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D.L. 24/12/2003 n. 355TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 DICEMBRE 2003, N. 355 (GU n. 48 del 27-2-2004) Testo del Decreto-Legge 24 dicembre 2003, n. 355 (nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 300 del 29 dicembre 2003), coordinato con la Legge di conversione 27 febbraio 2004, n. 47, recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative». Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del Decreto-Legge, integrate con le modifiche apportate dalla Legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla Legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono tra i segni ((...)) A norma dell'art. 15, comma 5, della Legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla Legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2004 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note. Art. 1. Benefici in favore dell'emittenza locale 1. Il termine del 31 gennaio previsto dal comma 19 dell'articolo 145 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, per la emanazione del bando di concorso ivi previsto, relativamente all'anno 2004, è prorogato al 31 maggio. Art. 2. Aliquote sui prodotti della coltivazione di idrocarburi 1. Relativamente all'anno 2003, i versamenti previsti dall'articolo 19, comma 9, del Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, possono essere effettuati entro il 30 giugno 2004, con applicazione dell'interesse al saggio legale. 2. Relativamente all'anno 2003, la comunicazione di cui all'articolo 19, comma 11, del medesimo Decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmessa entro il 15 luglio 2004. Art. 2-bis. Disposizioni in materia di IVA infragruppo per la prestazione di servizi di carattere ausiliario ((1. All'articolo 6, comma 4, della Legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004». 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1.000.000 di euro per il 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.)) Art. 3. Efficacia dei decreti di occupazione di urgenza ((1. All'articolo 1, comma 1, del Decreto-Legge 26 ottobre 2001, n. 390, convertito dalla Legge 21 dicembre 2001, n. 444, e successive modificazioni, )) le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004». ((1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto, il commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività connesse al programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della Legge 14 maggio 1981, n. 219, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del piano di ricostruzione e del trasferimento delle opere.)) Art. 4. Validità attestazioni SOA 1. È prorogato al 30 aprile 2004 il termine triennale di validità delle attestazioni di cui al comma 5 dell'articolo 15 del (( regolamento di cui )) al Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, rilasciate dalle Società Organismi di Attestazione (SOA), la cui scadenza interviene prima di tale data. Art. 5. Codice della strada 1. All'articolo 162, comma 4-ter, del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «1 gennaio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «1 aprile 2004». 2. Al comma 5-bis dell'articolo 7 del Decreto-Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2003, n. 214, le parole: «1 luglio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «1 gennaio 2005». Art. 6. Edilizia residenziale pubblica 1. All'articolo 17-ter del Decreto-Legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2003, n. 200, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004». Art. 6-bis. Rideterminazione di valori di acquisto ((1. Nell'articolo 2, comma 2, del Decreto-Legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, le parole: «1 gennaio 2003» sono sostituite dalle seguenti: «1 luglio 2003» e le parole: «16 marzo 2004», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2004».)) Art. 7. Interventi per incrementare il trasporto di merci per ferrovia 1. All'articolo 38, comma 5, primo periodo, della Legge 1 agosto 2002, n. 166, come modificato dall'articolo 1-bis, comma 2, del Decreto-Legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 aprile 2003, n. 62, le parole: «nel triennio 2003-2005» sono sostituite dalle seguenti: «nel triennio 2004-2006». Al comma 7, primo periodo, del medesimo articolo 38, le parole: «Per il triennio 2003-2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per il triennio 2004-2006». Art. 8. Comitato centrale e comitati regionali e provinciali per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi 1. I componenti del comitato centrale e dei comitati regionali e provinciali per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, in carica alla data di entrata in vigore del presente Decreto, nella qualità di soggetti nominati ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 6 della Legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, restano in carica fino alla data di entrata in vigore del Decreto legislativo in materia di organizzazione e funzioni delle strutture e degli organismi pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto di merci, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2005. Alla scadenza del mandato dei componenti dei comitati, determinata ai sensi del presente articolo, si applica il disposto dell'articolo 7 della citata Legge n. 298 del 1974. Art. 9. Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale 1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 14, del Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, è prorogato al 30 aprile 2005. Le Autorità competenti definiscono o adeguano conseguentemente i propri calendari delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale, da rilasciarsi nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, del medesimo Decreto legislativo n. 372 del 1999. Art. 10. Obblighi di cui agli articoli 48 e 51 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene 1. La decorrenza degli obblighi di cui agli articoli 48, comma 2, e 51, comma 6-ter, del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, nonchè delle sanzioni previste dal medesimo articolo 51, commi 6-bis, 6-ter e 6-quinquies, è differita al 31 marzo 2004. (( Restano salvi gli effetti dei provvedimenti sanzionatori adottati con atti definitivi. )) Art. 10-bis. Rifiuti prodotti dalle navi e residui del carico ((1. L'entrata in vigore del comma 2 dell'articolo 2 del Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, è differita fino all'entrata in vigore della specifica normativa semplificata ai sensi degli articoli 31 e 33 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005. Allo scopo di mantenere sul territorio nazionale un'adeguata capacità di recupero delle acque di lavaggio e di sentina delle navi cisterna, le predette navi possono continuare a conferire dette acque agli impianti destinatari dei carichi; gli operatori sono tenuti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto, ad effettuare una comunicazione di attività all'autorità competente di cui al Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. 2. Sono inoltre autorizzati a conferire le acque di cui al comma 1, presso gli stessi impianti nonchè presso le aziende autorizzate dalle autorità competenti, i mezzi navali portuali di raccolta delle acque di lavaggio e di sentina, nonchè i mezzi navali di disinquinamento. 3. Gli impianti di cui al comma 1 effettuano il recupero degli idrocaburi e delle frazioni oleose con autorizzazione ai sensi del Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nell'autorizzazione medesima, relativamente al trattamento delle acque reflue industriali. 4. Fino alla data di cui al comma 1, sono ritenute idonee, ai fini della quantificazione dei residui del carico conferiti, le registrazioni attualmente in uso.)) Art. 11. Gestioni fuori bilancio 1. Il termine di cui all'articolo 11 del Decreto-Legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2003, n. 200, è differito al 1 luglio 2004. Art. 11-bis. Proroga del termine di cui all'articolo 6, comma 1 del Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 ((1. In attuazione del disposto della Legge 15 marzo 1997, n. 59, al comma 1 dell'articolo 6 del Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, le parole: «a decorrere dal 1 gennaio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1 gennaio 2005».)) Art. 12. Servizio civile 1. All'articolo 14, comma 3 del Decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, le parole: «1 giugno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «1 gennaio 2005». Art. 13. Completamento degli interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla Legge 14 maggio 1981, n. 219 1. All'articolo 86, comma 2, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, e ((successive modificazioni,)) le parole: «entro otto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro ventiquattro mesi». Art. 13-bis. Riordino fondiario nelle zone del Friuli-Venezia Giulia ((1. All'articolo 140, comma 1, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «31 dicembre 2003», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005». 2. All'onere di cui al comma 1, pari a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1.500.000 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 1.500.000 euro per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.)) Art. 14. Norme per la sicurezza degli impianti 1. Le disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, (( di cui )) al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005. La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado. Art. 15. Acque potabili trattate 1. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 14-quater dell'articolo 39 del Decreto-Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, è differita alla data del 1° luglio 2004 e, comunque, a non prima dell'approvazione delle disposizioni stesse da parte dei competenti organi dell'Unione europea. Art. 16. Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica |
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