma soppresso). 2. In considerazione dell'alto rilievo culturale e dei fini istituzionali della Società Dante Alighieri e della sua comprovata e pluridecennale notorietà, anche in ambito internazionale, la predetta Società è assimilata, nel rispetto della sua struttura e finalità, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui alla sezione II del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. |
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